IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni
sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi
lavorati, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla
normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del
tabacco lavorato e dei fiammiferi;
Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002, concernente i
contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di
sigarette commercializzate al 1 gennaio 2002;
Vista la direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2001 sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
relative alla lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del
tabacco;
Vista la legge 1 marzo 2002, n. 39, recante disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee che prevede il recepimento della predetta
direttiva mediante decreto legislativo;
Atteso che il termine previsto dalla citata direttiva per gli Stati
membri di mettere in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
direttiva stessa e' scaduto il 30 settembre 2002;
Considerato che il citato decreto legislativo e' ancora in corso di
perfezionamento;
Viste le istanze presentate dalla societa' ETI S.p.a. intese a
modificare il contenuto dichiarato di nicotina e condensato di alcune
marche di sigarette, nonche' ad uniformarsi autonomamente al disposto
della precitata direttiva, nelle more dell'emanazione del suddetto
decreto legislativo;
Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;
Decreta:
Art. 1.
Il contenuto di condensato e di nicotina delle sottoindicate marche
di sigarette e' cosi' modificato a partire dalla data del presente
decreto:
=====================================================================
| mg/sigaretta | mg/sigaretta
Marca |condensato/nicotina da| condensato/nicotina a
=====================================================================
Cod. 647 Colombo KS | |
filtro |11 1 |10 1
---------------------------------------------------------------------
Cod. 660 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1
---------------------------------------------------------------------
Cod. 607 Stop Filtro | 12 1,10 |10 1
Art. 2.
Il contenuto di monossido di carbonio delle marche di sigarette di
cui all'art. 1 e' di 10 mg/sigaretta.
Art. 3.
Le scorte delle suindicate sigarette, gia' fabbricate alla data del
presente decreto, saranno vendute fino ad esaurimento delle stesse.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il direttore generale: Tino
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato