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Gazzetta Ufficiale N. 56 del 08 Marzo 2003

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003
Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione per l'integrazione
degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica
per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi
versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili.
1.1. a' approvato il modello di dichiarazione da utilizzare per
l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la
definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei
ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture
contabili, con le relative istruzioni per la compilazione, ai sensi
degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto: dal frontespizio,
concernente i dati del dichiarante, del legale rappresentante, di
eventuali operazioni straordinarie, dell'intermediario incaricato
della trasmissione telematica, nonche' il campo per la sottoscrizione
della dichiarazione e il campo per la data ed il timbro del soggetto
che riceve la dichiarazione presentata in forma riservata; dal quadro
A, concernente i dati relativi all'integrazione degli imponibili per
gli anni pregressi, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 289 del
2002; dal quadro B, concernente i dati relativi ai contributi
previdenziali; dal quadro C, concernente i dati relativi alla
definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi dell'articolo
9 della legge n. 289 del 2002; dal quadro D, concernente i dati
relativi alla regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi
dell'articolo 14 della legge n. 289 del 2002; dal quadro E,
concernente i dati relativi alla definizione dei ritardati od omessi
versamenti, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002;
dal quadro F, concernente i dati relativi al prospetto degli importi
da versare; dal quadro G, concernente i dati relativi ai prospetti di
versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma
riservata nonche' il campo per la sottoscrizione del prospetto da
parte del dichiarante ed il campo per la data ed il timbro del
soggetto che riceve la dichiarazione.
2. Modalita' di presentazione e di compilazione del modello.
2.1. Il modello di cui al punto 1 puo' essere presentato in forma
non riservata ovvero in forma riservata.
2.2. La presentazione in forma non riservata e' effettuata in via
telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della
trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione e'
costituita dalla comunicazione telematica che attesta l'avvenuto
ricevimento della dichiarazione.
2.3. La presentazione della dichiarazione in forma riservata e'
effettuata consegnando il modello cartaceo ai soggetti convenzionati
di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, inserito in una normale busta da
corrispondenza, priva delle indicazioni del destinatario e del
mittente, sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice
fiscale del dichiarante e la dicitura, in caratteri evidenti:
"DICHIARAZIONE RISERVATA - Legge 27 dicembre 2002 n. 289". La
dichiarazione in forma riservata deve essere prodotta in due
esemplari: uno per il soggetto che riceve la dichiarazione ed un
altro per il dichiarante. La prova dell'avvenuta presentazione e'
costituita dall'esemplare della dichiarazione restituito al
dichiarante con apposti la data ed il timbro del soggetto che la
riceve.
2.4. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi ovvero per
difetto se inferiore a detto limite.
3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile
gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti
Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it
3.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato
da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per
struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento
e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con
stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel
tempo.
4. Disposizioni in materia di trasmissione telematica e di
versamento.
4.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni in via telematica,
direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione
telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto
n. 322 del 1998, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di
cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato
al presente provvedimento. a' fatto comunque obbligo ai predetti
soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al
contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e
sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
4.2. Per consentire il versamento delle somme risultanti dal
modello di dichiarazione di cui al punto 1 sono istituiti appositi
codici tributo con separato provvedimento.

Motivazioni.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ha
previsto, tra l'altro, particolari disposizioni finalizzate ad
agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze in materia
di imposte sui redditi, I.R.A.P., I.V.A., imposta sul patrimonio
netto, imposte indirette e dei tributi locali.
Nel capo II del titolo II della predetta legge, concernente
"Disposizioni in materia di concordato", l'articolo 8 reca norme
riguardanti l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi,
l'articolo 9 prevede disposizioni per la definizione automatica per
gli anni pregressi, l'articolo 9-bis reca norme per la definizione
dei ritardati od omessi versamenti e l'articolo 14 stabilisce
disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili.
In particolare, l'articolo 8, comma 13, e l'articolo 9, comma 18,
della legge citata, dispongono che con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' applicative dei
medesimi articoli. L'articolo 9-bis, comma 3, della stessa legge
prevede che per avvalersi delle disposizioni previste dal medesimo
articolo i soggetti interessati sono tenuti a presentare una
dichiarazione integrativa. L'articolo 14, commi 4 e 5, della stessa
legge stabilisce che nei casi in cui ci si avvalga della
regolarizzazione contabile ivi prevista si rendono applicabili le
modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 8.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello di
dichiarazione per l'integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la
definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione
delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
definendo le modalita' per la presentazione e la compilazione del
modello, per la relativa reperibilita' e autorizzazione per la
stampa. Inoltre, il presente provvedimento approva le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel
predetto modello di dichiarazione.
Al fine di agevolare i contribuenti nei distinti adempimenti
dichiarativi previsti dai suddetti articoli 8, 9, 9-bis e 14, il
modello presenta una struttura unitaria, suddivisa in pia quadri in
funzione delle varie tipologie di definizione contemplate dai
medesimi articoli. Il modello e' completato, quindi, da diversi
prospetti per il versamento degli importi dovuti. In particolare, al
fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli operatori
interessati e' previsto un "Prospetto degli importi da versare"
(quadro F), dedicato al riepilogo delle somme dovute risultanti dai
diversi quadri di cui si compone la dichiarazione, che e' suddiviso
in due distinte sezioni da compilare, alternativamente, a seconda che
la dichiarazione sia presentata in forma non riservata (sezione I)
ovvero in forma riservata (sezione II).
Quindi, nel caso di presentazione in forma non riservata, il
versamento delle somme dovute, indicate nella sezione I del
"Prospetto degli importi da versare" (quadro F), dovra' essere
effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24),
secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
esclusa la compensazione ivi prevista.
Diversamente, nel caso di presentazione in forma riservata, il
versamento delle somme dovute, indicate nella sezione II del
"Prospetto degli importi da versare" (quadro F), dovra' essere
effettuato utilizzando i "Prospetti di versamento per i soggetti che
presentano la dichiarazione in forma riservata" (quadro G),
appositamente previsti dallo stesso modello di dichiarazione al fine
di garantire la riservatezza di tale operazione.
Infatti, i soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997 (banca convenzionata od ufficio
postale), ai quali deve essere presentata la dichiarazione in forma
riservata, effettueranno poi direttamente, con modalita' anonime, il
versamento delle somme ricevute.
Pertanto, i predetti soggetti convenzionati devono ricevere
dall'interessato, oltre alle somme oggetto del versamento dovuto,
anche due copie del modello, di cui una deve essere restituita previa
apposizione della data e del proprio timbro negli appositi spazi
previsti sia nel frontespizio sia nei prospetti G del modello di
dichiarazione, comprovanti, rispettivamente, l'avvenuta presentazione
e l'avvenuto versamento di quanto dovuto.
In ogni caso, il versamento deve essere effettuato, anche per le
somme dovute in base alla dichiarazione presentata in forma
riservata, secondo le modalita' di cui all'articolo 17 del predetto
decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione dallo
stesso prevista.
Per cio' che attiene al versamento delle somme risultanti dalla
dichiarazione il presente provvedimento dispone, inoltre, che con
apposito atto sono istituiti i relativi codici tributo.
Per cio' che concerne, invece, la presentazione in forma non
riservata, il presente provvedimento dispone le modalita' finalizzate
a consentire la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione, che puo' essere effettuata direttamente o tramite gli
intermediari abilitati dall'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi
di un ufficio locale della medesima Agenzia, utilizzando, a tal fine,
le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
La dichiarazione deve comunque essere presentata in forma non
riservata, da parte dei soggetti che hanno omesso le dichiarazioni
relative a tutti i periodi di imposta i cui termini di presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Inoltre, la dichiarazione deve
essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le
suddette modalita', nel caso in cui riguardi la definizione dei
ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis della legge
n. 289 del 2002.
Il presente provvedimento dispone, infine, modalita' per la
reperibilita' del modello, che e' reso disponibile gratuitamente in
formato elettronico nei siti Internet dell'Amministrazione
finanziaria, e l'autorizzazione per la stampa dello stesso. Infine,
per cio' che concerne la compilazione, gli importi da indicare nel
modello devono essere espressi in unita' di euro mediante
arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o
superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a
detto limite (secondo le regole matematiche stabilite in materia
dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213).
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma
1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti
dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il
regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto;
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni
urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di
riscossione e di procedure di contabilita', convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2003
Il direttore: Ferrara

Allegato
Specifiche tecniche per la trasmissione telematica della dichiarazione di
Integrazione e Definizione per gli anni pregressi e di Definizione dei
ritardati od omessi versamenti

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE
DICHIARAZIONI DI INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE PER GLI ANNI PREGRESSI
E DI DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI DA TRASMETTERE
ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi
alle dichiarazioni di Integrazione e Definizione per gli anni pregressi e
di Definizione dei ritardati od omessi versamenti (nel seguito
"Integrazione e Definizione") da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in
via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.
Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino
le specifiche tecniche, verrà scartata.
Le modalità per la trasmissione dei dati in via telematica sono
stabilite con il decreto del 31 luglio 1998 (pubblicato nella G.U. del 12
agosto 1998, n. 187) e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità
Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una
sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 1.900 caratteri.
Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno
specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina
l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.
I record previsti per la fornitura in via telematica delle
dichiarazioni di Integrazione e Definizione sono:
· record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i
dati identificativi della fornitura e del
soggetto responsabile dell'invio telematico
(fornitore);
· record di tipo "B": è il record che contiene i dati anagrafici ed
altri dati del frontespizio;
· record di tipo "C": è il record che contiene i dati relativi ai
quadri della dichiarazione di Integrazione e
Definizione;
· record di tipo "Z": è il record di coda della fornitura e contiene
alcuni dati riepilogativi della fornitura
stessa.

2.2 La sequenza dei record
La sequenza dei record all'interno della fornitura deve rispettare le
seguenti regole:
· presenza di un solo record di tipo "A", posizionato come primo
record della fornitura;
· per ogni dichiarazione di Integrazione e Definizione presenza,
nell'ordine, di un unico record di tipo "B" e di tanti record di tipo "C"
quanti sono necessari a contenere tutti i dati presenti nella
dichiarazione; i record di tipo "C" relativi ad una stessa dichiarazione
devono essere ordinati per il campo 'Progressivo modulo';
· presenza di un solo record di tipo "Z", posizionato come ultimo
record della fornitura.

2.3 La struttura dei record
I record di tipo "A", "B" e "Z" contengono unicamente campi
posizionali, ovvero campi la cui posizione all'interno del record è fissa.
La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in
dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.
In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di
controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.
I record di tipo "C" sono invece composti da:
· una prima parte, contenente campi posizionali, avente una lunghezza
di 89 caratteri. In particolare:
- il campo "Progressivo modulo" deve riportare il dato presente
nell'apposito spazio ("Mod. n.") sul modello tradizionale; pertanto, le
informazioni relative a moduli diversi non devono essere riportate su
record caratterizzati da progressivo modulo uguale; per i quadri nei quali
sul modello cartaceo non è previsto in alto a destra l'apposito spazio
("Mod. n."), il campo "Progressivo modulo" deve assumere il valore
00000001.
· una seconda parte, avente una lunghezza di 1.800 caratteri,
costituita da una tabella di 75 elementi da utilizzare per l'esposizione
dei soli dati presenti sul modello; ciascuno di tali elementi è costituito
da un campo-codice di 8 caratteri e da un campo-valore di 16 caratteri.
Il campo-codice ha la seguente struttura:
- primo e secondo carattere che individuano il quadro (per i quadri
A e C anche l'anno oggetto di Integrazione o Definizione) della
dichiarazione di Integrazione e Definizione ;
- terzo, quarto e quinto carattere che individuano il numero di rigo
del quadro;
- sesto, settimo ed ottavo carattere che individuano il numero di
colonna all'interno del rigo.
L'elenco dei campi-codice e la configurazione dei relativi campi-valore
è dettagliatamente descritto nelle specifiche di seguito riportate.
Si precisa che, qualora la tabella che costituisce la seconda parte del
record di tipo "C" non fosse sufficiente ad accogliere tutti i dati della
dichiarazione, sarà necessario predisporre un nuovo record di tipo "C". La
presenza di più di un record di tipo "C" all'interno di una stessa
dichiarazione può derivare da due possibili situazioni:
- i dati da registrare sono in numero tale da non poter essere
interamente contenuti nella tabella del record "C"; è in tal caso
necessario predisporre un nuovo record di tipo "C" con lo stesso valore del
campo "Progressivo modulo";
- la dichiarazione contiene più moduli, a fronte di ciascuno dei
quali deve essere predisposto un record di tipo "C"; in questo caso i
record sono caratterizzati da valori del campo "Progressivo modulo"
diversi.
· una terza parte, di lunghezza 11 caratteri, destinata ad accogliere
uno spazio non utilizzato di 8 caratteri e 3 caratteri di controllo del
record.

2.4 La struttura dei dati

Campi posizionali
I campi posizionali, vale a dire i campi dei record di tipo "A", "B",
"Z" e della prima parte del record di tipo "C", possono assumere struttura
numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche
che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi
destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date,
percentuali, ecc.), nella colonna "Controlli bloccanti" è indicato il
particolare formato da utilizzare.
L'allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica
(con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) ed a sinistra per
quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non
significativi).
I campi posizionali devono essere inizializzati con impostazione di
zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

Campi non posizionali
I campi non posizionali, vale a dire quelli relativi alla tabella che
costituisce la seconda parte del record di tipo "C", possono assumere una
tra le configurazioni riportate nel seguente prospetto:

   -------------------------------------------------------------------------
   | Sigla  | Descrizione                |Allineamento | Esempio           |
   |formato |                            |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | AN     | Campo alfanumerico         | Sinistra    |'STRINGA '         |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | PC     | Percentuale e aliquota con | Destra      |' 100'             |
   |        | max 3 cifre decimali       |             |' 33,333'          |
   |        | N.B la prima unità intera  |             |                   |
   |        | prima dei decimali deve    |             |                   |
   |        | essere sempre riportata    |             |                   |
   |        | anche se vale 0, in        |             |                   |
   |        | presenza di decimali       |             |                   |
   |        | significativi              |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | CB     | Casella barrata            | Destra      |' 1'               |
   |        | Campo composto da          |             |                   |
   |        | 15 spazi e 1 numero (vale  |             |                   |
   |        | esclusivamente 0 oppure 1) |             |                   |
   |        |                            |             |                   |
   |        | N.B. Se la casella non     |             |                   |
   |        | è barrata il campo è da    |             |                   |
   |        | considerare assente)       |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | CF     |Codice fiscale(16 caratteri)| =====       |'RSSGNN60R30H501U' |
   |        | Codice fiscale o           | sinistra    |'02876990587 '     |
   |        | partita IVA (11 caratteri) |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | DT     | Data (formato GGMMAAAA)    | Destra      |' 05051998'        |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | D4     | Data nel formato GGMM      | Destra      |' 0512'            |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | DA     | Data nel formato AAAA      | Destra      |' 1900'            |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | N2     | Campo composto da 14 spazi | Destra      |' 12'              |
   |        | e 2 numeri                 |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | N3     | Campo composto da 13 spazi | Destra      |' 018'             |
   |        | e 3 cifre (ad es. codice   |             |                   |
   |        | concessione)               |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | N5     | Campo composto da 11 spazi | Destra      |' 00148'           |
   |        | e 5 cifre (ad es. CAP o    |             |' 01005'           |
   |        | codice ABI)                |             |                   |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | NU     | Campo numerico positivo    | Destra      |' 1234'            |
   |        | Campo numerico negativo    |             |' -1234'           |
   |--------|----------------------------|-------------|-------------------|
   | NP     | Campo numerico positivo    | Destra      |' 1234'            |
   ---------|---------------------------------------------------------------

Tutti gli elementi della tabella che costituisce la seconda parte del
record di tipo "C" devono essere inizializzati con spazi.
Si precisa che, come evidenziato dagli esempi sopra riportati, per
tutti gli importi presenti sul modello è previsto il riempimento con spazi
dei caratteri non significativi. Per i campi numerici positivi non è in
alcun caso previsto l'inserimento del simbolo "+".

2.5 Regole generali.

Il codice fiscale del contribuente, presente sulla prima facciata del
frontespizio della dichiarazione di Integrazione e Definizione, è
l'identificativo del soggetto per cui la dichiarazione è presentata e va
riportato in duplica su ogni record che costituisce la dichiarazione stessa
nel campo "Codice fiscale del contribuente".
I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni di
Integrazione e Definizione devono essere formalmente corretti.
Si precisa che nella parte non posizionale del record "C" devono essere
riportati esclusivamente i dati della dichiarazione il cui contenuto sia un
valore diverso da zero e da spazi.
Gli importi contenuti nella dichiarazioni sono essere unicamente in
Euro e devono essere riportati, così come previsto sul modello di
dichiarazione, in unità di euro arrotondando l'importo per eccesso se la
frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro per
difetto se inferiore a detto limite.
Con riferimento ai campi non posizionali, nel caso in cui la lunghezza
del dato da inserire dovesse eccedere i 16 caratteri disponibili, dovrà
essere inserito un ulteriore elemento con un identico campo-codice e con un
campo-valore il cui primo carattere dovrà essere impostato con il simbolo
"+", mentre i successivi quindici potranno essere utilizzati per la
continuazione del dato da inserire. Si precisa che tale situazione può
verificarsi solo per alcuni campi con formato AN.
Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo. Nei
casi in cui nella colonna "Controllo di rispondenza con i dati della
dichiarazione" sia descritto il controllo che viene eseguito, gli utenti
del servizio telematico di cui all'articolo 2 del Decreto dirigenziale 31
luglio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998,
devono garantire la corrispondenza dei dati con quelli risultanti dalla
dichiarazione; ove a seguito di tale controllo permanga la non rispondenza
dei dati con le specifiche, gli utenti possono comunque trasmettere le
dichiarazioni.
... omissis ...

Istruzioni per la compilazione
PARTE I
ISTRUZIONI GENERALI

1. Premessa

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al capo
II, recante "Disposizioni in materia di concordato", ha previsto, tra
l'altro, agli artt. 8, 9 e 14 particolari misure finalizzate ad agevolare
la definizione delle situazioni pregresse e delle pendenze in materia di
imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive, imposta
sul valore aggiunto, imposta sul patrimonio netto.
Inoltre, l'articolo 9-bis della predetta legge n. 289 del 2002,
introdotto dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ha previsto la definizione dei
ritardati od omessi versamenti.
Il presente modello è utilizzabile per la presentazione delle
dichiarazioni di cui:
- all'articolo 8, riguardante l'integrazione degli imponibili;
- all'articolo 9, recante le modalità di definizione automatica;
- all'articolo 9-bis, concernente la definizione dei ritardati od
omessi versamenti di imposte e ritenute risultanti dalle dichiarazioni
annuali presentate entro il 31 ottobre 2002;
- all'articolo 14, recante disposizioni per la regolarizzazione
delle scritture contabili.
L'integrazione, la definizione e la regolarizzazione si perfezionano
mediante il versamento dell'importo dovuto entro le scadenze prefissate.
È esclusa la compensazione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio
1997 n. 241 e successive modificazioni.
Le maggiori imposte e contributi versati a seguito della presente
dichiarazione non sono in ogni caso deducibili. Per le ritenute indicate
nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui
percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta.


2. Soggetti ammessi a presentare le dichiarazioni

Possono avvalersi delle disposizioni agevolative di cui agli articoli 8
e 9 tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.
Sono, in particolare, ammessi a presentare le dichiarazioni:
- le persone fisiche
- le imprese familiari
- le società semplici
- le società in nome collettivo
- le società in accomandita semplice
- le società di armamento
- le società di fatto
- le aziende coniugali gestite o meno in forma societaria
- le associazioni tra artisti o professionisti
- le società per azioni
- le società in accomandita per azioni
- le società a responsabilità limitata
- le società cooperative
- le società di mutua assicurazione
- gli enti commerciali
- gli enti non commerciali
- le società e gli enti non residenti
- i sostituti d'imposta, ossia i soggetti obbligati ad operare
ritenute alla fonte e al versamento delle stesse, di cui al titolo III del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Gli eredi possono presentare le dichiarazioni per definire la posizione
tributaria dei loro dante causa anche avvalendosi, eventualmente, della
proroga di sei mesi di cui agli artt. 65 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
35-bis del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.
La dichiarazione dovrà essere presentata singolarmente da ciascun
coniuge, anche nell'ipotesi in cui l'originaria sia stata prodotta in forma
congiunta.
Si precisa che i sostituti d'imposta non possono avvalersi delle
disposizioni agevolative di cui all'art. 9, in quanto le ritenute sono
escluse dalla definizione automatica ivi prevista.
Possono, inoltre, compilare il presente modello i soggetti titolari di
reddito d'impresa che intendono effettuare la regolarizzazione delle
scritture contabili di cui all'art. 14. Inoltre, tutti i predetti soggetti
sono ammessi a definire i ritardati od omessi versamenti secondo le
disposizioni dell'art. 9-bis.


3. Annualità integrabili e/o definibili

Possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione i periodi
d'imposta per i quali i termini di presentazione della relativa
dichiarazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002.
In particolare, possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione:
- ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei
contributi, i periodi d'imposta compresi tra il 1997 e il 2001, se
coincidenti con l'anno solare;
- ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli anni dal 1998 al
2001.
In caso di dichiarazioni omesse sono suscettibili di definizione anche
i periodi di imposta 1996 per le imposte sui redditi e 1997 per l'Iva.
Ai sensi dell'art. 9, comma 1, la definizione automatica deve
interessare tutti i periodi d'imposta, ivi compresi quelli per i quali è
stata omessa la presentazione della dichiarazione.
Inoltre ai sensi del comma 16 dello stesso articolo, i contribuenti
possono tener conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni purché presentate entro il 30 settembre 2002.
In base a tale principio devono essere inclusi nella richiesta di
definizione automatica anche i periodi d'imposta per i quali il
contribuente non era tenuto a presentare la dichiarazione stessa perché, ad
esempio, non era stato prodotto alcun reddito.
Ovviamente non sussiste l'obbligo di includere nella definizione
automatica i periodi di imposta per i quali il contribuente, persona fisica
o soggetto diverso dalla persona fisica, non aveva la soggettività passiva
tributaria (si pensi, ad esempio, ai periodi antecedenti la costituzione di
una società o successivi al suo scioglimento).


4. Versamenti definibili

I soggetti interessati alla definizione dei ritardati od omessi
versamenti:
- provvedono ad effettuare entro il 16 aprile 2003 i pagamenti delle
imposte o delle ritenute non iscritte in ruoli, risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il
termine di versamento è scaduto anteriormente a tale ultima data;
- provvedono al pagamento delle imposte e delle ritenute non versate
iscritte in ruoli già emessi limitatamente alle rate non ancora scadute
alla data del 16 aprile 2003, alle relative scadenze del ruolo; particolari
modalità sono previste nelle ipotesi in cui i predetti soggetti dimostrino
che le imposte e le ritenute originarie non sono state versate per fatto
doloso di terzi denunciato anteriormente al 31 dicembre 2002 all'autorità
giudiziaria.


5. Imposte e contributi integrabili e/o definibili

Possono essere oggetto d'integrazione e/o definizione, ai sensi degli
artt. 8 e 9 della legge, le imposte e contributi seguenti:
- l'IRPEF e le relative addizionali;
- l'IRPEG;
- le imposte sostitutive;
- l'ILOR;
- l'imposta sul patrimonio netto delle imprese;
- l'IVA;
- l'IRAP.
- Il contributo straordinario per l'Europa
Possono, inoltre essere oggetto d'integrazione di cui all'art. 8:
- i contributi previdenziali;
- il contributo al servizio sanitario nazionale;
- le ritenute alla fonte;
- i redditi soggetti a tassazione separata;
- i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero.
Sono, altresì, definibili ai sensi dell'art. 9-bis le imposte e le
ritenute sopra indicate, ad esclusione dei contributi previdenziali.


6. Effetti delle dichiarazioni integrative e delle definizioni dei
ritardati od omessi versamenti

L'Amministrazione finanziaria procederà nei modi ordinari alla
liquidazione della dichiarazione originaria ai sensi degli articoli 36-bis
e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 54-bis del D.P.R.
n. 633 del 1972.
Le eventuali variazioni dei dati dichiarati (ad esempio, maggiori
imposte lorde) per effetto della liquidazione della dichiarazione
originaria sono irrilevanti ai fini del calcolo delle maggiori somme dovute
a seguito di definizione e/o integrazione, tale calcolo deve pertanto
essere riferito ai dati originari dichiarati dal contribuente.
La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per il rimborso
di ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non dichiarati, né
per il riconoscimento di esenzioni, detrazioni e agevolazioni non richieste
in precedenza.
Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni previste
dagli articoli da 7 a 9 della legge, in deroga alle disposizioni
dell'art. 3, comma 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di
accertamento e rettifica di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 e
all'art. 57 del D.P.R. 633 del 1972 sono prorogati di due anni.

6.1. Articolo 8

Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi

Il perfezionamento della dichiarazione integrativa di cui all'art. 8
comporta una consistente limitazione del potere di accertamento nonché
l'estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e
previdenziale e l'esclusione della punibilità per alcuni reati tributari e
comuni.
In particolare:

Preclusione dell'accertamento
Per ciascun periodo d'imposta è preclusa l'azione accertatrice
limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore
aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati di una
franchigia del 100 per cento.
Il comma 6 dello stesso art. 8 prevede che per i sostituti d'imposta la
franchigia sia del 50 per cento delle maggiori ritenute indicate nella
dichiarazione integrativa.
Le maggiori imposte e ritenute dovute a seguito di accertamenti
relativi ad annualità oggetto di integrazione sono limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati e
all'eccedenza rispetto all'IVA e alle ritenute, aumentate della relativa
franchigia.
Ai sensi del comma 7 la franchigia non opera per i redditi e gli
imponibili conseguiti all'estero oggetto d'integrazione a norma del comma
5.

Estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e
previdenziale
È prevista, in relazione ai maggiori redditi integrati aumentati della
franchigia, per ciascuna imposta integrata e per ciascun periodo d'imposta,
l'estinzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e
previdenziale.
L'estinzione opera sia con riguardo alle sanzioni principali sia a
quelle accessorie.
Inoltre, qualora si provveda ad integrare i redditi e gli imponibili
conseguiti all'estero ai sensi del comma 5 dello stesso art. 8, nonché alla
regolarizzazione contabile delle attività detenute all'estero ai sensi
dell'art. 14, comma 4, non sono applicabili le sanzioni previste dalle
disposizioni riguardanti il monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227.

Esclusione della punibilità
L'integrazione degli imponibili comporta l'esclusione della punibilità
per i reati indicati dall'art. 8, commi 6 e 7, nei limiti e alle condizioni
ivi previsti.
L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale
della quale il contribuente
abbia avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione.

Interposizione di persone
Gli effetti della dichiarazione integrativa si estendono, ai sensi del
comma 8 dell'art. 8, anche ai soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.

Integrazione ai fini contributivi e previdenziali

La dichiarazione integrativa esplica effetti ai fini contributivi e
previdenziali con duplice valenza:
- in relazione alla posizione individuale del contribuente, qualora
l'integrazione riguardi tipologie di redditi soggetti a contribuzione (ad
esempio, redditi di impresa o di lavoro autonomo), il maggior reddito
assume efficacia anche ai fini della definizione dei contributi dovuti;
- in relazione alla posizione del sostituto d'imposta, qualora
l'integrazione riguardi redditi imputabili a percipienti da assoggettare a
contribuzione previdenziale.
In presenza delle suddette ipotesi, il dichiarante dovrà evidenziare
nel quadro A, per ciascuna annualità, la maggiore base contributiva
complessivamente emersa e i relativi maggiori contributi.
La maggiore base contributiva ed i maggiori contributi dovranno
costituire oggetto di analitica esposizione nel successivo quadro B, dove
dovranno essere evidenziati gli Enti e le Casse previdenziali destinatari
delle somme.
Le singole posizioni contributive saranno oggetto di definizione in
base alle istruzioni che le Casse e gli Enti previdenziali interessati,
destinatari delle somme, riterranno opportuno emanare.

6.2. Articolo 9

Definizione automatica per gli anni pregressi
Il perfezionamento della definizione automatica di cui all'art. 9
preclude all'Amministrazione finanziaria, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, ogni possibilità di esperire accertamenti in
rettifica o d'ufficio, limitatamente alle annualità ed al settore
impositivo oggetto della definizione.

In particolare:

Estinzione delle sanzioni amministrative tributarie
La definizione automatica determina l'estinzione delle sanzioni
amministrative tributarie, comprese
quelle accessorie, relative ai periodi d'imposta oggetto di
definizione.

Esclusione della punibilità
La definizione comporta l'esclusione della punibilità per i reati
indicati dall'art. 9, comma 10, nei limiti e alle condizioni ivi previsti.
L'esclusione non si applica in caso di esercizio dell'azione penale
della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione.

6.3. Articolo 9-bis

Definizione dei ritardati od omessi versamenti

I pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle
dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002 e per i quali il
termine di versamento è scaduto anteriormente a quest'ultima data, qualora
vengano effettuati entro il 16 aprile 2003 comportano la non applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Le somme da versare devono essere maggiorate a titolo di interessi del 3 %
annuo a decorrere dalla data di scadenza dell'originario termine di
versamento.
Qualora le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni
siano state iscritte in ruoli già emessi, non sono dovute le sanzioni
relative alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003 a
condizione che le imposte e ritenute dovute siano pagate alle relative
scadenze del ruolo. Sulla base della apposita dichiarazione
l'Amministrazione finanziaria provvederà, quindi, allo sgravio delle
sanzioni relative alle imposte e ritenute iscritte a ruolo, fermo restando
che sono dovuti gli interessi iscritti.
In presenza di iscrizione a ruolo, le predette sanzioni non sono dovute
anche relativamente alle rate scadute al 16 aprile 2003 se gli interessati
dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi
denunciato all'autorità giudiziaria in tal caso, per le somme relative alle
sanzioni pagate anteriormente al 16 aprile 2003, il contribuente potrà
presentare istanza di rimborso.

6.4. Articolo 14

Regolarizzazione delle scritture contabili

I soggetti che presentano la dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 8, possono specificare in un apposito prospetto i nuovi elementi
attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi da cui
derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati
nelle dichiarazioni integrative.
I medesimi soggetti possono regolarizzare senza ulteriori oneri le
scritture contabili, sulla base delle quantità e dei valori evidenziati nel
prospetto di cui sopra e correlati agli imponibili, maggiori imponibili o
minori perdite oggetto di integrazione. A tal fine, i contribuenti devono
apportare le conseguenti variazioni nell'inventario, rendiconto o bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero, per i soggetti con periodo d'imposta
non coincidente con l'anno solare, in quelli relativi al periodo d'imposta
in corso alla predetta data nonché negli altri libri e registri relativi ai
medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni.
Gli stessi soggetti possono anche procedere, intervenendo nel bilancio
o rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002, o in corso a tale data e sempre
senza ulteriori oneri, ad eliminare le attività e passività fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi.
Inoltre, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 gli stessi soggetti, con
riferimento a redditi ed imponibili conseguiti all'estero, possono
effettuare la regolarizzazione contabile delle corrispondenti attività
detenute all'estero.
Coloro che hanno aderito alla definizione automatica di cui all'art. 9
possono anch'essi procedere alla regolarizzazione delle scritture
contabili. In particolare, tali soggetti, nel bilancio, inventario o
rendiconto chiuso al 31 dicembre 2002 o in quello in corso a tale data,
possono sia eliminare attività o passività fittizie, inesistenti o indicate
per valori superiori a quelli effettivi, sia iscrivere attività in
precedenza omesse; in tale ultimo caso, sui valori o maggiori valori dei
beni iscritti, è dovuta un'imposta sostitutiva del 6 per cento.
La regolarizzazione ai fini fiscali comporta:
a) per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione integrativa
di cui all'art. 8 della legge, le quantità ed i valori evidenziati
nell'apposito prospetto si considerano riconosciuti ai fini dell'imposta
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il
riconoscimento ha effetto a partire dai periodi d'imposta successivi, con
esclusione dei periodi d'imposta per i quali non è stata presentata la
dichiarazione integrativa di cui all'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica di ufficio (art. 14, comma 2);
b) per i soggetti che hanno regolarizzato attività detenute
all'estero, di cui all'art. 8, comma 5 della legge, le nuove attività si
considerano riconosciute ai fini dell'imposta sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo d'imposta
successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002 (art. 14, comma
4);
c) per i soggetti che si sono avvalsi della definizione automatica
di cui all'art. 9 della legge e hanno proceduto alla regolarizzazione delle
scritture contabili, i maggiori valori si considerano riconosciuti ai fini
dell'imposta sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in
corso al 31 dicembre 2002 (art. 14, comma 5), a condizione che i soggetti
si siano avvalsi della definizione relativamente alle imposte sui redditi.
Quindi la regolarizzazione non opera nel caso di soggetti che abbiano
usufruito della definizione ai soli fini dell'IVA.
In relazione alle ipotesi di cui alle lett. b) e c), la cessione a
titolo oneroso, l'assegnazione ai soci o la destinazione a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare
dell'imprenditore delle attività regolarizzate ed assoggettate ad imposta
sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di
inizio del terzo periodo d'imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002 comporta l'insorgere di un componente positivo. In questo
caso al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione è attribuito un
credito d'imposta, ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG, pari all'ammontare
dell'imposta sostitutiva pagata.


PARTE II
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Modalità di presentazione
Il modello può essere presentato in forma non riservata ovvero in forma
riservata, per le dichiarazioni relative sia all'integrazione degli
imponibili sia alla definizione automatica per gli anni pregressi. Nei casi
di dichiarazione per la definizione dei ritardati od omessi versamenti, la
presentazione deve avvenire sempre in forma non riservata.
La presentazione in forma non riservata deve avvenire in via
telematica, per tutte le annualità oggetto di integrazione e/o definizione,
utilizzando il servizio Internet o Entratel secondo le modalità ordinarie,
mediante la trasmissione diretta da parte dell'interessato o tramite un
intermediario abilitato.
La presentazione in forma riservata deve essere effettuata utilizzando
soltanto il modello cartaceo il quale deve essere consegnato ad una banca
convenzionata o ad un ufficio postale secondo le modalità di seguito
illustrate.

Reperibilità del modello
Il modello è reperibile in formato elettronico nei siti internet
www.agenziaentrate.it e www.finanze.it, dai quali può essere prelevato
gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti internet a
condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e
rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi
del provvedimento che ne ha disposto l'approvazione. È consentita la
riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Termini di presentazione
La dichiarazione deve essere prodotta entro il 16 aprile 2003.
Ai soli fini della dichiarazione integrativa, le persone fisiche che
detengano anche redditi prodotti in forma associata, possono procedere alla
presentazione entro il 16 settembre 2003, qualora le società o associazioni
di cui all'art. 5 del TUIR nonché i titolari dell'azienda coniugale non
gestita in forma societaria e dell'impresa familiare abbiano presentato la
dichiarazione dandone comunicazione al soggetto partecipante entro il 16
maggio 2003.

Presentazione in via telematica
La dichiarazione è presentata in via telematica direttamente ovvero
tramite gli intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, per tutte le
annualità oggetto di definizione.
La trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione può essere
effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle
Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il dichiarante appartenga
ad un gruppo societario.
Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante
e le società controllate.
Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per
azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute
dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da
questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del
D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modificazioni (professionisti,
associazioni di categoria, CAF, altri soggetti);
- avvalendosi di un Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, al
quale si può consegnare la dichiarazione per l'invio telematico.
La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio
telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero
utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri
soggetti.
In caso di presentazione tramite un intermediario, quest'ultimo deve
rilasciare al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono
stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello
approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia
della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto
ricevimento.
Si ricorda che la dichiarazione si considera presentata nel giorno in
cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate e la prova
dell'avvenuta presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla
stessa Agenzia in via telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della
dichiarazione.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione è
effettuata secondo le specifiche tecniche approvate con provvedimento
dell'Agenzia delle Entrate.

Presentazione in forma riservata
La dichiarazione può essere presentata, ai sensi dell'art. 8, comma 4,
e dell'art. 9, comma 1, in forma riservata agli uffici postali e alle
banche convenzionate.
La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta da
corrispondenza, priva delle indicazioni del destinatario e del mittente,
sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice fiscale del
dichiarante e la dicitura, in caratteri evidenti: "DICHIARAZIONE RISERVATA
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289".
La dichiarazione deve essere prodotta in due esemplari. La prova
dell'avvenuta presentazione è costituita dall'esemplare della dichiarazione
restituito al dichiarante con apposti la data ed il timbro del soggetto che
la riceve. Si precisa che la dichiarazione non può essere presentata in
forma riservata nel caso di definizione dei ritardati od omessi versamenti
di cui all'art. 9-bis.
Inoltre, la dichiarazione non può essere presentata in forma riservata
dai soggetti che hanno omesso le dichiarazioni relative a tutti i periodi
d'imposta i cui termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002.


PARTE III
MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Il modello è composto:
- dal frontespizio;
- dal quadro A, relativo all'integrazione degli imponibili per gli
anni pregressi (art. 8);
- dal quadro B, concernente il prospetto dei contributi
previdenziali;
- dal quadro C, concernente la definizione automatica per gli anni
pregressi (art. 9);
- dal quadro D, riguardante la regolarizzazione delle scritture
contabili (art. 14);
- dal quadro E, definizione dei ritardati od omessi versamenti
(art. 9-bis);
- dal quadro F, relativo al prospetto degli importi da versare;
- dal quadro G, concernente i prospetti di versamento per i soggetti
che presentano la dichiarazione in forma riservata.
Poiché le dichiarazioni originarie sono state generalmente redatte in
lire, gli importi rilevanti ai fini della presente dichiarazione devono
essere convertiti in euro applicando gli ordinari criteri di
arrotondamento.
Si precisa che i sostituti, in relazione agli importi da indicare nella
specifica sezione del quadro A, non devono applicare il criterio del
troncamento, ma quello ordinario di arrotondamento all'unità di euro.
Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere espressi
in unità di euro, con arrotondamento per eccesso, se la frazione decimale è
uguale o superiore a 50 centesimi di euro, o per difetto se inferiore a
detto limite (ad esempio: 3.230,50 diventa 3.231,00; 3.230,49 diventa
3.230,00).
Nei casi in cui la dichiarazione sia presentata in forma riservata e
redatta manualmente, il codice fiscale deve essere indicato solo nel
frontespizio e nei prospetti del quadro G.


1. Frontespizio

Il frontespizio è composto da due facciate:
- la prima contiene l'informativa relativa al trattamento dei dati
personali;
- la seconda contiene i dati identificativi del contribuente e del
soggetto che effettua la presentazione telematica.

Tipo di dichiarazione
Nel riquadro va precisato, barrando l'apposita casella, se la
dichiarazione viene presentata in forma riservata.
Se il contribuente presenta la dichiarazione per integrare i redditi
prodotti in forma associata a seguito di comunicazione da parte del
soggetto partecipato, deve essere barrata la relativa casella.

Dati relativi al contribuente
Nel riquadro va indicato il codice fiscale e, se attribuito, il numero
di partita IVA, nonché il cognome, nome o denominazione del contribuente.
Nella casella "Codice di stato" va indicato il codice relativo alla
situazione esistente al momento della presentazione della dichiarazione,
desunto dalla tabella seguente:

CODICI DI STATO

1 - soggetto in normale attività
2 - soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3 - soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4 - soggetto estinto

La casella "Imprenditori agricoli" va barrata dalle imprese agricole
titolari esclusivamente di reddito agrario determinato ai sensi dell'art.
29 del Tuir e delle imprese di allevamento di cui all'art. 78 del Tuir.

Dati relativi alle persone fisiche
Le persone fisiche devono indicare la data e il luogo di nascita, la
residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale, nonché il sesso
barrando l'apposita casella.

Altri soggetti
I soggetti diversi dalle persone fisiche devono indicare nella casella
relativa alla natura giuridica del contribuente il codice desunto dalla
tabella seguente:


NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi
e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità
giuridica ( escluse comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili
con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non
altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto
principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3,
lettera b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5,
comma 3, lettere a) e b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE ( Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli
artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
51. Condomini
53. Fondazioni bancarie di cui all'art. 12 del D.Lgs. 17 maggio 1999,
n. 153 e successive modifiche

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni

Vanno riportati, inoltre, i dati relativi alla sede legale e, se
diverso, anche il domicilio fiscale.

Operazioni straordinarie
Nel caso in cui siano state effettuate operazioni straordinarie
(fusione, scissione, trasformazione, ecc.), va riportato il codice fiscale
e il numero della partita IVA del soggetto che presenta la dichiarazione
nonché la data dell'operazione. Ad esempio, in caso di operazione di
fusione per incorporazione, nel campo dati relativi al contribuente vanno
indicati i dati della società fusa, mentre nel campo operazioni
straordinarie vanno riportati i dati del soggetto risultante della fusione

Dati relativi al rappresentante legale o a chi presenta la
dichiarazione per altri
Il riquadro deve contenere i dati relativi al rappresentante legale
della società o ente dichiarante o, in mancanza, a chi ne ha
l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale che
sottoscrive la presente dichiarazione.
Per le persone fisiche, questo riquadro deve essere compilato dai
soggeti che presentano la dichiarazione per conto di altri (erede, tutore,
curatore fallimentare, ecc.). In questo caso nel riquadro "Persone fisiche"
vanno riportati i dati anagrafici del contribuente a cui si riferisce la
dichiarazione, mentre nel presente riquadro, le generalità del soggetto che
presenta la dichiarazione, specificando nella casella codice carica il
codice corrispondente alla propria qualifica.
Per quanto riguarda il codice di carica si veda la tabella seguente.

CODICI DI CARICA

1 - rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore
2 - rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore
dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione
sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito
3 - curatore fallimentare
4 - commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero
amministrazione straordinaria);
5 - commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode
giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in
qualità di rappresentante, dei beni sequestrati;
6 - rappresentante fiscale di soggetto non residente
7 - erede del contribuente
8 - liquidatore (liquidazione volontaria)
9 - rappresentante della società beneficiaria (scissione) ovvero della
società incorporante (fusione)
10 - amministratore di condominio
11 - condomino
12 - per conto di una pubblica amministrazione
13 - commissario liquidatore di una pubblica amministrazione

Firma della dichiarazione
Il riquadro è riservato alla firma della dichiarazione e contiene
l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.
Nel caso di presentazione in forma riservata, il dichiarante deve
inoltre apporre la propria firma anche negli appositi spazi dei prospetti
di versamento del quadro G.

Impegno alla presentazione telematica
In caso di presentazione telematica gli intermediari abilitati alla
trasmissione sono tenuti a rilasciare al dichiarante, contestualmente alla
ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua
predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia
delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione è
stata consegnata già compilata o verrà da loro predisposta. La data di tale
impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed
all'indicazione del suo codice fiscale, deve essere quindi riportata nel
presente riquadro.
Inoltre, deve essere indicato se la dichiarazione che l'intermediario
si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero
gli è stata consegnata già compilata dal dichiarante, barrando la relativa
casella.

Sezione riservata alla banca e all'ufficio postale
Questa Sezione deve essere compilata esclusivamente dalla banca o
dall'ufficio postale qualora la dichiarazione sia presentata in forma
riservata.

2. Quadro A - Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi
(art. 8 della legge n. 289 del 2002)

Il presente quadro è compilato dai soggetti che intendano avvalersi
dell'art. 8 per integrare le dichiarazioni relative ai periodi d'imposta
per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre
2002.
Non è possibile procedere all'integrazione qualora:
- alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché
invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997 n.
218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai
sensi degli artt. 15 e 16 della legge;
- alla data di entrata in vigore della presente legge siano divenuti
definitivi gli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-bis del D.P.R.
n. 600 del 1973 relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero
all'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, a meno che il
contribuente non versi entro la prima data di pagamento degli importi
dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale
con esclusione delle sanzioni e degli interessi;
- alla data di presentazione della dichiarazione integrativa il
contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio dell'azione
penale per i reati indicati alla lettera c), del comma 6 dell'art. 8.
Si fa presente che il contribuente ha comunque la facoltà di procedere
all'integrazione per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti
definitivi gli avvisi di accertamento diversi da quelli di cui agli
articoli 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54, comma 5, del D.P.R. n. 633
del 1972, fermi restando gli effetti dei suddetti atti.
Il quadro A può essere utilizzato per integrare sia una dichiarazione
validamente presentata che una dichiarazione omessa; inoltre può essere
utilizzato anche dai soggetti che intendano fare emergere i redditi e gli
imponibili conseguiti all'estero. Si considerano conseguiti all'estero i
redditi di qualsiasi fonte imponibili in Italia, percepiti direttamente
all'estero dal soggetto che si avvale della regolarizzazione attraverso i
quali, con qualunque modalità, anche tramite soggetti non residenti o loro
strutture interposte, sono state costituite attività o realizzati
investimenti all'estero. Non rientrano, invece, nell'ambito della
definizione le somme trasferite all'estero costituite da redditi o
imponibili realizzati in Italia e sottratti ad imposizione. In tal caso,
infatti, si tratta di redditi imponibili percepiti in Italia e
successivamente al loro realizzo trasferiti all'estero.
Il quadro è diviso per anno d'imposta; nell'ambito di ogni anno sono
previste sezioni distinte per tipologia impositiva.
L'integrazione può riguardare singole annualità e singoli settori
impositivi, di conseguenza il contribuente deve compilare esclusivamente le
annualità e i settori impositivi che intende integrare.
Si precisa che:
a) a pena di nullità della dichiarazione integrativa i maggiori
importi complessivamente dovuti per ciascun periodo d'imposta, con
esclusione degli importi dovuti per l'integrazione a fini contributivi e
per la regolarizzazione dei redditi e degli imponibili detenuti all'estero,
devono essere almeno pari a 300 euro;
b) i dati emergenti dalle dichiarazioni integrative sono rilevanti
anche ai fini della spettanza di particolari regimi impositivi. Ad esempio
se si integra l'imponibile originariamente assoggettato all'imposta
sostitutiva di cui all'art. 14 della legge n. 388 del 2000, si deve tener
conto che qualora i ricavi o compensi superino i limiti previsti, l'intero
imponibile va assoggettato a tassazione ordinaria;
c) può essere integrata qualsiasi tipologia di contributi
previdenziali comunque correlati al maggiore imponibile a prescindere dalla
determinabilità nelle dichiarazioni originarie. Ne consegue che oltre ai
contributi previdenziali dell'INPS, sono integrabili anche i contributi di
altri Enti e Casse previdenziali.
Al fine di attribuire i maggiori contributi integrati all'Ente o
Cassa previdenziale di competenza occorre compilare il quadro B;
d) la sezione sostituti può essere compilata dai soggetti indicati
nel titolo III del D.P.R. n. 600 del 1973. Tale sezione deve essere
utilizzata anche per integrare le imposte sostitutive sui redditi
finanziari da dichiarare nei modelli di dichiarazione dei sostituti
d'imposta o nel quadro RZ delle dichiarazioni dei redditi dei soggetti di
cui all'art. 87, comma 1, del TUIR. Sarà cura del contribuente conservare
un prospetto con l'indicazione analitica degli imponibili integrati e delle
maggiori imposte dovute;
e) per l'integrazione dei redditi soggetti a tassazione separata,
nella colonna "Maggiori imposte" dovrà essere indicato l'importo calcolato
sull'imponibile integrato, mediante autoliquidazione. Ad esempio per
calcolare l'imposta in base all'aliquota media del biennio precedente, si
procede nel modo seguente:
1. si determina il reddito medio dividendo per due la somma degli
imponibili del biennio precedente;
2. si calcola l'imposta su tale reddito, applicando le aliquote
per scaglioni vigenti nell'anno di imposizione;
3. si ottiene l'aliquota media dividendo l'imposta sul reddito
medio per il reddito medio stesso;
4. l'aliquota media così determinata è applicata al reddito da
assoggettare a tassazione separata.
Si precisa che i soggetti titolari di redditi d'impresa che presentano
la dichiarazione integrativa possono, relativamente a tali redditi,
regolarizzare con effetti fiscali nuovi elementi attivi e passivi,
compilando un apposito prospetto.
Il prospetto deve, separatamente per ogni annualità, indicare in modo
distinto i nuovi elementi attivi e passivi e le variazioni di elementi
attivi e passivi già esistenti da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili e le minori perdite.
Il prospetto deve evidenziare la correlazione esistente tra tali
attività e gli imponibili oggetto di integrazione.
L'integrazione deve riguardare sia la consistenza dell'attività nel
periodo d'imposta in cui si intende farla emergere, sia i relativi frutti
nei periodi d'imposta successivi.
Le quantità e i valori evidenziati nel prospetto e già oggetto
d'integrazione d'imponibile, possono essere regolarizzati contabilmente
senza ulteriori oneri. I contribuenti a tal fine, devono apportare le
conseguenti variazioni nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli in corso a tale data nonché
negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni.
In presenza di esercizio non coincidente con l'anno solare di durata
uguale o superiore a dodici mesi, va compilata la sezione Redditi relativa
all'annualità in cui si è chiuso l'esercizio.

CASI PARTICOLARI DI PERIODI D'IMPOSTA

Per le annualità nelle quali coesistono più periodi d'imposta chiusi
nel medesimo anno solare, occorre compilare l'apposita casella "Casi
particolari", posta in corrispondenza di ciascuna annualità. In tal caso,
va indicato:
- codice 1 - Integrazione di un singolo periodo d'imposta;
- codice 2 - Integrazione di più periodi d'imposta.
Ad esempio, un soggetto che abbia un periodo d'imposta 1° gennaio 1999
- 30 giugno 1999 ed il successivo 1° luglio 1999 - 31 dicembre 1999 ed
intenda integrare la dichiarazione relativa ad uno solo dei periodi
considerati, deve indicare il codice 1 nell'apposita casella dell'anno
1999, procedendo all'integrazione nei modi ordinari.
Qualora invece, intenda integrare le dichiarazioni relative ad entrambi
i periodi, deve indicare il codice 2 nella suddetta casella, procedendo
alla compilazione nel modo di seguito descritto.
Nella casella "Codice situazione tributaria" va indicato il codice 1,
qualora almeno una delle dichiarazioni sia stata omessa. I maggiori
imponibili e le maggiori imposte devono essere determinate separatamente
per ciascun periodo secondo le regole ordinarie, avendo cura di esporre la
somma nella dichiarazione integrativa dell'annualità interessata. Si
precisa che per ciascun periodo d'imposta oggetto d'integrazione, l'importo
minimo da versare non può essere inferiore a 300 euro.
Sarà cura del contribuente conservare un prospetto con l'indicazione
analitica per ciascun periodo degli imponibili integrati e delle maggiori
imposte dovute.

COMPILAZIONE ANNO 1996

Sezione Redditi

Per il periodo d'imposta 1996, possono accedere all'integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 8 soltanto i contribuenti
che per tale annualità abbiano omesso la presentazione della dichiarazione.
In tal caso, nel rigo A1 va indicato nella casella "Codice situazione
tributaria", il codice 1 che individua il caso di dichiarazione omessa. Nel
medesimo rigo, la casella 2 "Regolarizzazione fiscale" va barrata nel caso
in cui l'imponibile integrato comprenda il valore degli elementi esposti
nel prospetto previsto dal comma 1 dell'art. 14.
Nei righi da A2 a A7 vanno indicati rispettivamente:
- in colonna 1, il maggior imponibile integrato;
- in colonna 2, la conseguente maggiore imposta, determinata in base
alle aliquote riportate nelle tabelle allegate.
Nel rigo A8, colonna 1, va indicato il maggiore imponibile integrato ai
fini della determinazione del Contributo straordinario per l'Europa, mentre
in colonna 2, la maggiore imposta va indicata nella misura del 40 per cento
dell'importo complessivamente determinato per tener conto della successiva
normativa che ha previsto la restituzione del 60 per cento del contributo
medesimo.

Sezione Sostituti d'imposta

Per il periodo d'imposta 1996, possono accedere all'integrazione degli
imponibili per gli anni pregressi di cui all'art. 8 soltanto i contribuenti
che per tale annualità abbiano omesso la presentazione della dichiarazione.
In tal caso, nel rigo A9 va indicato il codice 1 che individua il caso
di dichiarazione omessa.
Nel rigo A10 va indicato:
- in colonna 1, l'imponibile integrato complessivo, con esclusione
degli imponibili indicati nei righi A11, A12 e A13;
- in colonna 2, il conseguente maggiore importo complessivamente
dovuto, con esclusione delle ritenute relative a redditi di lavoro
dipendente prestato in impianti situati rispettivamente in Sicilia,
Sardegna e Valle D'Aosta, che vanno esposte nei relativi righi A11, A12 e
A13.

Sezione Totalizzazione

Nel rigo A14, va riportato:
- in colonna 1, la somma degli importi dei righi da A2 ad A8,
colonna 2, dei righi da A10 ad A13, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1
e il minimo di 300 euro.

Sezione Contributi Previdenziali

Nel rigo A15, colonna 1 va indicato il maggior imponibile ai fini
previdenziali e in colonna 2 i maggiori contributi.
La specifica indicazione degli Enti e Casse previdenziali cui vanno
versati i maggiori contributi va esposta nel quadro B.

Sezione Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero

In tale sezione va indicato:
Nel rigo A16, in colonna 1, l'ammontare dei redditi e degli imponibili
e, in colonna 2, l'imposta sostitutiva del 6 per cento calcolata
sull'importo di colonna 1.

Sezione Dati e Notizie

La sezione Dati e Notizie va compilata dai soggetti titolari di reddito
d'impresa. Essa non rileva ai fini della liquidazione delle imposte, avendo
solo scopi conoscitivi.
Il rigo A17 va compilato dalla persona fisica titolare di impresa
familiare o coniugale per indicare l'importo del maggior reddito d'impresa
integrato di spettanza propria e dei collaboratori.

COMPILAZIONE ANNO 1997

Sezione Redditi
Nel rigo A18 va indicato nella casella "Codice situazione tributaria",
il codice 1 in caso di dichiarazione omessa ovvero il codice 2 in caso di
dichiarazione validamente presentata.
Nel medesimo rigo, la casella 2 "Regolarizzazione fiscale" va barrata
nel caso in cui l'imponibile integrato comprenda il valore degli elementi
esposti nel prospetto previsto dal comma 1 dell'art. 14.
Nei righi da A19 a A24 vanno indicati rispettivamente:
- in colonna 1, il maggiore imponibile integrato;
- in colonna 2, la conseguente maggiore imposta, determinata in base
alle aliquote riportate nelle tabelle allegate. Per le persone fisiche, ai
fini IRPEF, occorre pertanto riliquidare l'imposta sul nuovo imponibile e
sottrarre le detrazioni originariamente dichiarate e l'imposta
originariamente dovuta.

Sezione IVA
Per il periodo d'imposta 1997, possono accedere all'integrazione di cui
all'art. 8 soltanto i contribuenti che per tale annualità abbiano omesso la
presentazione della dichiarazione.
In tal caso, nel rigo A25 va indicato nella casella "Codice situazione
tributaria", il codice 1 che individua il caso di dichiarazione omessa.
Nel rigo A26 va indicato l'ammontare delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nel periodo.
Nel rigo A27 va indicato l'importo da versare ai fini del
perfezionamento dell'integrazione calcolato ripartendo l'ammontare delle
operazioni, comprese nel rigo A26, tra le diverse aliquote o percentuali di
compensazione vigenti nell'anno (vedasi la tabella allegata).

Sezione Sostituti d'imposta
Nel rigo A28 va indicato il codice 1 nel caso sia stato omesso almeno
uno dei modelli di dichiarazione riservati ai sostituti d'imposta ovvero il
codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata.
Per la compilazione dei righi da A29 ad A32, si rinvia alle istruzioni
fornite per l'anno 1996.

Sezione Totalizzazione
Nel rigo A33, va riportato:
- in colonna 1, la somma degli importi dei righi da A19 a A24,
colonna 2; del rigo A27, colonna 1; dei righi da A29 ad A32, colonna 2;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1
e il minimo di 300 euro.

Sezione Contributi Previdenziali
Nel rigo A34, colonna 1 va indicato il maggior imponibile ai fini
previdenziali e in colonna 2 i maggiori contributi.
La specifica indicazione degli Enti e Casse previdenziali cui vanno
versati i maggiori contributi va esposta nel quadro B.
Per la sezione "Redditi ed Imponibili conseguiti all'estero", si rinvia
alle istruzioni fornite per l'anno 1996.

Sezione Dati e Notizie
La sezione Dati e Notizie va compilata dai soggetti titolari di reddito
d'impresa. Essa non rileva ai fini della liquidazione delle imposte, avendo
solo scopi conoscitivi.
Se la dichiarazione integrativa è presentata anche per ridurre la
perdita originariamente dichiarata, nel rigo A36, in colonna 1, va indicato
l'importo della minore perdita.
La colonna 2 del medesimo rigo, invece va compilata dalla persona
fisica titolare di impresa familiare o coniugale per indicare l'importo del
maggior reddito d'impresa integrato di spettanza propria e dei
collaboratori.

COMPILAZIONE ANNO 1998

Sezione Redditi

Per la sezione Redditi, si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno
1997 con le seguenti precisazioni.
Nel rigo A39, in colonna 3, va indicato il codice della regione
prevalente. Si ricorda che ai fini IRAP per regione prevalente si intende
quella in cui è stato realizzato il maggior valore della produzione netta,
(vedasi tabella allegata).
Nel rigo A40, in colonna 3, va indicato il codice della regione di
residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno, (vedasi tabella allegata).

Sezione IVA
Nel rigo A43 va indicato nella casella "Codice situazione tributaria",
il codice 1 in caso di dichiarazione omessa ovvero il codice 2 in caso di
dichiarazione validamente presentata.
Nel rigo A44 va indicato l'ammontare, ovvero il maggior ammontare delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate la cui imposta
sia divenuta esigibile nel periodo.
Nel rigo A45 va indicato l'ammontare, al netto dell'imposta, degli
acquisti di beni e di servizi che hanno determinato nella dichiarazione
originaria un'indebita detrazione. Tale rigo non va compilato:
- da parte dei contribuenti che non abbiano esercitato il diritto
alla detrazione nei modi ordinari (ad esempio c.d. "contribuenti minimi"
sempreché non realizzino un volume di affari superiore a 10.329,14 euro
considerando l'integrazione effettuata);
- nell'ipotesi di dichiarazione omessa.
Nel rigo A46 va indicato l'importo da versare ai fini del
perfezionamento dell'integrazione.
Tale importo può essere costituito dalla maggiore imposta rispetto a
quella indicata nella dichiarazione originaria o dall'imposta indebitamente
detratta nella medesima dichiarazione ovvero dalla somma dei rispettivi
importi. Detti importi devono essere calcolati ripartendo l'ammontare delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizio indicate nei righi A44 e
A45 tra le diverse aliquote o percentuali di compensazione vigenti
nell'anno (vedasi la tabella allegata).
Si precisa che, ai fini Iva, l'integrazione può riguardare anche la
sola imposta senza alcuna variazione degli imponibili indicati nella
dichiarazione originaria; in tale ipotesi va compilato il solo rigo A46.
Nel caso di omessa osservanza degli obblighi di cui agli artt. 17,
terzo e quinto comma,
34, sesto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, e dell'art.
47, comma 1, del
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993,
n. 427, che abbia influito sulla determinazione dell'imposta ammessa in
detrazione, l'integrazione
deve essere operata mediante un versamento da effettuarsi ai sensi
dell'art. 9-bis.
Detto versamento deve essere pari all'imposta o alla parte di essa che
non avrebbe potuto essere computata in detrazione.

Sezione Sostituti d'imposta
Per la sezione Sostituti d'imposta, si rinvia alle istruzioni fornite
per l'anno 1996 ad eccezione del rigo A52 ove va indicato:
- in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare a
titolo di addizionale regionale;
- in colonna 2, il codice della regione prevalente (vedasi tabella
allegata). Per regione prevalente si intende la regione cui è destinato
l'importo più elevato.

Sezione Totalizzazione
Nel rigo A53, va riportato:
- in colonna 1, la somma di:
- righi da A38 ad A42, colonna 2;
- rigo A46, colonna 1;
- righi da A48 a A51, colonna 2;
- rigo A52, colonna 1;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1
e il minimo di 300 euro.

Per le sezioni, "Contributi previdenziali", "Redditi ed Imponibili
conseguiti all'estero" e "Dati e Notizie", si rinvia alle istruzioni
fornite per l'anno 1997.

COMPILAZIONE ANNO 1999

Sezione Redditi
Per la sezione Redditi si rinvia alle istruzioni fornite per l'anno
1996.
Relativamente ai righi da A59 a A61, in colonna 3, va indicato
rispettivamente il codice della regione prevalente, il codice della regione
e il codice del comune di residenza anagrafica al 31 dicembre dell'anno. Si
ricorda che:
- ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è
stato realizzato il maggior valore della produzione netta (vedasi tabella
allegata);
- per il codice della regione vedasi tabella allegata;
- per il codice catastale del comune si rinvia alla tabella allegata
alle istruzioni del modello UNICO/2000 (redditi 1999) Persone fisiche Fasc.
1

Sezione IVA
Per la compilazione dai righi A64 a A67, si fa rinvio alle istruzioni
fornite, per l'anno 1998.

Sezione Sostituti d'imposta
Per la sezione Sostituti d'imposta, si rinvia alle istruzioni fornite
per l'anno 1996 ad eccezione:
- del rigo A73 ove va indicato:
- in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare
a titolo di addizionale regionale;
- in colonna 2, il codice della regione prevalente (vedasi
tabella allegata). Per regione prevalente si intende la regione cui è
destinato l'importo più elevato;
- del rigo A74 va indicato:
- in colonna 1, l'ammontare complessivo delle ritenute da versare
a titolo di addizionale comunale;
- in colonna 2, il codice catastale del comune prevalente (vedasi
istruzioni del modello UNICO/2000 Persone Fisiche fascicolo 1). Per comune
prevalente si intende il comune cui è destinato l'importo più elevato.

Sezione Totalizzazione
Nel rigo A75, va riportato:
- in colonna 1, la somma di:
- righi da A58 ad A63, colonna 2;
- rigo A67, colonna 1;
- righi da A69 ad A72, colonna 2;
- righi A73 e A74, colonna 1;
- in colonna 2, l'importo maggiore tra quello indicato in colonna 1
e il minimo di 300 euro.
Per le sezioni "Contributi previdenziali", "Redditi ed Imponibili
conseguiti all'estero" e "Dati e Notizie", si rinvia alle istruzioni
fornite per l'anno 1997.

COMPILAZIONE ANNI 2000 e 2001

Per la compilazione di tali annualità, si rinvia alle istruzioni
fornite per gli anni precedenti.


3. Quadro B - Prospetto dei contributi previdenziali

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che nella
dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'art. 8 (quadro A)
abbiano fatto emergere nuovo imponibile ai fini contributivi.
Atteso che nel quadro A i maggiori contributi sono stati esposti
cumulativamente in un unico rigo per ciascuna annualità, il presente quadro
è stato articolato in modo da consentire l'imputazione di detti contributi
alla propria posizione individuale o a quella dei sostituiti.
Il quadro si compone di due sezioni riservate:
- la prima alle persone fisiche relativamente all'esposizione dei
contributi afferenti la propria posizione previdenziale;
- la seconda ai sostituti d'imposta per l'evidenziazione dei
maggiori contributi dovuti nei confronti dei soggetti sostituiti.

La prima sezione si articola, a sua volta, in due parti in cui dovrà
essere data distinta evidenza nei righi da B1 a B6 dei contributi dovuti
emergenti dal quadro R o RR delle dichiarazioni originarie e nei righi da
B8 a B18 dei contributi dovuti ad altre gestioni ed altri Enti e Casse. La
seconda sezione è anch'essa suddivisa in due parti in cui dovrà essere data
distinta evidenza nei righi da B20 a B25 dei contributi dovuti all'INPS e
all'INPDAI e nei righi da B27 a B52 dei contributi dovuti ad altri Enti e
Casse, compreso l'INPDAP, determinati a seguito di integrazione della
dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Possono essere utilizzati più moduli qualora il numero dei righi non
sia sufficiente, in questo caso il totale deve essere indicato sul primo
modulo.

COMPILAZIONE SEZIONE I

Nei righi da B1 a B6:
- la casella "posizioni plurime" va barrata dal titolare di impresa
coniugale o familiare. In tal caso la ripartizione dei maggiori contributi
tra il titolare e i suoi collaboratori deve essere oggetto di apposita
comunicazione all'Ente di Previdenza Sociale (INPS). La casella va altresì
barrata dai titolari iscritti contestualmente a più gestioni esposte nel
quadro R o RR;
- in colonna 2, va indicato l'ammontare del maggior imponibile
contributivo;
- in colonna 3, vanno indicati i maggiori contributi determinati in
base alle aliquote vigenti in ciascuna annualità. Per la loro
determinazione si rimanda a quanto previsto nelle relative dichiarazioni.
Nel rigo B7 va riportato il totale dei maggiori contributi esposti in
colonna 3 dei righi da B1 a B6.
Nei righi da B8 a B18, va indicato:
- in colonna 1, il codice fiscale dell'Ente o Cassa previdenziale;
- in colonna 2, va indicato l'anno cui vanno imputati i contributi.
Qualora nello stesso anno i maggiori contributi siano da imputare a
gestioni previdenziali diverse, occorre compilare più righi.
- in colonna 3, il maggiore imponibile contributivo relativo alla
gestione indicata in colonna 1;
- in colonna 4, i relativi maggiori contributi.
Nel rigo B19 va riportato il totale dei maggiori contributi esposti in
colonna 4 dei righi da B8 a B18.

COMPILAZIONE SEZIONE II

Si richiamano le istruzioni fornite per la compilazione della sezione
I.
L'elenco analitico dei soggetti destinatari dei maggiori contributi e
dei necessari dati previdenziali sarà oggetto di apposita comunicazione
all'Ente previdenziale.


4. Quadro C - Definizione automatica per gli anni pregressi (art. 9
della legge n. 289 del 2002)

Il presente quadro è compilato dai soggetti che intendano avvalersi
della disposizione dell'art. 9 per definire, in relazione a tutti i periodi
d'imposta per i quali i termini di presentazione sono scaduti entro il 31
ottobre 2002, tutte le imposte di cui alla lettera a) del comma 2 dello
stesso articolo (imposte sui redditi e relative addizionali, imposte
sostitutive, imposta locale sui redditi, imposta regionale sulle attività
produttive, imposta sul patrimonio netto delle imprese) e/o l'imposta di
cui alla lettera b) dello stesso comma (imposta sul valore aggiunto).
Non è possibile avvalersi della definizione automatica relativa a
ciascun settore impositivo se è stata omessa la presentazione di tutte le
dichiarazioni relative al settore impositivo che si intende definire
(dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 1997-2001 e
dichiarazioni IVA per gli anni 1998-2001).
Si precisa che il contribuente che intenda avvalersi della definizione
automatica deve definire tutte le annualità relative a ciascun settore
impositivo per le quali i termini di accertamento non sono prescritti e non
operi una delle cause di inapplicabilità sottoindicate.
Non si applica la definizione alle annualità per le quali:
- alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato
notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero
avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul
valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive,
nonché invito al contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997 n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la
definizione ai sensi degli artt. 15 e 16 della legge (codice A);
- alla data di entrata in vigore della presente legge siano divenuti
definitivi gli avvisi di accertamento parziale di cui all'art. 41-bis del
D.P.R. n. 600 del 1973 relativamente ai redditi oggetto di integrazione,
ovvero all'art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972, a meno che il
contribuente non versi entro la prima data di pagamento degli importi
dovuti per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale
con esclusione delle sanzioni e degli interessi (codice B);
- alla data di presentazione della dichiarazione di definizione
automatica il contribuente abbia avuto formale conoscenza dell'esercizio
dell'azione penale per i reati indicati alla lettera c), del comma 10
dell'art. 9 (codice C);
- il soggetto non era esistente (codice D); tale codice va
utilizzato in caso di altre cause di non applicabilità sopra non
specificate.
Ai sensi del comma 3-bis, i soggetti che hanno dichiarato per una o più
annualità ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore e nei confronti dei quali
non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonché
i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri, possono
effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte con il
versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualità.
I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le
imposte con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna
annualità.
Non possono essere definiti in questo quadro i redditi soggetti a
tassazione separata, le ritenute operate dai soggetti indicati nel titolo
III del D.P.R. n. 600 del 1973 ed i redditi e gli imponibili conseguiti
all'estero. Detti redditi possono essere comunque oggetto di integrazione
ai sensi dell'art. 8, per cui il contribuente che intende integrare gli
stessi dovrà necessariamente compilare, in aggiunta al presente quadro, le
apposite sezioni del quadro A.
Si precisa che, ai fini della definizione automatica, il trattamento
delle perdite è il seguente:
a) in relazione alle perdite formatesi nell'esercizio:
- se non concorrono altri redditi, la somma da versare è
commisurata ai minimi previsti;
- se alla formazione del reddito complessivo concorrono altri
redditi, l'imposta lorda su cui commisurare l'importo da versare deve
essere rideterminata sommando all'imponibile l'ammontare della perdita
utilizzata;
b) in relazione al riporto, le perdite oggetto del periodo di
definizione non sono computabili in diminuzione dal reddito complessivo dei
periodi d'imposta successivi. Qualora i successivi periodi d'imposta
vengano definiti, l'irrilevanza delle perdite comporta la necessità di
procedere al ricalcolo dell'imposta lorda afferente tali annualità. Ne
consegue che, ai fini della determinazione delle somme dovute per la
definizione, l'imposta lorda del periodo nel quale sia stata riportata una
perdita generata in un precedente periodo d'imposta oggetto di definizione,
deve essere rideterminata sommando all'imponibile l'ammontare della perdita
utilizzata.
Fanno eccezione a tale regola:
- le perdite divenute definitive, in quanto riferite a periodi
d'imposta che non possono più costituire oggetto di rettifica;
- le perdite derivanti dall'applicazione dell'art. 4 della legge 18
ottobre 2001, n. 383, c.d. "Tremonti-bis". Per la quota di perdita generata
dalla variazione in diminuzione effettuata ai sensi della predetta legge, è
quindi consentito il riporto agli esercizi successivi al 2001;
- le perdite per le quali viene pagata la somma pari al 10 per
cento, affrancate ai sensi del comma 7 dell'art. 9.
Si precisa che il contribuente può optare per l'affrancamento
dell'intera perdita ancora riportabile ovvero soltanto di una parte di
essa. In tale ultima ipotesi, il contribuente deve versare la somma del 10
per cento limitatamente alla porzione di perdita che intende rendere
rilevante nei periodi d'imposta successivi a quello di formazione.
Il quadro è diviso per anno d'imposta e, nell'ambito di ogni anno, sono
previste apposite sezioni per la definizione della propria posizione ai
fini delle imposte sui redditi e dell'IVA; in alternativa, i soggetti che
intendano avvalersi della definizione automatica di cui al comma 3-bis
devono compilare l'apposito rigo loro riservato.
In presenza di esercizio non coincidente con l'anno solare di durata
uguale o superiore a dodici mesi, va compilata la sezione Redditi relativa
all'annualità in cui si è chiuso l'esercizio.

CASI PARTICOLARI DI PERIODI D'IMPOSTA

Per le annualità nelle quali coesistono più periodi d'imposta chiusi
nel medesimo anno solare, occorre compilare l'apposita casella "Casi
particolari", posta in corrispondenza di ciascuna annualità. In tal caso,
va indicato:
- codice 1 - Definizione di un singolo periodo d'imposta;
- codice 2 - Definizione di più periodi d'imposta.
Si consideri una società che entri in liquidazione volontaria il 1°
ottobre 2000, e la chiude il 31 dicembre del medesimo anno. La società in
questione ha un periodo d'imposta 1/1/2000 - 30/9/2000 ed il successivo
1/10/2000 - 31/12/2000.
Qualora proceda alla definizione di un solo periodo d'imposta, in
quanto per l'altro periodo sussiste una causa ostativa alla definizione
automatica, per la dichiarazione relativa al solo periodo definibile, deve
indicare il codice 1 nell'apposita casella dell'anno 2000, procedendo alla
definizione nei modi ordinari. In tal caso non deve compilare la casella
"Causa di non applicabilità".
Qualora, invece, debba definire le dichiarazioni relative ad entrambi i
periodi, non sussistendo nessuna causa di non applicabilità, deve indicare
il codice 2 nella suddetta casella, procedendo alla compilazione nel modo
di seguito descritto.
Nella casella "Codice situazione tributaria", deve indicare:
- codice 1, nel caso in cui entrambe le dichiarazioni siano state
omesse;
- codice 2, nel caso in cui entrambe le dichiarazioni siano state
presentate;
- codice 3, nel caso in cui una dichiarazione sia stata presentata,
l'altra omessa.
In caso di codice 1, nella relativa colonna "Maggiore imposta dovuta",
deve indicare la somma dei minimi previsti in caso di omissione della
dichiarazione.
In caso di codice 2, le maggiori imposte devono essere determinate
separatamente per ciascun periodo secondo le regole ordinarie, tenendo
conto che per ciascun periodo oggetto di definizione devono essere
applicati gli importi minimi previsti. Nella dichiarazione di definizione
relativa all'annualità interessata va esposta la somma delle imposte lorde
originarie e quella delle maggiori imposte separatamente determinate.
Non vanno compilati, in questo caso:
- nella sezione "Redditi", i campi 3, 4, 5 e 6 dei righi C3, C18,
C38, C59 e C80 relativi alle classi di ricavi e alle partecipazioni;
- nella sezione "IVA", le colonne 3 dei righi C31, C52, C73, C98,
relativi al volume d'affari.
Sarà cura del contribuente conservare un prospetto con l'indicazione
analitica per ciascun periodo delle maggiori imposte dovute.
In caso di codice 3, per la dichiarazione presentata valgono gli
ordinari criteri di determinazione delle maggiori imposte e di compilazione
dei campi relativi all'annualità interessata. Nel rigo "Maggiore imposta
dovuta" all'importo complessivo così determinato, va sommato il minimo
previsto per l'omessa presentazione della dichiarazione.
Nel caso sussista una causa di esclusione per entrambi i periodi va
indicato il codice 2 nella casella "Casi particolari" e va compilata la
casella relativa alla causa di non applicabilità.

COMPILAZIONE ANNO 1996

Il contribuente deve includere nella definizione anche detta annualità
nel solo caso di omissione della dichiarazione dei redditi relativa
all'anno d'imposta 1996.
Nel rigo C1 va indicato:
- nella casella 1, il codice 1 trattandosi di dichiarazione dei
redditi omessa;
- nella casella 2, il codice corrispondente all'eventuale causa di
non applicabilità (codici A, B, C o D);
- in colonna 3, da compilare esclusivamente in presenza di
dichiarazione omessa senza causa di non applicabilità (casella 1 compilata
con codice 1 e casella 2 non compilata), l'importo di 1.500 euro per le
persone fisiche ovvero 3.000 euro per gli altri soggetti.

COMPILAZIONE ANNO 1997

Il rigo C2, va compilato soltanto dai soggetti che hanno dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla
base dei parametri e che abbiano scelto di avvalersi della definizione di
cui al comma 3-bis. In tal caso in colonna 1, va inserito il codice 1 e in
colonna 2, l'importo di 500 euro senza compilare i righi da C3 a C14.

Sezione Redditi
Nel rigo C3, va indicato:
- nella casella 1, il codice 1 in caso di dichiarazione omessa, il
codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata;
- nella casella 2, il codice corrispondente all'eventuale causa di
non applicabilità (codici A, B, C o D);
- in colonna 3, l'ammontare dei ricavi e/o compensi conseguiti nel
periodo. In caso di compresenza di redditi di impresa e di lavoro autonomo,
va indicata la somma complessiva.
Le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del TUIR, il titolare e i collaboratori dell'impresa
familiare, il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria che siano soci di un'unica società, devono indicare, in
colonna 4, l'ammontare dei ricavi e dei compensi conseguiti dalla società,
azienda o impresa e in colonna 5, la propria quota di partecipazione.
Nel caso di più partecipazioni non vanno compilate le colonne 4 e 5. In
tale ipotesi, in colonna 6, va riportata la somma dei minimi relativi a
ciascuna partecipazione calcolati in ragione della fascia di ricavi della
società e della relativa quota di partecipazione. Detta somma non può
comunque risultare inferiore a 200 euro per ciascuna partecipazione.
In caso di dichiarazione omessa senza causa di esclusione, non vanno
compilati: gli altri campi del rigo C3, i righi da C4 a C12, mentre nella
colonna 2 del rigo C13 va indicato l'importo di 1.500 euro per le persone
fisiche ovvero 3.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Nei righi da C4 a C12, in colonna 1, va indicata l'imposta lorda
originaria; in colonna 2, la maggiore imposta calcolata secondo le modalità
indicate nella tabella seguente:


Nella colonna 3 dei righi da C7 a C12, va indicato il codice
identificativo dell'imposta sostitutiva desunto dalle tabelle allegate.
Nel rigo C13, in colonna 1, va riportata la somma degli importi
indicati in colonna 2 dei righi da C4 a C12.
In colonna 2, va indicato l'importo maggiore tra il rigo C13, colonna
1, e l'importo minimo così determinato:
a) per tutti i soggetti titolari di redditi diversi da quelli di
impresa e/o di lavoro autonomo (persone fisiche, società semplici, altri
soggetti), 100 euro;
b) per i titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo,
l'ammontare determinato in base alla classe di ricavi e/o compensi cui
appartiene l'importo di colonna 3 del rigo C3, secondo la "Tabella dei
minimi definizione automatica - Art. 9", sotto riportata;
c) in presenza di reddito derivante da unica partecipazione,
l'ammontare determinato applicando la percentuale indicata in colonna 5 di
rigo C3 all'importo minimo determinato in base alla classe di ricavi e/o
compensi cui appartiene l'importo di colonna 4 del rigo C3, secondo la
"Tabella dei minimi definizione automatica - Art. 9", sotto riportata.
L'importo minimo non può comunque risultare inferiore a 200 euro;
d) in presenza di redditi derivanti da più partecipazioni, l'importo
di rigo C3, colonna 6;
e) in caso di compresenza di redditi d'impresa e/o redditi di lavoro
autonomo e redditi di partecipazione, il maggiore dei minimi determinati
con le regole sopra esposte.

   TABELLA DEI MINIMI DEFINIZIONE AUTOMATICA - ART. 9
   --------------------------------------------------------------------
   REDDITI
   --------------------------------------------------------------------
   Tipologia di redditi dichiarati 					Minimo da versare
   Persone fisiche e società semplici titolari
   di redditi diversi da quelli d'impresa e da
   quelli derivanti dall'esercizio di arti e
   professioni 										100,00 euro
   --------------------------------------------------------------------
   Persone fisiche titolari di reddito d'impresa,
   esercenti arti e professioni, società ed associazioni
   di cui all'art. 5 del T.U.I.R., soggetti di cui
   all'art. 87 del T.U.I.R. con ricavi e compensi:
   fino a 50.000,00 euro 							400,00 euro
   da 50.001,00 euro a 180.000,00 euro 				500,00 euro
   oltre 180.000,00 euro 							600,00 euro
   --------------------------------------------------------------------

Sezione IVA
Si rammenta che, per l'anno d'imposta 1997, possono accedere alla
definizione automatica di cui all'art. 9 soltanto i contribuenti che per
tale annualità hanno omesso la presentazione della dichiarazione IVA.
Pertanto, nella casella "Codice situazione tributaria" del rigo C14 va
indicato, il codice 1.
Nel caso in cui ci siano delle cause che impediscano la definizione
automatica, nella casella 2 del rigo C14 va indicato il codice
corrispondente all'eventuale causa di non applicabilità sopra riportata.
Se non vi sono cause di non applicabilità, in colonna 3 del rigo C14 va
indicato l'importo di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero l'importo di
3.000 euro per gli altri soggetti.

Sezione Riporto delle perdite
Detta sezione consente, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 della legge,
il riporto a nuovo delle perdite mediante il versamento di una somma pari
al 10 per cento delle perdite stesse.
Nel rigo C15 va indicato:
- in colonna 1, l'importo delle perdite che si intende riportare;
- in colonna 2, il 10 per cento dell'importo di colonna 1.

Totalizzazione
Nel rigo C16 va indicata la somma dei righi C13, colonna 2, e C14,
colonna 3, e del rigo C15, colonna 2, oppure, in caso di definizione
automatica ai sensi del comma 3 bis, la somma dei righi C2, colonna 2, e
C15, colonna 2.

COMPILAZIONE ANNO 1998 E SEGUENTI

I righi C17, C37, C58 e C79 vanno compilati dai soggetti che intendano
definire l'annualità avvalendosi delle modalità di cui al comma 3-bis. In
tal caso, nella casella 1, va indicato:
- il codice 1 se sono stati dichiarati ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri;
- il codice 2 per i soggetti che sulla base degli studi di settore
risultavano congrui e coerenti;
- il codice 3 per i soggetti che sulla base degli studi di settore
risultavano congrui ma non coerenti.
Indicare nella colonna 2 l'importo di 500 euro se in presenza di codici
1 o 2, ovvero l'importo di 700 euro in presenza del codice 3.
In tal caso non vanno compilati i successivi righi delle sezioni
Redditi ed IVA e detto importo va indicato nei righi relativi alla
totalizzazione.

Sezione Redditi

Per gli anni di imposta dal 1998 al 2001, per la compilazione della
sezione Redditi si deve far riferimento alle istruzioni già fornite per
l'anno 1997, con le seguenti integrazioni.
Per i righi relativi all'IRAP, all'addizionale regionale ed
all'addizionale comunale, per i quali nella colonna 3 va indicato il
relativo codice.
Si precisa che, per ciascun anno, per l'IRAP va indicato il codice
della regione prevalente, mentre per le addizionali regionali e comunali va
indicato il codice della regione e il codice catastale del Comune in cui il
contribuente aveva la propria residenza anagrafica al 31 dicembre.
Si ricorda che:
- ai fini IRAP per regione prevalente si intende quella in cui è stato
realizzato il maggior valore della produzione netta;
- per il codice della regione vedasi tabella allegata;

- per il codice catastale del comune si rinvia alla tabella allegata
alle istruzioni del modello UNICO - Persone fisiche Fasc. 1, relativo
all'annualità definita.
Se nell'ambito dello stesso settore impositivo delle imposte sui
redditi e assimilate, per ciascun periodo d'imposta, sia stata omessa una
delle tipologie di dichiarazione ivi previste (prodotta dichiarazione dei
redditi - omessa dichiarazione IRAP o viceversa) deve essere presa in esame
l'apposita casella "Tipologia di omissione" prevista per ciascuna
annualità. Nell'ipotesi descritta, con riferimento ai righi C18, C38, C59 e
C80, qualora nella casella "Codice situazione tributaria", sia stato
indicato:
- il codice 1, non va barrata la casella "Tipologia di omissione";
- il codice 2, va barrata la casella "Tipologia di omissione".
Si precisa che, in quest'ultimo caso la definizione di tale settore
impositivo si perfeziona con il versamento del maggiore tra l'importo
calcolato nei modi ordinari nella sezione e l'importo dovuto per
l'omissione della dichiarazione (1500 euro per le persone fisiche e 3000
euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche, per ciascun periodo
d'imposta).

Sezione IVA
Nei righi C31, C52, C73 e C98, va indicato:
- in casella 1, il codice 1 in caso di dichiarazione omessa ovvero
il codice 2 in caso di dichiarazione validamente presentata. Nel caso in
cui la dichiarazione IVA sia stata omessa, l'importo da versare per
ciascuna annualità è di 1.500 euro per le persone fisiche ovvero di 3.000
euro per gli altri soggetti. In tale ipotesi va compilata direttamente la
colonna 2 dei righi C34, C55, C76 e C101;
- in casella 2, nel caso in cui ci siano di cause che impediscono la
definizione automatica, il codice corrispondente all'eventuale causa di non
applicabilità sopra riportata;
- in colonna 3, il volume d'affari relativo all'annualità che si
intende definire. Il contribuente può rilevare il proprio volume d'affari
dal rigo VE28 per gli anni 1998 e 1999 e dal rigo VE40 per gli anni 2000 e
2001, ovvero dal rigo VB2 per l'anno 1998 e dal rigo VB1 per gli anni 1999,
2000 e 2001 della rispettiva dichiarazione IVA.
Nei righi C32, C53, C74 e C99, va indicato :
- in colonna 1 l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi per le quali l'imposta è divenuta esigibile
nell'annualità che si intende definire, rilevabile dal rigo VL1, per gli
anni dal 1998 al 2001 della rispettiva dichiarazione IVA. Tale dato deve
essere al netto dell'imposta relativa alle operazioni consistenti in
passaggi interni di beni e servizi ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 633
del 1972;
- in colonna 2 la maggiore imposta calcolata secondo la tabella
sottoindicata:

IVA - VERSAMENTI DEFINIZIONE AUTOMATICA - ART. 9, COMMA 2, LETT. B)