IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina
dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede
l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di
varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle
varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che
prevedono a suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante
ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i
registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare
della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n.
6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di
pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante "Nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie
di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione
dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, recante "Iscrizione
di varieta' di specie ortive nel relativo registro nazionale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20,
del 25 gennaio 2003, in particolare l'art. 1, comma 1, per la parte
relativa all'elenco delle varieta';
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto ministeriale
18 dicembre 2002 nella parte sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 18 dicembre 2002, recante "Iscrizione di
varieta' di specie ortive nel relativo registro nazionale",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20,
del 25 gennaio 2003, e' modificato come segue:
all'art. 1, comma 1, nella parte relativa all'elenco delle
varieta', nella colonna "Sinonimi", in corrispondenza della varieta'
di lattuga "Lentissima a montare 3", dopo il sinonimo "Bionda
lentissima a montare 3", viene aggiunto il sinonimo "Lenta a
montare 3".
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed
entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo
di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato