IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro - Direzione seconda
Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del
Tesoro;
Visti i propri decreti del 6 febbraio 2003 che hanno disposto per
il 14 febbraio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a
novanta e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione del prezzo
base di collocamento;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 11 febbraio 2002, occorre indicare con apposito decreto
il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni
ordinari del Tesoro del 14 febbraio 2003;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni del Tesoro del 14 febbraio 2003 il prezzo
medio ponderato e' risultato pari a 99,375 per i B.O.T. a novanta
giorni e a 97,594 per i B.O.T. a trecentossessantasette giorni.
La spesa per interessi gravera' sul capitolo 2215 dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2003, ammonta a Euro 20.328.545,51 per i
titoli a novanta giorni con scadenza 15 maggio 2003; quella gravante
sul corrispondente capitolo, per l'anno 2004, ammonta a
Euro 180.441.209,04 per i titoli a trecentosessantasette giorni con
scadenza il 16 febbraio 2004.
A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.
Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a 99,133 per i
B.O.T. a novanta giorni e a 96,636 per i B.O.T. a
trecentosessantasette giorni.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2003
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato