IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218 e in particolare l'art. 2,
commi 3 e 5;
Visto il decreto 20 luglio 1988, n. 298 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 656, di attuazione della direttiva 92/40/CEE del Consiglio che
istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria;
Viste le raccomandazioni del Comitato scientifico dell'Unione
europea del 27 giugno 2000;
Visto il decreto 28 settembre 2000, misure integrative di lotta
contro l'influenza aviaria;
Considerato che numerosi focolai di influenza aviaria (virus a
bassa patogenicita) sono stati segnalati nei mesi di ottobre,
novembre e dicembre in un'area territoriale limitata delle regioni
Lombardia e Veneto;
Considerata la necessita' di contenere e di eradicare rapidamente
l'infezione, al fine di prevenire la mutazione del virus e la
ricomparsa di uno stipite virale ad alta patogenicita', che avrebbe
conseguenze catastrofiche per l'intero settore avicolo nazionale;
Considerato che la presenza di una concentrazione elevata di specie
sensibili nelle zone ad elevata vocazione avicola della provincia di
Verona, e' uno dei fattori che, in caso di influenza aviaria
contribuisce alla diffusione della epizoozia;
Ritenuto che debbano essere messe in atto tutte le misure idonee ad
evitare ogni ulteriore rischio di propagazione della malattia;
Ritenuto necessario integrare le disposizioni vigenti con nuove
misure di lotta, quali l'abbattimento dei volatili degli allevamenti
infetti da virus a bassa patogenicita', degli allevamenti sospetti
d'infezione e di contaminazione, nonche', in aree territoriali
definite, degli animali sani recettivi, al fine di ottenere una
rarefazione delle specie sensibili presenti in aree a rischio per
l'elevata densita' di animali allevati;
Ritenuto che l'effettuazione delle azioni di eradicazione e
depopolamento e' garantita anche attraverso l'erogazione di
indennizzi agli allevatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli animali sani appartenenti a specie recettive alla influenza
aviaria presenti nei comuni elencati in allegato sono abbattuti
nell'ambito delle azioni di depopolamento previste da specifici piani
regionali, che stabiliscono le specie, le categorie e nonche' tempi
in cui dette operazioni devono essere concluse.
2. Ai proprietari degli animali abbattuti di cui al comma 1,
spettano gli indennizzi previsti dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, a
cui devono esser detratti gli importi ricavati dai proprietari per la
vendita delle carni.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003
Il Ministro: Sirchia
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105
Allegato 1
Provincia di Verona, comuni di:
Albaredo d'Adige
Bovolone
Cologna Veneta
Gazzo Veronese
Isola della Scala
Mozzecane
Povegliano Veronese
Oppeano
Pressana
Roverchiara
Ronco all'Adige
Salizzole
San Martino Buon Albergo
Veronella
Zevio
Roveredo di Gua'
Provincia di Padova i comuni di:
Ospedaletto Euganeo
Este
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato