IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica
dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per
l'istituzione delle Comunita' europee;
Visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che
fissa il prezzo d'intervento del risone, modificato da ultimo dal
regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione del 4 marzo 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre
1995 che fissa la qualita' tipo del riso;
Visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione del 30 marzo
1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli
organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori,
delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione del 29
marzo 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione del 22
gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le
perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento
pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della
Commissione del 16 marzo 1992;
Visto il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8
novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo
dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento
pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/99 della
Commissione del 16 aprile 1999;
Visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11
gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la
vendita del risone da parte degli organismi di intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione del 30
luglio 1991, che definisce le modalita' di acquisto del riso detenuto
da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre
1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei
conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", delle
misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
Visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione del 12
dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento
implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti
agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;
Visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre
1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22
dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regime
agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo
dal regolamento (CE) n. 2452/2000 della Commissione del 7 novembre
2000;
Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non
sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per
l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione
comune nel mercato del riso;
Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale
l'Ente nazionale risi e' stato riconosciuto organismo pagatore per
conto della Comunita' europea per l'applicazione delle norme
comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto
disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le
norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei
compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del
riso 2002/2003 e successive;
Decreta:
Articolo unico
Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27
ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale
risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione
del riso 2002/2003 e successive, le norme dell'atto disciplinare,
accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente
decreto.
Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n.
1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 130
Allegato
ATTO DISCIPLINARE
Contenente norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di
intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del
22 dicembre 1995.
Art. 1.
L'Ente nazionale risi e' incaricato di agire, fino a quando non
sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per conto,
nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione
degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 del
Consiglio del 22 dicembre 1995 e successive modificazioni.
L'Ente nazionale risi si atterra', per la campagna di
commercializzazione 2002/2003 e successive, alla vigente normativa
comunitaria nonche' a quanto previsto dal presente atto disciplinare.
Art. 2.
A norma dei vigenti regolamenti, l'Ente nazionale risi ha
l'obbligo:
a) di riportare alla campagna di commercializzazione successiva
tutto il risone giacente presso i centri di intervento al 31 agosto
di ogni anno;
b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita',
gli verra' offerto in vendita nel corso di ogni campagna di
commercializzazione, purche' rispondente ai requisiti quantitativi e
qualitativi prescritti dalla regolamentazione comunitaria vigente.
L'Ente stesso, inoltre, dovra' dare attuazione a tutte le
particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate
dal Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 5 del
regolamento (CE) n. 3072/95.
Art. 3.
Gli acquisti all'intervento sono effettuati esclusivamente nel
periodo indicato nell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento (CE) n.
3072/95 e conformemente alle procedure e modalita' previste dal
regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione del 30 marzo 1998 e
successive modificazioni.
Art. 4.
Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la
conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna alla data del
31 agosto di ogni anno, nonche' quello per le spese di gestione deve
essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni
di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e
sulle somme ricavate dalla vendita del prodotto stesso mediante
apposite convenzioni con istituti di credito redatte secondo lo
schema gia' approvato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia.
Art. 5.
L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione
del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per
evitare scondizionamenti del prodotto.
Le quantita' acquistate devono essere tenute separate, per
campagna di conferimento formando monti unici per varieta', sistemati
in modo tale da consentirne in ogni momento l'accertamento, anche a
cubatura, nonche' il costante controllo del condizionamento del
prodotto.
Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico
e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di
entrata e di uscita del prodotto per quantita', qualita' e
caratteristiche.
L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente aggiornato un
elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto
nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli
elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i
punti di magazzinaggio, la capacita', il numero dei capannoni e dei
sili, le piante e gli schemi.
Art. 6.
L'Ente nazionale risi e' responsabile di eventuali perdite
derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonche' da avarie non
dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di
tolleranza dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/91 del 22
gennaio 1991 e successive modificazioni.
Art. 7.
Le scorte di intervento saranno smaltite in conformita' alle
disposizioni comunitarie vigenti che ne fissano le modalita' ed i
prezzi di vendita.
L'Ente nazionale risi e' tenuto a redigere appositi bandi di
gara, ove previsti, e ad assicurare la massima pubblicita',
attenendosi alle disposizioni e modalita' di cui all'art. 12 del
regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991 e
successive modificazioni.
Art. 8.
Le quantita' giacenti che dovessero risultare invendute al 31
agosto di ogni anno, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale
risi nei magazzini di deposito e le relative entita' dovranno essere
comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il
15 settembre di ciascun anno.
Art. 9.
E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione
separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico
affidatogli.
Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture
contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a
disposizione delle autorita' preposte ai controlli.
Art. 10.
La gestione contabile, che ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre di ogni anno, deve essere condotta con criteri della piu'
rigida economia.
Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per
l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
a) spese generali;
b) spese tecniche;
c) oneri di finanziamento.
Art. 11.
Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio
dell'Ente nazionale risi, di cui e' parte integrante, e deve essere
trasmesso, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero delle
politiche agricole e forestali - Direzione generale dei Servizi
generali e del personale, ed al Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'approvazione.
Art. 12.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali e
di quello dell'economia e delle finanze, di disporre ispezioni e
controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento
dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.
Art. 13.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di
impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel
corso di ogni campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente
nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei vigenti
regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che l'Unione
europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola
comune nel settore risicolo.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato