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Gazzetta Ufficiale N. 56 del 08 Marzo 2003

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 marzo 2003
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 2003.

IL CAPO
del Dipartimento per le politiche fiscali

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli
effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), dei fabbricati
classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto,
interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recanti disposizioni relative all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono
agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o
provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso
decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa
competenza spetta ai dirigenti;
Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel
citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per
l'anno 2003;
Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo
di costruzione di un capannone;
Decreta:

Art. 1.
Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno 2003, per la determinazione del
valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti
nelle seguenti misure: per l'anno 2003 = 1,03; per l'anno 2002 =
1,07; per l'anno 2001 = 1,10; per l'anno 2000 = 1,14; per l'anno 1999
= 1,15; per l'anno 1998 = 1,17; per l'anno 1997 = 1,20; per l'anno
1996 = 1,24; per l'anno 1995 = 1,28; per l'anno 1994 = 1,32; per
l'anno 1993 = 1,34; per l'anno 1992 = 1,36; per l'anno 1991 = 1,38;
per l'anno 1990 = 1,45; per l'anno 1989 = 1,51; per l'anno 1988 =
1,58; per l'anno 1987 = 1,71; per l'anno 1986 = 1,84; per l'anno 1985
= 1,98; per l'anno 1984 = 2,11; per l'anno 1983 = 2,24; per l'anno
1982 e anni precedenti 2,37.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 2003
Il capo del Dipartimento: Manzitti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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