IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge
e dalle norme statutarie riportate nel seguito del presente atto;
Dispone:
1. Modalita' di adesione per i ruoli indicati dall'art. 12, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1.1. E' approvato il modello di cui all'allegato n. 1 del presente
provvedimento, con il quale il competente concessionario del Servizio
nazionale della riscossione comunica ai soggetti iscritti nei ruoli
indicati dall'art. 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che possono avvalersi dei benefici previsti da tale disposizione. A
tale modello il concessionario allega, precompilandolo con
l'indicazione delle somme dovute:
a) un bollettino RAV conforme all'allegato n. 1 del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2002,
ovvero;
b) un bollettino di conto corrente postale premarcato.
1.2. I debitori che ricevono la comunicazione di cui all'allegato
n. 1 del presente provvedimento ed intendono avvalersi dei predetti
benefici:
a) entro il 16 aprile 2003, consegnano direttamente al
concessionario o gli inviano, a mezzo posta o via fax, tale
comunicazione, dopo aver compilato e sottoscritto la dichiarazione
posta in calce alla stessa;
b) provvedono al pagamento:
1) entro il 16 aprile 2003, di tutte le somme dovute ovvero di
almeno l'80% delle stesse;
2) entro il 16 aprile 2004, dell'eventuale residuo.
1.3. Il pagamento puo' essere effettuato:
a) presso gli sportelli del concessionario, in ogni caso;
b) presso una banca o un ufficio postale, nel caso previsto dal
punto n. 1.1, lettera a);
c) presso un ufficio postale, nel caso previsto dal punto n. 1.1,
lettera b).
1.4. I soggetti indicati al punto n. 1.1 possono avvalersi della
facolta' di cui all'art. 12 della legge n. 289 del 2002 anche con le
modalita' stabilite dall'art. 2 del presente provvedimento e possono
procedere esclusivamente con tali modalita' se intendono esercitare
la citata facolta' limitatamente ad alcuni degli addebiti segnalati
nella predetta comunicazione.
2. Modalita' di adesione ai benefici previsti dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289, per i ruoli consegnati anteriormente al 1 gennaio 1997.
2.1. Entro il 16 aprile 2003, i soggetti iscritti in ruoli affidati
ai concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997, che non ricevono la
comunicazione di cui al punto n. 1.1 e che intendono avvalersi dei
benefici previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si recano presso gli sportelli del competente
concessionario del Servizio nazionale della riscossione, dove
provvedono a sottoscrivere una dichiarazione conforme al modello di
cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento e a pagare:
a) tutte le somme dovute a seguito della definizione,
ovvero;
b) almeno l'80% delle somme di cui alla lettera a).
2.2. Nel caso previsto dal punto 2.1, lettera b), il debitore
effettua sempre presso gli sportelli del concessionario, entro il 16
aprile 2004, il pagamento dell'importo residuo.
3. Riversamento delle somme riscosse da parte del concessionario.
3.1. Le somme riscosse dai concessionari ai sensi dell'art. 12
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad eccezione di quelle relative
alle spese delle procedure esecutive, sono riversate dagli stessi
concessionari, al lordo dell'aggio di loro spettanza, entro i termini
previsti dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, sul capitolo n. 1259 (somme relative alla definizione
dei carichi inclusi in ruoli pregressi emessi da uffici statali ed
affidati ai concessionari del Servizio nazionale della riscossione)
del titolo I, categoria II, dell'entrata del bilancio dello Stato.
3.2. In deroga a quanto previsto al punto n. 3.1, i concessionari
riversano nei termini indicati dallo stesso punto n. 3.1, ma secondo
le modalita' ordinarie, le somme riscosse in relazione a ruoli
erariali il cui gettito e' destinato, in tutto o in parte, a regioni
a statuto speciale.
3.3. Il riversamento previsto ai punti numeri 3.1 e 3.2 avviene
anche se le somme riscosse riguardano ruoli per i quali il
concessionario aveva provveduto all'anticipazione sulla base
dell'obbligo del non riscosso come riscosso.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Motivazioni.
L'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede,
relativamente ad alcuni carichi di ruolo pregressi, la facolta' di
estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con
il pagamento, da un lato, del 25% dell'importo iscritto a ruolo e,
dall'altro, dell'intero ammontare delle somme dovute al
concessionario per il rimborso delle spese sostenute per l'eventuale
effettuazione di procedure esecutive. Da tali benefici sono escluse,
tuttavia, le somme relative ai dazi doganali che costituiscono
risorse proprie dell'Unione europea, che restano dovute per l'intero
ammontare (comma 2-bis).
Il pagamento puo' essere effettuato in due soluzioni, versando
entro il 15 aprile 2003 almeno l'80% della somma dovuta a seguito
della definizione ed entro il 30 aprile 2004 l'eventuale importo
residuo.
Il comma 2 dello stesso art. 12 della legge n. 289/2002 stabilisce,
inoltre, che, per i ruoli oggetto della definizione ad essi
consegnati dopo il 1 gennaio 1997, i concessionari devono informare i
debitori dell'esistenza della facolta' prevista dal comma 1.
Il comma 3, infine, rinvia ad un provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate l'approvazione dell'atto con il quale e'
possibile aderire alla predetta sanatoria, delle modalita' di
versamento delle somme dovute, di riversamento in tesoreria e di
rendicontazione di tali somme, di invio dei relativi flussi
informativi e di definizione dei rapporti contabili.
Con il presente provvedimento si da' attuazione parziale alla
disposizione citata, con l'approvazione del modello dell'atto di
adesione alla definizione agevolata e l'individuazione delle
modalita' di adesione alla sanatoria e di riversamento in tesoreria
delle somme riscosse dai concessionari; la restante disciplina di
attuazione, non essendo di immediata applicazione, verra' dettata con
successivo provvedimento.
L'art. 1 del presente provvedimento, al punto n. 1.1, approva il
modello della comunicazione con la quale i concessionari
(obbligatoriamente per i ruoli consegnati dopo il 1 gennaio 1997 e in
via facoltativa per quelli antecedenti) informano i debitori dei
carichi per i quali possono avvalersi della definizione agevolata e
degli importi che devono versare ai fini di tale definizione.
In questo caso (cfr. punti numeri 1.2 e 1.3), l'adesione avviene
mediante la sottoscrizione della dichiarazione apposta in calce alla
comunicazione ricevuta dal concessionario e l'utilizzazione del
bollettino di pagamento precompilato allegato alla stessa
comunicazione; tale modello puo' essere un bollettino di c/c postale
premarcato ovvero un bollettino RAV, in uso per il versamento delle
somme iscritte a ruolo a decorrere dal dicembre 1999 e che non e'
stato previsto come unica opzione per le difficolta' che alcuni
concessionari potrebbero avere, negli stretti tempi di attuazione
stabiliti dalla normativa, ad associare la nuova modulistica di
pagamento a ruoli formati prima della riforma del sistema di
riscossione coattiva.
Il punto n. 1.4 precisa che i soggetti iscritti in ruoli consegnati
dopo il 1 gennaio 1997 possono aderire alla sanatoria anche con le
modalita' previste al punto n. 2.1, a prescindere, percio', dalla
ricezione della comunicazione inviata dal concessionario, e che sono
obbligati a procedere in tal senso se intendono sanare soltanto
alcuni degli addebiti elencati nella comunicazione stessa; in
quest'ultima ipotesi, infatti, l'adesione ed il pagamento si
riferiscono ad importi diversi da quelli indicati nella comunicazione
in parola.
L'art. 2 del provvedimento approva il modello dell'atto con il
quale il debitore puo' aderire alla definizione agevolata di cui
all'art. 12 della legge n. 289/2002 per i ruoli consegnati ai
concessionari anteriormente al 1 gennaio 1997 per i quali gli stessi
concessionari, non essendovi tenuti, non provvedono all'invio della
comunicazione prevista dal comma 2 dell'art. 12; in tal caso, la
sottoscrizione della dichiarazione di adesione alla sanatoria ed il
pagamento delle somme dovute si possono effettuare soltanto presso
gli sportelli del concessionario, poiche' il debitore non dispone di
un bollettino di pagamento precompilato e, quindi, non e' in
condizione di conoscere preventivamente l'esatto importo da versare.
L'art. 3 regola le modalita' di riversamento, da parte dei
concessionari, delle somme riscosse ai sensi dell'art. 12 della legge
n. 289/2002 e stabilisce che tale riversamento avviene entro i
termini ordinari previsti per le riscossioni a mezzo ruolo, ma - con
l'eccezione delle riscossioni conseguite su ruoli il cui gettito e'
destinato, in tutto o in parte, a regioni a statuto speciale - su un
apposito capitolo di bilancio.
Riferimenti normativi dell'atto.
Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b)).
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1).
Disposizioni relative alla definizione dei carichi di ruolo
pregressi;
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 12).
Disposizioni relative alle modalita' di pagamento delle somme
iscritte a ruolo:
decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze del 28 giugno 1999;
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 27
febbraio 2002.
Disposizioni relative ai termini di riversamento delle somme
iscritte a ruolo riscosse dai concessionari:
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 22, comma 1).
Roma, 28 febbraio 2003
Il direttore: Ferrara
Allegato n. 1
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA FACOLTA' DI DEFINIZIONE DEI CARICHI DI
RUOLO PREGRESSI (art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) (1)
(Denominazione del concessionario)
Egr. sig. ....,
dai ruoli a noi consegnati, Lei risulta debitore di ....euro, per i
seguenti addebiti:
euro .... (lire .......), iscritte a titolo di ....... (tipologia
di credito), anno .... (anno di riferimento), il cui pagamento
Le e' stato richiesto con la/le cartella/e n./nn. .......;
euro .............. per le spese da noi sostenute per le
procedure esecutive per il tentativo di recupero del/i credito/i;
euro ............. per interessi di mora maturati sulla/e
predetta/e cartella di pagamento.
ovvero:
per gli addebiti indicati nell'elenco allegato (in tal caso,
nell'elenco allegato devono essere fornite, per ciascun addebito, le
informazioni di cui sopra).
Sulla base di quanto stabilito dall'art. 12 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, Lei ha la possibilita' di estinguere il debito pagando
............ euro, pari alla somma delle spese da noi sostenute per
il tentativo di recupero e del 25% dell'importo di cui Lei risulta
debitore in relazione alla/e citata/e cartella/e (ovvero: con le
cartelle indicate nell'elenco allegato).
A tal fine, dovra' provvedere:
a trasmettere entro il 16 aprile 2003, consegnandocela
direttamente ovvero inviandola a mezzo posta al seguente indirizzo:
.... o via fax al n. ....., la presente comunicazione, dopo aver
compilato e firmato la dichiarazione in calce;
a pagare la somma complessivamente dovuta per la definizione
(........... euro) o interamente entro il 16 aprile 2003 ovvero:
per almeno l'80%, pari a euro .........., entro il 16 aprile
2003;
per il restante importo entro il 16 aprile 2004.
Se intende aderire al presente invito, per effettuare il pagamento
della somma dovuta, Lei potra':
a) recarsi presso il/i seguente/i sportello/i: ....,
oppure
(nel caso in cui venga allegato un bollettino RAV);
b) recarsi presso una banca o un ufficio postale ed utilizzare il
bollettino di pagamento allegato (nel caso in cui venga allegato un
bollettino di c/c postale premarcato);
b) recarsi presso un ufficio postale ed utilizzare il bollettino
di pagamento allegato.
Tuttavia, nel caso in cui Lei intenda avvalersi della facolta'
prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002 limitatamente ad
alcuni degli addebiti risultanti dalle cartelle di pagamento sopra
citate, il versamento potra' essere effettuato esclusivamente presso
i nostri sportelli.
Per eventuali ulteriori informazioni puo' contattarci al seguente
numero telefonico: .....
Distinti saluti
(Denominazione del concessionario)
Il sottoscritto ...., c.f. .... (se persona fisica, nato a .... il
.... e residente in ....; se societa', con sede legale in ....),
dichiara di avvalersi, relativamente ai carichi di ruolo menzionati
nella presente comunicazione (ovvero: nell'elenco allegato alla
presente comunicazione), dei benefici di cui all'art. 12 della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
Data .................
Firma ...........................
(1) Nel presente invito non sono segnalati i ruoli a noi affidati
anteriormente al 1 gennaio 1997; qualora Lei fosse debitore anche per
ruoli affidatici prima di tale data, puo' rivolgersi ai nostri
sportelli per avvalersi, anche per essi, dei benefici previsti
dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002.
Allegato n. 2
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO
PREGRESSI
(art. 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)
Spettabile .... (denominazione concessionario),
il sottoscritto ...., c.f. ...., (se persona fisica, nato a .... il
.... e residente in .......; se societa', con sede legale in ....),
dichiara di volersi avvalere dei benefici di cui all'art. 12 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione al/ai seguente/i
addebito/i:
importo di euro ...... (lire .....), il cui pagamento e' stato
richiesto, con cartella/e notificata/e il ...., a titolo di ....
(tipologia di entrata) anno ...., (anno di riferimento); .... ....
A questo fine ha effettuato in data ...., il pagamento:
( ) della somma di euro ...., vale a dire dell'intero importo
dovuto ai sensi del citato art. 12 della legge n. 289 del 2002
ovvero:
( )` dell'importo di ........... euro, pari al ........... %
(almeno l'80%) dell'importo dovuto ai sensi del citato art. 12 della
legge n. 289 del 2002.
Data: ....
Firma: ...........
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato