IL DIRETTORE CENTRALE
normativa e contenzioso
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, con il quale e' stato approvato il testo unico delle
imposte sui redditi;
Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale
e' previsto che agli effetti delle norme del "Titolo I" che vi fanno
riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e'
accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano cambi, con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997,
con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il
contenzioso tributario e' stato delegato all'adozione, per ciascun
mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai
sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui
redditi;
Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei
conti il 29 dicembre 2000, al foglio 278, con il quale sono state
attivate, a decorrere dal 1 gennaio 2001, le Agenzie fiscali;
Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle
entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori
delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, gia'
attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali
del Dipartimento delle entrate;
Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi
fissi di conversione delle valute degli 11 Paesi partecipanti
all'Unione monetaria europea;
Sentito l'Ufficio italiano cambi;
Dispone:
Art. 1.
Agli effetti delle norme del "Titolo I" del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le
medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo
dall'U.I.C. sulla base di quotazioni di mercato e, per le valute
evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del
S.E.B.C. e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il
mese di gennaio 2003, come segue:
Tabella
* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del
Sistema Europeo Banche Centrali e comunicati giornalmente dalla Banca
d'Italia. N.B. I cambi sono disponibili nel sito Internet: www.uic.it
Art. 2.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana
Roma, 25 febbraio 2003
Il direttore centrale: Busa
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato