L'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2003 ai sensi degli
articoli 65, comma 4 (assegno al nucleo familiare numeroso) e 66,
comma 4, (assegno di maternita), della legge 23 dicembre 1998, n. 448
e successive modifiche e integrazioni, e' pari al 2,4 per cento.
(Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 14 gennaio 2003).
Pertanto:
a) l'assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell'art.
65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive
modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per
l'anno 2003, se spettante nella misura intera, e' pari ad Euro
113,23; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei
familiari composti da cinque componenti, e' pari ad Euro 20.382,05.
b) l'assegno mensile di maternita' ai sensi dell'art. 66,
comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche
e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2003,
per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza
affidamento, se spettante nella misura intera, e' pari ad Euro
271,56; per le domande relative al medesimo anno, il valore
dell'indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei
familiari composti da tre componenti, e' pari ad Euro 28.308,42.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato