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Gazzetta Ufficiale N. 58 del 11 Marzo 2003

COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle attivita' giudiziarie dei magistrati onorari di tribunale sottoscritto dalla Federazione magistrati onorari di tribunale, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 03/34 del 20 febbraio 2003.

1. Il diritto dei magistrati onorari di tribunale di proclamare
l'astensione totale o parziale dalle proprie funzioni e' esercitato
nei limiti e alle condizioni seguenti.
2. La proclamazione dell'astensione dalle funzioni
giurisdizionali sara' comunicata almeno quindici giorni prima
dell'inizio, con l'indicazione della durata e delle motivazioni, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro della giustizia.
Le stesse autorita' saranno avvisate di un'eventuale revoca
spontanea almeno sette giorni prima della data stabilita per l'inizio
dell'astensione. La revoca dell'astensione per effetto di accordo con
le autorita' sopra indicate o a seguito di convocazione o richiesta
da parte della Commissione di garanzia sara' immediatamente
comunicata.
3. L'astensione dalle attivita' giudiziarie non puo' superare i
cinque giorni consecutivi. Non puo' essere proclamato un nuovo
periodo di astensione se non saranno decorsi almeno trenta giorni
dalla conclusione dell'astensione precedente.
4. Non sono ammesse forme parziali di astensione dalle attivita'
giudiziarie su base distrettuale o endodistrettuale, ovvero
coinvolgenti singole articolazioni interne ai vari uffici.
5. I magistrati onorari di tribunale che siano titolari di un
ruolo o che svolgano in via esclusiva determinate attivita'
giurisdizionali si impegnano ad assicurare i "servizi essenziali" ad
essi delegati.
Per la definizione di "servizi essenziali" si rimanda al punto 4
del codice di autoregolamentazione predisposto per i magistrati
ordinari professionali, che dunque si intende in questa sede
integralmente riportato*.
Il punto n. 4) del codice di autoregolamentazione del 16 giugno
2001.
* "Costituiscono servizi essenziali, e vanno comunque assicurate,
le attivita' investigative, istruttorie, processuali di qualsiasi
natura, relative ai procedimenti indicati nella legge 7 ottobre 1969,
n. 742, e successive modificazioni, con le precisazioni e limitazioni
seguenti:
a) in materia civile e del lavoro il divieto di astensione e'
limitato ai processi relativi ai licenziamenti e ai procedimenti
sommari di natura cautelare, inclusi quelli previsti dalle leggi
speciali in tema di repressione delle condotte antisindacali e
discriminatorie;
b) in materia penale l'astensione non e' consentita nei
procedimenti e processi con imputati detenuti; non e' altresi'
consentita in relazione al compimento degli atti urgenti previsti
dall'art. 467 del codice di procedura penale, o ai procedimenti e
processi relativi ai reati per cui e' imminente la prescrizione o, se
pendenti in Cassazione maturi nei successivi novanta giorni;
c) in materia di sorveglianza l'astensione e' consentita solo
relativamente ai procedimenti concernenti i condannati in fase di
sospensione dell'esecuzione, e alle attivita' non aventi carattere
processuale;
d) hanno natura cautelare ed urgente tutte le controversie,
civili o penali, in cui l'efficacia di un provvedimento decada se non
convalidato o confermato entro termini perentori;
e) debbono altresi' essere sempre assicurati gli adempimenti
urgenti ed indifferibili dei pubblici ministeri non previsti dalle
indicazioni precedenti.".


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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