Alla Mi.P.A.F. - Dir. generale
politiche comunitarie - uff. cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle province
autonome di Trento e Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
All'Assitol
Con riferimento al Regolamento CE 2461/99, della Commissione CE,
si rendono note le rese rappresentative applicabili nella campagna
2003/2004 per i contratti di girasole, colza, mais, sorgo, kenaf e
canapa coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di
ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunita', di prodotti
non destinati al consumo umano od animale.
Ai fini della loro determinazione, per i semi di girasole e
colza, sono stati esaminati i dati relativi alle produzioni di
girasole e colza set-aside, unitamente ad un confronto con i dati
delle produzioni alimentari.
I criteri, applicati per definire le rese rappresentative nelle
zone omogenee, sono i seguenti:
calcolo della resa media sul set-aside nell'arco di dieci anni
produttivi (1993/2002);
confronto con le rese della camp. 2002/2003;
applicazione delle variazioni, sia in aumento sia in
diminuzione, come segue:
per variazioni v"=0,05 ton/ha = applicazione di nessuna
variazione;
per variazioni v"0,05 ton/ha = applicazione del 100% della
variazione (aumento o diminuzione).
Per le coltivazioni di sorgo, kenaf e canapa sono confermate le
rese applicate nella precedente campagna con valore unico
rispettivamente di 65 ton/Ha (sorgo), 10 ton/Ha (kenaf), 8 ton/Ha
(canapa) sul tal quale, per le coltivazioni di mais, si confermano i
rendimenti agronomici di cui all'allegato I del decreto Mi.P.A.F.
8 aprile 2001 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001.
Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due
o piu' zone omogenee, dovra' essere indicata, per ciascuna
superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata
dall'A.G.E.A., per quella zona, evitando di riportare nella casella
resa prevista dati altrimenti incongruenti.
Si precisa che i contratti, iniziali o di modifica e i modelli di
variazione, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare in
originale e per esteso le firme del produttore e del primo
trasformatore/acquirente collettore, senza correzioni o abrasioni,
pena la loro nullita'.
E' necessario inoltre che, il produttore alleghi una copia del
contratto, firmato dalle due parti (primo trasformatore/acquirente
collettore + produttore) unitamente alla domanda P.A.C. camp.
2003/2004.
Roma, 24 febbraio 2003
Il direttore area A.P.: Lo Conte
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato