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Gazzetta Ufficiale N. 57 del 10 Marzo 2003

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 4 marzo 2003
Fissazione di modalita' per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali pendenti.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle dogane

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato
direttivo il 14 dicembre 2000, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane
deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, e successive
modificazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha
reso esecutive, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali
previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificato ed integrato dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, ed in particolare il comma 4, che prevede la fissazione
di modalita' per la presentazione della domanda di definizione delle
liti fiscali pendenti;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla individuazione delle
predette modalita';

A d o t t a
la seguente determinazione:

1. Per la definizione di ciascuna lite fiscale pendente, in cui e'
parte l'Agenzia delle dogane, e' presentata, entro il 21 aprile 2003,
una distinta domanda in carta libera secondo l'allegato modello che
costituisce parte integrante della presente determinazione. Detta
domanda puo' essere presentata mediante consegna o spedizione a mezzo
raccomandata postale all'ufficio dell'Agenzia delle dogane che ha
emesso l'atto impugnato.
2. Il modello e' disponibile presso qualunque ufficio periferico
dell'Agenzia delle dogane.
3. Alla domanda deve essere allegata copia dell'attestato di
versamento di quanto dovuto per la definizione della lite fiscale
ovvero, nel caso di rateizzazione, dell'importo della prima rata.
Deve essere altresi' allegata copia degli attestati di versamento
delle somme eventualmente dovute per effetto delle disposizioni
vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 4 marzo 2003
Il direttore: Guaiana

Modello di domanda a pag. 39

Note per la compilazione:
1) l'ufficio destinatario della domanda e' quello che ha emesso
l'atto impugnato;
2) indicare il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del
giudizio;
3) compilare se il soggetto che presenta la domanda e' diverso
da quello che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio
(rappresentante legale, curatore fallimentare, liquidatore etc.);
4) indicare l'organo giurisdizionale presso cui pende la lite
oppure, nel caso in cui si intende definire una lite per la quale
pendono i termini per impugnare una pronuncia, l'organo
giurisdizionale che l'ha emanata;
5) specificare se trattasi di avviso di accertamento (ad. es.
avviso di pagamento ex art. 14 T.U.A.), provvedimento di irrogazione
di sanzioni, altro;
6) indicare il numero di protocollo e data;
7) indicare la data di notifica all'ufficio dell'atto
introduttivo del giudizio in primo grado;
8) indicare, se conosciuto, il numero di iscrizione nel
registro generale dei ricorsi (R.G.R.), se la lite e' pendente
dinanzi ad una commissione tributaria provinciale; il numero di
iscrizione nel registro generale degli appelli (R.G.A.), se la lite
e' pendente dinanzi ad una commissione tributaria regionale. La
compilazione di questo campo e' facoltativa;
9) indicare il numero della ricevuta rilasciata al momento
della costituzione in giudizio dalla commissione tributaria
provinciale o regionale presso cui pende la lite. La compilazione di
questo campo e' facoltativa;
10) il valore della lite e' dato dall'importo del tributo
oggetto di contestazione in primo grado, senza considerare gli
interessi, le indennita' di mora e le eventuali sanzioni collegate al
tributo. Nel caso in cui l'atto si riferisca solo a sanzioni non
collegate ad un tributo, il valore della lite e' dato dall'importo
delle sanzioni stesse;
11) per le liti di valore fino a 2.000 euro: 150 euro; per le
liti di importo superiore a 2.000 euro: 10%, 30% o 50%, a seconda
dello stato della causa; si ricorda che i tributi costituenti risorse
proprie dell'Unione europea devono essere versati per intero;
12) indicare la somma dei tributi, interessi e sanzioni pagati
per effetto delle disposizioni sulla riscossione in pendenza di
giudizio. Occorre allegare in copia gli attestati dei versamenti
eseguiti. Se non e' stato versato alcun importo, indicare zero;
13) indicare l'importo versato per la definizione. In caso di
pagamento rateale, che non puo' comunque riguardare le citate risorse
proprie dell'U.E., indicare l'importo della prima rata versata. Va
allegata copia dell'attestato di versamento. Se non e' stato versato
alcun importo, indicare zero;
14) da compilare solo in caso di scelta del versamento rateale,
indicando il numero delle rate prescelto.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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