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Gazzetta Ufficiale N. 86 del 12 Aprile 2003

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 marzo 2003
Rinnovo dell'iscrizione di una varieta' nel registro nazionale delle varieta' di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di
piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti i registri predetti nei quali e' stata iscritta, con decreto
ministeriale 20 giugno 1977, la varieta' di specie di pianta ortiva
sono indicata nel dispositivo;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10,
che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione
delle varieta' nei registri nazionali e prevede, altresi', la
possibilita' di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi
determinati;
Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, con il quale
l'iscrizione della varieta' indicata nel dispositivo e' stata
rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2002 in quanto, per
la varieta' stessa, si rendeva necessario una ulteriore verifica
delle caratteristiche di omogeneita', stabilita' e differenziabilita'
mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio
1996, n. 1;
Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a
conclusione;
Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della
citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo
determinato, della varieta' indicata nel dispositivo;
Ritenuto di dover procedere in conformita';
Decreta:

Art. 1.
A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione
della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da
ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322, l'iscrizione della varieta' di pisello mangiatutto denominata
"Gigante svizzero" ai registri nazionali delle varieta' di specie di
piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da
ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, e'
ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003.

Il direttore generale: Abate

Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1924, n. 20.


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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