IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali
2 novembre 1999, n. 531, recante regolamento recante criteri per la
definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle
finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici,
nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista
e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani,
ai sensi dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di seguito
definito "regolamento";
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 4
settembre 2002, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
14 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 29 ottobre 2002, recante
regolamento recante modifica dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro per i beni e le attivita' 2 novembre 1999, n. 531;
Visto il decreto 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 25 ottobre 2000, n. 250, del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, recante definizione della misura del contributo
in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore
contributo da concedere in favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art.
7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che i contributi
in favore dei produttori e del regista e degli autori del soggetto e
della sceneggiatura delle opere siano calcolati sulla misura degli
incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale
cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima
proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in
qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera;
Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali 2 novembre 1999, n. 531, dispone che il Ministro,
con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere
della commissione per il lungometraggi, i cortometraggi ed i film per
ragazzi, di cui all'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
definisce la misura percentuale del contributo in favore dei
produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a
scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di
incasso valutabile, nonche' la misura percentuale del contributo in
favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura
delle opere;
Ritenuto opportuno di dover procedere ad una rideterminazione degli
scaglioni di incassi e della somma massima di incasso valutabile e
della misura percentuale dei contributi al fine di sostenere e di
incentivare maggiori investimenti nella produzione cinematografica
nazionale;
Visto il parere della commissione per i lungometraggi, i
cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'art. 48 della legge
4 novembre 1965, n. 1213, espresso nella riunione 25 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'erogazione del contributo in favore dei produttori
cinematografici, nonche' in favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'art.
7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' destinata, per l'anno
2002, la somma di euro diciotto milioni
settantacinquemilanovecentonovantuno/46, a valere sugli stanziamenti
destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo.
Art. 2.
1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), del regolamento, in favore dei produttori di opere
cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di
lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di
animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione
tra soggetti italiani, destinato al patrimonio dell'impresa
produttrice del film, e' fissata in base ai seguenti scaglioni
progressivi di incassi realizzati dall'opera nella proiezione in
pubblico:
a) per la parte degli incassi da euro
cinquantunomilaseicentoquarantasei/00 a euro due milioni
seicentomila/00, il 25% degli incassi medesimi;
b) per la parte degli incassi superiori a euro due milioni
seicentomila/00 e fino a euro cinquemilioni duecentomila/00, il 20%
degli incassi medesimi;
c) per la parte degli incassi che superano euro cinquemilioni
duecentomila/00 e sino a euro ventimilioni settecentomila/00, il 10%
degli incassi medesimi;
d) per la parte degli incassi che superano euro ventimilioni
settecentomila/00, il 5% degli incassi medesimi sino ai seguenti
limiti massimi ammissibili, determinati sulla base del costo di
produzione del film, certificato da parte di societa' di revisione
legalmente riconosciute:
euro trentuno milioni/00 per un costo di produzione sino a euro
settemilioni settecentomila/00;
euro quarantunomilioni trecentomila/00 per un costo di
produzione sino a euro dodicimilioni quattrocentomila;
euro cinquantunomilioni settecentomila per un costo di
produzione oltre euro dodicimilioni quattrocentomila/00.
Art. 3.
1. La misura percentuale del contributo di cui all'art. 1, comma 1,
lettera b) del regolamento, in favore del regista e degli autori del
soggetto e della sceneggiatura delle opere cinematografiche, che
siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro
per la cinematografia, e' fissata in misura corrispondente all'1,5 %
degli incassi realizzati dall'opera medesima, nei termini ed alle
condizioni di cui al regolamento.
Art. 4.
1. In nessun caso potranno essere disposte liquidazioni dei
contributi in violazione del limite complessivo di cui all'art. 1.
Art. 5.
1. Il presente decreto si applica anche ai film la cui prima
proiezione in pubblico e' avvenuta antecedentemente alla data di
adozione del decreto medesimo, per la parte degli incassi realizzati
dall'opera successivamente a tale data.
Il presente decreto sara' sottoposto agli organi di controllo.
Roma, 21 novembre 2002
Il Ministro: Urbani
Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato