La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti
Autorita' della Federazione russa, il Ministero degli affari esteri
realizza, nel corso degli anni 2003, 2004 e 2005, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' russe, una
mostra a Roma ed a Mosca, dedicata alle relazioni tra i due Paesi nel
corso dei secoli.
2. In esecuzione delle intese intervenute con le competenti
Autorita' della Repubblica araba d'Egitto, il Ministero degli affari
esteri realizza, nel corso degli anni 2003 e 2004, d'intesa con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali, nell'ambito delle
rispettive competenze e in collaborazione con le Autorita' egiziane,
una serie di manifestazioni culturali in Italia ed in Egitto,
dedicate alla presentazione delle rispettive culture ed alle
relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi.
3. La realizzazione delle attivita' previste nei commi 1 e 2 puo'
avvenire anche mediante ricorso agli strumenti di cui all'articolo 6
della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del
decreto del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1990, n.
401 (Riforma degli Istituti italiani di cultura e
interventi per la promozione della cultura e della lingua
italiane all'estero), e' il seguente:
"Art. 6 (Partecipazione dei privati alla promozione
della cultura e della lingua italiane all'estero). - 1.
Associazioni, fondazioni e privati possono presentare al
Ministero proposte di collaborazione alle iniziative
pubbliche realizzate nel perseguimento delle finalita'
della presente legge.
2. Il Ministero puo', previa intesa con il Ministero
del tesoro ed acquisito il parere della Commissione di cui
all'art. 4, stipulare convenzioni con i soggetti di cui al
comma 1 del presente articolo, per la realizzazione delle
attivita' contemplate dalla presente legge.".
Art. 2.
1. Agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 1, pari a
3.800.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per
l'anno 2003, di 1.900.000 euro per l'anno 2004 e di 800.000 euro per
l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Agli oneri derivanti dal comma 2 dell'articolo 1, pari a
2.200.000 euro, si provvede, nella misura di 1.100.000 euro per
l'anno 2003 e di 1.100.000 euro per l'anno 2004, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1870):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 4 dicembre 2002.
Assegnato alla commissione 3a (Affari esteri,
emigrazione), in sede deliberante, il 14 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 3a commissione e approvato il
22 gennaio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3576):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 27 gennaio 2003 con
pareri delle commissioni I, V, VII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione il 4 febbraio 2003.
Nuovamente assegnato alla III commissione (Affari
esteri), il 19 febbraio 2003 con pareri delle commissioni
I, V, VII e Parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla III commissione ed approvato il
25 febbraio 2003.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato