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Gazzetta Ufficiale N. 57 del 10 Marzo 2003

AGENZIA DELLE ENTRATE

CIRCOLARE 13 febbraio 2003, n. 10
Modello 730/2003 redditi 2002. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti.

Alle Direzioni regionali
Agli uffici locali
Ai centri operativi di Pescara e
Venezia
Ai centri di risposta telefonici
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Direzione generale per i
servizi periferici del tesoro
All'Istituto nazionale della
previdenza sociale
Ai centri di assistenza fiscale per
i lavoratori dipendenti
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento per le
politiche fiscali
Al servizio consultivo e ispettivo
tributario
Al Comando generale della Guardia
di finanza
Alle direzioni centrali
dell'Agenzia delle entrate
Agli uffici centrali di staff
dell'Agenzia delle entrate

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2003.
1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.
Possono utilizzare il modello 730/2003, se hanno un sostituto
d'imposta che puo' effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi
previsti:
i lavoratori dipendenti e i pensionati;
i soggetti che percepiscono indennita' sostitutive di reddito di
lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e
l'indennita' di mobilita';
i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi,
agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della
piccola pesca;
i sacerdoti della Chiesa cattolica;
i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri
titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri
regionali, provinciali, comunali;
i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore
all'anno il contribuente puo' rivolgersi:
al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da
aprile a luglio 2003;
a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da
giugno a luglio 2003 e se conosce i dati del sostituto che
effettuera' il conguaglio.
Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un
CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi
indicati all'art. 47, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R. (redditi
di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo
compreso da giugno a luglio 2003 e conoscono i dati del sostituto che
dovra' effettuare il conguaglio.
Il modello 730 puo' essere utilizzato, se sono rispettate le
condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare
i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.
Tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello
730:
di lavoro dipendente;
assimilato a quello di lavoro dipendente;
di terreni e fabbricati;
di capitale;
di lavoro autonomo per i quali non e' richiesta la partita IVA;
alcuni redditi diversi;
alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.
1.2. Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730.
Non possono utilizzare il modello 730/2003, ma devono presentare
UNICO 2003 Persone fisiche, i contribuenti che nell'anno 2002 hanno
posseduto:
redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta la partita
IVA;
redditi d'impresa anche in forma di partecipazione;
redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D,
rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione
totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall'affitto e dalla
concessione in usufrutto di azienda).
Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2003 i contribuenti
che:
devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti
d'imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori
agricoli non esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione
IVA, venditori "porta a porta");
non sono stati residenti in Italia nel 2002 e/o non lo sono nel
2003;
nel 2003 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati
esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le
ritenute d'acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla
casa).
I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono
utilizzare il modello 730 se:
il rapporto di lavoro e' cessato al momento della presentazione
della dichiarazione;
sono a conoscenza che il rapporto di lavoro cessera' prima
dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Non puo' essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi
di contribuenti deceduti.
1.3. Dichiarazione congiunta.
I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono
presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il
modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che
consentono di utilizzare tale modello.
La dichiarazione congiunta non puo' essere presentata se uno dei
coniugi e' titolare, nel 2002, di redditi che non possono essere
dichiarati con il modello 730 (redditi d'impresa anche in forma di
partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali e' richiesta
la partita IVA, redditi "diversi" non compresi nel quadro D del
modello 730), o, comunque, e' tenuto a presentare il modello UNICO
2003 Persone fisiche.
Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell'assistenza fiscale,
scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione
o far effettuare le operazioni di conguaglio.
Nel frontespizio del modello, deve essere indicato come
"dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto
al quale e' presentata la dichiarazione congiunta, o quello scelto
per effettuare le operazioni di conguaglio, se la dichiarazione viene
presentata ad un CAF.
Non e' possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge
e' deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri
contribuenti.
1.4. Presentazione del modello 730.
I contribuenti, per adempiere gli obblighi di dichiarazione possono
utilizzare il modello 730, da quest'anno compilato esclusivamente in
euro, rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta, se presta
assistenza fiscale, o ad un CAF-dipendenti scelto autonomamente.
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale del proprio
sostituto d'imposta deve presentare entro il mese di aprile 2003:
il modello 730/2003, debitamente compilato e sottoscritto; devono
essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti
trattenuti dallo stesso sostituto;
il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell'otto per
mille dell'Irpef, nell'apposita busta chiusa, anche se non compilato.
Puo' essere utilizzata anche una busta bianca con l'indicazione
"Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF". Vanno
inserite in una sola busta, con l'indicazione del cognome, nome e
codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che
presentano la dichiarazione congiunta.
Al sostituto d'imposta non deve essere esibita alcuna
documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal
contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se richiesta, ai
competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale prestata da
un CAF-dipendenti deve presentare entro il mese di maggio 2003:
il modello 730/2003 gia' compilato oppure puo' chiedere
assistenza per la compilazione;
il modello 730-1 con l'indicazione dei dati anagrafici anche se
non viene effettuata la scelta per la destinazione dell'otto per
mille dell'Irpef.
Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria
per consentire la verifica della conformita' dei dati esposti nella
dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli
oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta,
lo scomputo delle ritenute d'acconto. Tale documentazione deve essere
conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2007 ed esibita, se
richiesta, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.
Le stesse modalita' e termini si applicano se il sostituto
d'imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un
CAF di cui e' socio.
1.5. Dichiarazione "730-integrativo".
Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra
errori od omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di oneri
deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta), la
cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, puo'
presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale
deve essere barrata l'apposita casella "730 integrativo", deve essere
presentato, entro il 31 ottobre 2003, esclusivamente ad un
CAF-dipendenti anche se l'assistenza era stata precedentemente
prestata dal sostituto d'imposta.
Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la
documentazione relativa all'integrazione effettuata, necessaria al
CAF per il controllo della conformita'; se l'assistenza era stata
prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.
Il CAF conseguentemente:
rilascia la ricevuta, modello "730-2 per il CAF", attestante
l'avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della
relativa documentazione;
elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul
quale barra l'apposita casella "integrativo" e lo consegna
all'assistito, entro il 15 novembre 2003, unitamente alla copia della
dichiarazione integrativa;
fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo
al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio a credito sulla
retribuzione erogata nel mese di dicembre;
trasmette all'Amministrazione finanziaria per via telematica,
entro il 31 dicembre 2003, i dati contenuti nelle dichiarazioni
integrative dei modelli 730/2003.
Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od
omissioni (es. l'omessa o la parziale indicazione di un reddito) la
cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, puo'
presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione
integrativa utilizzando il modello UNICO 2003 Persone fisiche e
provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.
Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti,
il contribuente puo', con un modello UNICO, rettificare o integrare
la dichiarazione art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472; art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del
1998).
La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le
procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza,
non fa venir meno l'obbligo del sostituto d'imposta di effettuare i
rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello
730.
1.6. Pagamenti rateali e versamenti d'acconto.
Rateizzazioni.
Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche il contribuente che si avvale dell'assistenza fiscale puo'
chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della
somma dovuta a titolo di: saldo, primo acconto Irpef, addizionale
comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni
redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente
indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero
delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui
intende frazionare il debito.
Non e' rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di
acconto dell'Irpef.
Acconti.
Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) puo' chiedere,
sotto la propria responsabilita', la trattenuta di minori importi
degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se
non intende effettuare alcun versamento l'assistito deve barrare
l'apposita casella 1 del rigo F7.
Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a
titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento
inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve
comunicarlo entro il mese di settembre 2003 al sostituto d'imposta
che effettua il conguaglio.
2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
2.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Ai sensi dell'art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del
1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai
fini dell'adempimento dell'obbligo di dichiarazione dei redditi
mediante il modello 730, i sostituti d'imposta che erogano i redditi
di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con
esclusione delle indennita' percepite dai membri del Parlamento
europeo, e lettera l), del TUIR.
I sostituti d'imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale,
svolgono le attivita' indicate nell'art. 37, comma 2, del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
Tutti i sostituti d'imposta, compresi quelli che non prestano
assistenza fiscale, hanno l'obbligo di effettuare i conguagli
derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai
Centri di assistenza fiscale (art. 37, comma 4, decreto legislativo
n. 241 del 1997).
In caso di inosservanza delle citate disposizioni (art. 37, commi 2
e 4, decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai
sostituti d'imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro
2582.
2.2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta.
Il sostituto d'imposta rilascia al sostituito una ricevuta del
modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in
conformita' al modello "730-2 per il sostituto d'imposta".
Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve
verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente,
dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da
entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto
stesso.
Il sostituto controlla la regolarita' formale della dichiarazione
presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che
stabiliscono limiti alla deducibilita' degli oneri, alle detrazioni e
ai crediti d'imposta.
Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra
anomalie o incongruenze che determinano l'interruzione
dell'assistenza fiscale, e' tenuto ad informarne tempestivamente il
sostituito il quale dovra' presentare, entro i termini ordinari
previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2003
Persone fisiche.
Entro il 16 giugno 2003 (il 15 giugno e' giorno festivo) il
sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata
e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto
anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Il rispetto di tale termine consente al contribuente di verificare
i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di
comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto,
per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed
elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione
riguarda la dichiarazione), da consegnare all'assistito. La sanzione
amministrativa applicata su eventuali versamenti tardivi e' a carico
dell'autore della violazione che puo' avvalersi dell'istituto del
ravvedimento operoso.
Il sostituto entro il 20 ottobre 2003 deve trasmettere all'Agenzia
delle entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni
elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le
buste chiuse contenenti i modelli 730-1.
Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere
conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2005.
Il sostituto d'imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta
assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge
le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa
documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti
di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti
operazioni di conguaglio.
2.3. Compensi previsti per i sostituti d'imposta.
Ai sostituti d'imposta spetta un compenso, a carico del bilancio
dello Stato, stabilito nella misura unitaria di euro 10,33 per ogni
dichiarazione elaborata e trasmessa, adeguato annualmente sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati stabilito dall'Istat. Per l'elaborazione di una
dichiarazione congiunta il compenso spetta in misura doppia.
Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti
delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce
corrispettivo agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.
Alle amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti,
come precisato dal Ministero del tesoro con telegramma-circolare n.
149868 del 9 giugno 1993.
Detti compensi non spettano altresi' alla Camera dei deputati, al
Senato della Repubblica, alla Corte costituzionale e alla Presidenza
della Repubblica, come specificato dal Ministero del tesoro con nota
n. 119283 del 22 aprile 1996.
Per l'effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri
sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da
parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non e' previsto alcun
compenso per i sostituti d'imposta.
L'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta non comporta
alcun onere per gli assistiti.
3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori
dipendenti.
3.1. Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.
Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti
abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le
attivita' che detti Centri possono svolgere.
I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale-presentazione del
mod. 730 - ai contribuenti che la richiedono, come previsto dall'art.
34, comma 4, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti,
i CAF devono esporre, in modo visibile, nei locali adibiti
all'assistenza, copia del provvedimento di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale e fornire chiare
informazioni sull'assistenza, sugli orari di apertura e sulle tariffe
applicate.
L'art. 38 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabilisce per i
Centri un compenso, a carico del bilancio dello Stato, nella misura
unitaria di euro 12,91 per ciascun modello 730 elaborato e trasmesso,
adeguato annualmente sulla base della variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati stabilito
dall'Istat. Per l'elaborazione di una dichiarazione congiunta il
compenso spetta in misura doppia.
Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730
debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al
Centro di assistenza fiscale.
3.2. Assistenza fiscale prestata dai CAF.
Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del
modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita.
La ricevuta e' redatta in conformita' al modello "730-2 per il CAF"
e puo' essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con
gli stessi sistemi puo' essere apposta la firma dell'incaricato del
CAF al rilascio della ricevuta.
Nella ricevuta e' opportuno che siano analiticamente indicati i
documenti esibiti quando la loro conservazione non e' affidata al
CAF; l'indicazione puo' avvenire in forma sintetica quando il CAF
conserva copia dei documenti esibiti. Tale indicazione potra'
rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di
chiarimenti al contribuente, di cui sara' contestualmente informato
anche il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF.
Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova
dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve
verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per
utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del
sostituto d'imposta che dovra' eseguire i conguagli.
Se emergono, anche nel corso dell'attivita' di assistenza,
situazioni che non consentono l'utilizzo del modello 730, il CAF deve
tempestivamente informare il contribuente perche' egli possa
presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei
redditi con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa
documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della
legittimita' dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la
dichiarazione e liquida le relative imposte.
Entro il 20 giugno 2003, il CAF consegna al contribuente copia
della dichiarazione, elaborata in relazione all'esito dei controlli
eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su
modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 gennaio
2003 pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2003.
Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi
di elaborazione automatica, dal responsabile dell'assistenza fiscale,
sono evidenziati:
gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;
le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal
contribuente a seguito dei controlli effettuati;
i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto
la propria responsabilita', ha indicato di voler effettuare;
la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell'otto
per mille dell'Irpef.
E' opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel
modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare
tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in
grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un
nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda
la dichiarazione) che deve essere consegnato all'assistito e la
rettifica del risultato contabile modello 730-4) che deve essere
fatta pervenire al sostituto d'imposta in tempo utile per effettuare
i conguagli entro l'anno 2003. La sanzione amministrativa applicata
su eventuali versamenti tardivi e' a carico dell'autore della
violazione che puo' avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso.
La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della
dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF
all'Agenzia delle entrate.
Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate
dal CAF, puo' presentare, assumendosene la responsabilita', una
dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2003 Persone fisiche.
Il CAF deve comunicare al sostituto d'imposta, entro il 20 giugno
2003, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per
consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione
corrisposta nel mese di luglio.
I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a
stampa, purche' contengano tutte le informazioni previste; quando i
modelli sono costituiti da piu' pagine, la terza sezione deve essere
compilata soltanto nell'ultima pagina.
Per la comunicazione del risultato contabile puo' essere utilizzato
ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax,
consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, invio telematico o
mediante supporti magnetici. E' opportuno, in caso di accordi, che
tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano
effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.
I supporti magnetici, predisposti in conformita' alle specifiche
tecniche definite dall'apposito decreto, devono essere utilizzati per
le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello
Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l'invio telematico.
Al fine di favorire lo sviluppo del telematico e' opportuno l'uso
di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali:
INPS, Ministero dell'economia e delle finanze personale centrale e
periferico gestito dal Service personale tesoro), INPDAP, Poste
Italiane S.p.a. e Ferrovie dello Stato S.p.a.
I sostituti d'imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni,
una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono
intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della
restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF e' in
grado di documentare l'avvenuta trasmissione e ricezione.
Il CAF entro il 20 ottobre 2003 trasmette in via telematica
all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la
tardiva od omessa trasmissione comporta l'applicazione, a carico dei
Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164.
Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione
fornita dall'assistito, e' prevista la revoca dell'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di assistenza.
Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di
liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino
al 31 dicembre 2005.
3.3. Visto di conformita'.
I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di
conformita' art. 35, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 241
del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli
elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio,
l'ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle
relative spese di produzione) o valutazioni di merito riguardo a
spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della
determinazione del reddito o delle imposte dovute.
Il rilascio del visto di conformita' sulla dichiarazione elaborata
deve essere conseguente alla verifica:
della corrispondenza dell'ammontare delle ritenute, anche a
titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni
esibite;
dell'ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del
41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione
esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente
anche in merito alla prosecuzione di lavori gia' iniziati in anni
precedenti;
delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti
dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione
esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa,
ai familiari a carico e relativa all'anno 2002;
delle detrazioni d'imposta non eccedenti le misure previste dalla
legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla
relativa documentazione esibita;
dei crediti d'imposta spettanti sulla base dei dati risultanti
dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.
Per il rilascio del visto di conformita' infedele si applica, a
carico del responsabile dell'assistenza fiscale, la sanzione
amministrativa da euro 258 a euro 2582.
3.4. Controlli sulla documentazione.
Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF deve verificare la
conformita' dei dati esposti nella dichiarazione con quelli
risultanti dalla documentazione esibita.
Per i controlli che i CAF devono eseguire, non e' necessaria
l'esibizione di documentazione relativa all'ammontare dei redditi
indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e
fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle
detrazioni soggettive d'imposta (es. certificati di stato di
famiglia).
Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:
documentazione attestante le ritenute indicate nella
dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d'imposta per le
ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di
lavoro autonomo occasionale, ecc.);
fatture, ricevute e quietanze relative a pagamenti effettuati,
nel corso dell'anno 2002, per oneri deducibili o per i quali spetta
la detrazione d'imposta, nonche' altra documentazione necessaria per
il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia
del contratto di mutuo per l'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale; per
i premi di assicurazione sulla vita, documentazione attestante i
requisiti richiesti per la relativa detrazione);
attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati
direttamente dal contribuente;
ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d'imposta
per la quale si e' richiesto il riporto nella successiva
dichiarazione dei redditi.
Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d'imposta del
41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:
copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale e'
stata trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro
Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;
copia dei bonifici bancari;
copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento
non e' stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati
entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di
urbanizzazione, alle ritenute d'acconto operate sui compensi,
all'imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);
attestazione della quota di pertinenza in caso di spese
condominiali.
Se il contribuente ha gia' esposto nelle precedenti dichiarazioni
spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello
730/2003 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso
l'onere, ilresponsabile del CAF non deve richiedere la relativa
documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di
conformita' quando il contribuente richiede per la prima volta nella
dichiarazione 730/2003 il riconoscimento della detrazione per spese
per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio,
anche se il presupposto era sorto precedentemente.
Il contribuente puo' documentare con l'autocertificazione il
sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a
carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di
pagamento e' rilasciata allo stesso familiare.
Il contribuente puo', se il CAF e' gia' in possesso di
documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perche'
prodotta in anni precedenti, attestare con l'autocertificazione la
sussistenza dei requisiti richiesti.
4. Conguagli.
4.1. Modalita' e termini.
I sostituti d'imposta, per effettuare i conguagli sulle
retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei
risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri
sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei
modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 20
giugno 2003. Se il risultato contabile perviene oltre tale termine il
sostituto procede all'effettuazione del conguaglio a partire dal
primo mese utile.
I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati
contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per
effettuare i conguagli entro l'anno 2003.
E' opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza
dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno
inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno
avuto alcun rapporto di lavoro.
Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello
730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o
rimborsato anche se d'importo uguale o inferiore a euro 10,33.
Conguagli a credito.
Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito,
il rimborso e' effettuato mediante una corrispondente riduzione delle
ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale
all'Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio,
utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle suddette
ritenute relative alla totalita' dei compensi corrisposti nello
stesso mese di luglio. Se anche quest'ultimo ammontare e'
insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi
residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle
ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi
dell'anno 2003.
In presenza di una pluralita' di aventi diritto, i rimborsi devono
avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli
assistiti, determinata dal rapporto tra l'importo globale delle
ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i
percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e
l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.
Se alla fine dell'anno non e' stato possibile effettuare il
rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare
all'interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello
730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad
indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno
essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o
nella prima dichiarazione utile presentata se l'anno successivo,
ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la
dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata
nell'anno successivo del credito risultante dalla precedente
dichiarazione, lo stesso sara' riconosciuto dagli uffici dell'Agenzia
delle entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei
rimborsi spettanti.
Conguagli a debito.
Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello
730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di
luglio 2003.
Se e' stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l'importo
delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per
cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a
decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il
conguaglio non puo' avere inizio nel mese di luglio il sostituto
ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta
effettuata dal contribuente.
Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio
risulta insufficiente per trattenere l'intero importo dovuto, la
parte residua sara' trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese
successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei
successivi mesi del 2003. Il differito pagamento comporta
l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40 per cento
mensile, trattenuto anch'esso dalla retribuzione e versato in
aggiunta alle somme cui afferisce.
Se la retribuzione mensile e' insufficiente per la ritenuta
dell'importo rateizzato, il sostituto d'imposta applica, oltre
all'interesse dovuto per la rateizzazione, anche l'interesse dello
0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.
Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che
rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo
utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l'anno 2003, e
applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal
contribuente.
Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2003 e'
trattenuto l'importo dell'unica o della seconda rata di accanto per
Irpef. Se tale retribuzione e' insufficiente l'importo residuo e'
trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con
la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40 per cento.
L'importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni e' versato,
unitamente alle ritenute d'acconto relative allo stesso mese,
utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il
modello F24 o l'apposito capitolo se il versamento e' effettuato alle
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
Se entro la fine dell'anno non e' stato possibile trattenere
l'intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il
sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre
2003, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute
nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello
0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve
essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di
gennaio, con le modalita' previste per i versamenti relativi alle
dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.
Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di
conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di
agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti
per il versamento delle ritenute.
I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere
effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.
4.2. Situazioni particolari.
Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione.
Se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di
conguaglio e' intervenuta cessazione del rapporto di lavoro,
aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il
sostituto d'imposta non effettua i conguagli a debito e comunica
tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla
dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.
I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza
di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all'art. 47,
lettera c-bis), del T.U.I.R.), possono scegliere di richiedere la
trattenuta della somma a debito, con l'applicazione dell'interesse
dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare
emolumenti entro l'anno d'imposta.
In caso di conguaglio a credito, il sostituto d'imposta e' tenuto
ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di
retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute
relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le
modalita' e nei tempi ordinariamente previsti.
Decesso del contribuente.
Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l'obbligo per
il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal
modello 730.
Se il decesso e' avvenuto prima dell'effettuazione o della
conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli
eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l'ammontare delle somme
o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli
eredi nei termini previsti dall'art. 65 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti
al versamento degli acconti, ai sensi dell'art. 1 della legge 23
marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.
Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli
eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di
liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell'apposita
certificazione.
Tale credito potra' essere computato nella successiva dichiarazione
che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del
contribuente deceduto, ai sensi dell'art. 65 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso
ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602.
Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono
presentare il modello UNICO 2003 Persone fisiche per integrare
redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri
deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.
Se il deceduto e' un contribuente che ha presentato la
dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge
superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando
i dati che il sostituto d'imposta deve comunicare secondo le
indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.
Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente
versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il
credito puo' essere fatto valere nella successiva dichiarazione.
Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la
dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a
tutti gli effetti.
Roma, 13 febbraio 2003
Il direttore dell'Agenzia: Ferrara


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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