IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
d'intesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica sicurezza
Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l'art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come novellato dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerato che il citato art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prevede che i produttori e gli importatori approntano,
per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla
osta, una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative alla memoria, delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di
ciascun apparecchio e congegno;
Ritenuto di dover preliminarmente disciplinare gli apparecchi ed i
congegni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza, in ragione della diffusa presenza sul mercato
degli apparecchi e congegni stessi;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste
dall'art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce,
realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento
ed intrattenimento, pronti per essere impiegati nel territorio
nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero
comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi
impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od
elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro
parte; e' assimilato all'importatore l'operatore estero che immette
in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale,
per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento,
finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o
piu' sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli
articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art.
2508);
c) per utente, il giocatore;
d) per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi
destinati al gioco, comprensivo tra l'altro della struttura esterna,
di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento
delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei
circuiti elettronici, nonche' dei dispositivi di rilascio all'esterno
di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell'apparecchio;
e) per intrattenimento, l'insieme delle modalita' di gioco
previste dall'apparecchio o congegno nelle quali si richiede la
partecipazione attiva dell'utente per l'evoluzione dei gioco ed il
conseguimento del risultato;
f) per abilita', la capacita' - fisica, mentale o strategica -
richiesta all'utente per il conseguimento del risultato del gioco;
g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul
risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati
dall'apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell'utente;
h) per preponderanza dell'abilita' o del trattenimento rispetto
all'elemento aleatorio, la possibilita' dell'utente di superare,
nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilita'
od attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul
risultato del gioco;
i) per costo della partita, il valore espresso in euro di
ciascuna singola e autonoma sessione di gioco;
j) per immodificabilita', la non modificabilita' ne'
alterabilita', tranne nei casi previsti dal presente decreto, delle
caratteristiche tecniche e delle modalita' di funzionamento e di
distribuzione dei premi per le quali e' stata fornita
autocertificazione di conformita' alle prescrizioni stabilite
dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall'art. 22 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
k) per manomissione, l'alterazione o il danneggiamento di uno o
piu' dei dispositivi di funzionamento destinati al gioco od alla
distribuzione dei premi;
l) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a
ripristinare le caratteristiche tecniche dell'apparato o congegno, le
relative modalita' di funzionamento nonche' quelle di distribuzione
dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale e' stata fornita
autocertificazione di conformita' alle prescrizioni stabilite
dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
m) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.
Art. 2.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera a) del
T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7,
del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati
dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) funzionano con modalita' elettromeccaniche;
2) sono privi di video ed altri apparati per visualizzare
immagini;
3) si basano su modalita' di gioco tramite le quali l'utente
esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica;
4) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna
partita, a un euro;
5) distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la
conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola
oggettistica contenuti all'interno dell'apparecchio di gioco e
visibili dal giocatore, tramite congegni di espulsione, anche
automatica, degli oggetti vinti;
6) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita';
7) sono dotati di misure che ne bloccano il funzionamento in caso
di manomissione;
8) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo
tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede
elettroniche, se previste dalla particolare tipologia
dell'apparecchio attraverso modalita' diversificate quali, ad
esempio, blocco elettromeccanico o solo meccanico del funzionamento,
segnale acustico, blocco del dispositivo di inserimento delle monete;
9) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al
successivo art. 9;
10) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al
successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al
successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le
difficolta' del gioco devono poter essere superate esclusivamente
dall'abilita' soggettiva dell'utente, acquisita anche attraverso la
progressiva esperienza nello specifico gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresi'
essere conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6,
7 e 8.
Art. 3.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera b) del
T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7,
del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati
dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) funzionano con modalita' automatiche, semiautomatiche od
elettroniche;
2) si basano sull'attiva partecipazione dell'utente ovvero sulla
sua abilita', le quali, avuto riguardo al risultato del gioco, devono
essere preponderanti rispetto all'elemento aleatorio; le modalita' di
gioco non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della
partita;
3) sono attivabili unicamente con l'introduzione di monete
metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna
partita, a 50 centesimi di euro;
4) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita';
5) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede
elettroniche, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria;
6) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo
tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede
elettroniche, se previste dalla particolare tipologia
dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
7) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al
successivo art. 9;
8) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al
successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al
successivo art. 11.
2. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono altresi'
essere conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 6,
7 e 8.
Art. 4.
Requisiti obbligatori degli apparecchi e congegni da divertimento ed
intrattenimento di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del
T.U.L.P.S.
1. In relazione al combinato disposto degli articoli 110, comma 7,
del T.U.L.P.S. e 38 della legge n. 388 del 2000, come modificati
dall'art. 22 della legge n. 289 del 2002, gli apparecchi e congegni
da divertimento ed intrattenimento di cui al presente articolo:
1) permettono modalita' di gioco basate esclusivamente sulla
abilita' fisica, mentale o strategica;
2) non distribuiscono o erogano premi o vincite di qualsiasi
natura;
3) prevedono una durata della partita variabile in relazione
all'abilita' dell'utente;
4) contemplano un costo della singola partita che puo' essere
superiore a 50 centesimi di euro;
5) sono muniti di dispositivi che ne garantiscono la
immodificabilita';
6) sono dotati di misure, anche in forma di programmi o schede
elettroniche, che ne bloccano il funzionamento in caso di
manomissione o, in alternativa, di dispositivi che impediscono
l'accesso alla memoria;
7) rendono evidente a chiunque la manomissione, anche solo
tentata, dei dispositivi ovvero dei programmi o delle schede
elettroniche, se previste dalla particolare tipologia
dell'apparecchio, mediante segnalazione sul video;
8) sono muniti di un univoco codice identificativo, di cui al
successivo art. 9;
9) sono accompagnati dalla scheda esplicativa, di cui al
successivo art. 10, e dal registro delle manutenzioni, di cui al
successivo art. 11.
2. Per gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo, le
difficolta' del gioco devono poter essere superate esclusivamente
dall'abilita' soggettiva del-l'utente, acquisita anche attraverso la
progressiva esperienza nello specifico gioco.
3. Gli apparecchi di cui al presente articolo devono anche essere
conformi ai requisiti specificati ai successivi articoli 5, 7 e 8.
4. Nelle macchine di cui al presente articolo e' consentito
sostituire i programmi e le schede elettroniche che determinano le
modalita' di gioco, in ordine alle quali il produttore o
l'importatore ha fornito l'autocertificazione di conformita' prevista
dall'art. 38 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'art.
22 della legge n. 289 del 2002, solo se esplicitamente previsto nella
scheda esplicativa di cui al successivo art. 10.
5. Il produttore o l'importatore autocertifica, ai sensi dell'art.
38 della legge n. 388 del 2000, come modificata dall'art. 22 della
legge n. 289 del 2002, che i programmi o le schede che determinano le
nuove modalita' di gioco sono conformi ai requisiti di cui al comma 1
del presente articolo.
Art. 5.
Durata della partita
1. Per partita si intende il periodo di tempo che intercorre tra il
momento nel quale, tramite l'azione dell'utente, il gioco ha inizio
ed il momento nel quale, alternativamente:
1) l'utente interrompe volontariamente il gioco;
2) il gioco termina senza il conseguimento del suo risultato
finale;
3) e' erogato il premio per gli apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.;
4) si ottiene, in base alle disposizioni di cui al successivo
art. 13, comma 1, il prolungamento o la ripetizione della partita,
per un massimo di dieci volte per gli apparecchi e congegni di cui
all'art. 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.;
5) si raggiunge il risultato finale del gioco per gli apparecchi
e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi di cui al presente decreto, la partita puo'
essere a durata predeterminata oppure a durata variabile.
Relativamente agli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma
7, lettere b) e c) del T.U.L.P.S., per durata predeterminata della
partita si intende l'arco di tempo previsto tra l'inizio della
partita e la sua conclusione di cui al punto 2) del comma precedente.
Art. 6.
Modalita' di pagamento della partita
1. Gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettere
a) e b) del T.U.L.P.S. devono essere muniti di meccanismi o
dispositivi i quali accettino esclusivamente l'introduzione di monete
metalliche, nella divisa corrente (euro), per un valore non eccedente
il costo di una singola partita con conseguente rifiuto delle
eventuali monete eccedenti.
Art. 7.
Dispositivi a garanzia dell'immodificabilita'
1. In ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma
7, del T.U.L.P.S. devono essere attivi meccanismi i quali rendano
impossibile l'alterazione, sotto qualsiasi forma, delle memorie
elettroniche o delle componenti meccaniche che determinano il
funzionamento, le modalita' di gioco o il suo risultato.
2. E' fatto espresso divieto di impiegare meccanismi, di qualsiasi
natura, esterni agli apparecchi, diversi dai comandi a disposizione
dell'utente per l'effettuazione del gioco, che possano, in qualunque
maniera, influenzare, anche indirettamente, l'andamento del gioco, il
punteggio e l'erogazione dei premi.
Art. 8.
Segnalazione della manomissione
1. In ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma
7, del T.U.L.P.S. devono essere attivi meccanismi i quali, in caso di
manomissione, blocchino l'apparecchio o congegno e ne segnalino le
manomissioni - anche solo tentate - od i malfunzionamenti dei
dispositivi o dei programmi o delle componenti meccaniche
determinanti il meccanismo di gioco ovvero relative all'accettazione
od all'erogazione delle monete.
Art. 9.
Codice identificativo
1. Ciascun apparecchio o congegno previsto dall'art. 110, comma 7,
del T.U.L.P.S., prodotto o importato sul territorio nazionale, deve
essere munito di un codice univoco alfanumerico identificativo,
rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
2. Il codice identificativo e' riportato su una targhetta avente
requisiti di sicurezza, da apporre sull'apparecchio o congegno e
sulle eventuali periferiche di gioco, in maniera da favorirne
l'immediata visibilita'.
Art. 10.
Scheda esplicativa
1. Per ogni modello di apparecchio e congegno, i produttori o gli
importatori predispongono la scheda esplicativa delle caratteristiche
tecniche, nella quale sono contenuti:
a) il nome commerciale del modello;
b) l'identificazione del produttore o dell'impor-tatore;
c) le regole che governano il gioco, compresa la tabella
riportante i livelli di gioco o la simulazione della sequenza di
gioco, le relative modalita' di vincita nonche' la durata
predeterminata di una partita, quando prevista dalle regole del
gioco;
d) caratteristiche esteriori dell'apparecchio o congegno, inclusa
una foto di dimensioni sufficienti per valutare le sue
caratteristiche;
e) la descrizione tecnica dell'apparecchio e di tutti i
dispositivi utilizzati, illustrativa anche delle informazioni
relative alla memoria, alla scheda elettronica (se prevista per il
modello) nella quale risiede la memoria di gioco, alle modalita' di
funzionamento e di distribuzione dei premi;
f) il codice identificativo delle memorie e della scheda
elettronica (se prevista per il modello) nella quale risiede la
memoria;
g) la descrizione tecnica dei dispositivi e dei meccanismi di cui
ai precedenti articoli 7 e 8;
h) lo schema elettrico dell'apparecchio, comprensivo anche delle
periferiche di gioco nonche' dei dispositivi e dei meccanismi di cui
ai precedenti articoli 7 e 8;
i) i certificati di sicurezza (marchio CE).
2. Esclusivamente per gli apparecchi e congegni di cui all'art.
110, comma 7, lettera c), del T.U.L.P.S., deve essere indicata la
eventuale predisposizione alla sostituzione dei programmi e delle
schede determinanti le modalita' di gioco.
Art. 11.
Registro delle manutenzioni
1. Per ciascun apparecchio o congegno di cui al presente decreto
deve essere predisposto e conservato, congiuntamente alla scheda
esplicativa, il registro delle manutenzioni.
2. Il registro delle manutenzioni riporta l'elenco degli interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria, evidenziando, per
ciascuno:
a) l'oggetto dell'intervento;
b) le parti ed i dispositivi interessati;
c) la data di effettuazione;
d) i dati identificativi del soggetto che ha operato
l'intervento.
Art. 12.
Informazioni al pubblico
1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al presente
decreto devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua
italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
Art. 13.
Norma transitoria
1. Per gli apparecchi e congegni di cui al precedente art. 3, e'
consentita, fino al 31 dicembre 2003, per ciascuna partita, subito
dopo la conclusione:
a) la sua ripetizione, vale a dire il rinnovarsi, fino a 10
volte, della partita in virtu' dell'abilita' dell'utente, senza
l'introduzione di nuove monete;
b) il suo prolungamento, vale a dire l'estensione della durata
della partita fino a 10 volte la durata predeterminata, grazie al
superamento di singoli livelli od al completamento di azioni di gioco
autonome, senza l'introduzione di nuove monete.
Resta ferma la facolta', ove tecnicamente possibile, di conversione
di tali apparecchi prevista dall'art. 110, comma 7, lettera b), terzo
periodo, del T.U.L.P.S.
2. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed
intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, lettere a), b) e c),
del T.U.L.P.S, installati anteriormente al 1 gennaio 2003, le
prescrizioni riportate al precedente art. 7, comma 1, nonche' agli
articoli 8, 10 e 11 dovranno essere osservate a partire dal 1 gennaio
2004.
3. Per gli apparecchi ed i congegni da divertimento ed
intrattenimento previsti dall'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.,
installati anteriormente al 1 gennaio 2003, il codice identificativo,
di cui al precedente art. 10, sara' rilasciato dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato secondo le procedure che saranno rese
note con successivo atto della medesima Amministrazione.
Roma, 11 marzo 2003
Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Tino
Il capo della Polizia
direttore generale della Pubblica sicurezza
De Gennaro
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato