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Gazzetta Ufficiale N. 1 del 2 Gennaio 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 dicembre 2003
Ampliamento della rete di raccolta del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco
del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n.
303, con il quale e' stato emanato il regolamento di applicazione ed
esecuzione delle leggi sopra citate. come modificato con decreto del
Ministro delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;
Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche
ed integrazioni relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di
Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 560, con il quale e' stato emanato il regolamento concernente la
disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto
ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla
Lottomatica;
Visto l'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724:
Visto l'art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che
prevede estensione della rete di raccolta a tutti i tabaccai
richiedenti che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno,
purche' sia garantito un incasso medio annuo da stabilire d'intesa
con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di
garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese;
Visto il decreto direttoriale 30 giugno 1998 con il quale sono
stati istituiti millecinquanta nuovi punti di raccolta del gioco del
lotto alle rivendite speciali permanenti;
Visto il decreto direttoriale 30 dicembre 1999, che ha dato una
prima attuazione al citato art. 19, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, attribuendo le concessioni a tutti i soggetti titolari
di rivendite ordinarie di generi di monopolio, i quali ne avevano
fatto richiesta alla data del 1° marzo 1998 e alla data del 1° marzo
1999;
Visto art. 1, comma 2 e art. 3 del decreto 30 dicembre 1999 che,
giusto quanto previsto all'art. 33 della legge 23 dicembre 1994, n.
724 ha stabilito in ragione di 500 milioni di lire (258.228,45 euro)
la soglia di incasso medio annuo da garantire ai ricevitori gia'
operativa ai fini dell'assegnazione di ulteriori nuovi punti di
raccolta ed in ragione di 40 milioni di lire (20.658,28 euro) la
soglia di incasso medio annuo che nuovi ricevitori sono tenuti ad
assicurare, pena la revoca della concessione stessa;
Visto il decreto 15 novembre 2000 di integrazione al decreto
ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione
Lottomatica, che prevede, tra l'altro, in attuazione di quanto
stabilito dai decreto direttoriale 30 dicembre 1999, all'argamento
della rete raccolta del gioco del lotto da 15.000 a complessivi
25.000 punti di raccolta;
Visto l'art. 41 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con il quale
e' stato fissato il contributo una tantum da versare per ciascun
terminale installato per la raccolta del gioco del lotto;
Considerato che il predetto allargamento di rete e' stato attuato
dalla concessionaria;
Tenuto inoltre conto che, a motivo delle esclusioni, da parte dei
competenti ispettorati compartimentali, o di rinuncia, da parte dei
titolari stessi, alle graduatorie 1998 e 1999, numero delle
ricevitorie complessivamente operative risulta pari a circa 31.500
punti di raccolta;
Attesa la necessita' di procedere al completamento
dell'allargamento della rete di raccolta nel rispetto delle
disposizioni previste dalla normativa vigente e dei limiti fissati
nella concessione in essere, con particolare riguardo alle
ricevitorie complessive da attivare, stabilite in numero di 35.000
assicurando una efficiente estensione dei punti di raccolta del gioco
del lotto al fine di garantire la presenza su tutto il territorio
nazionale;
Ritenuto, inoltre, che per evitare situazioni di concentrazioni
nella raccolta del gioco non sono applicabili, nei comuni in cui
risultano operanti fino a due ricevitorie, i limiti reddituali
previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto 30 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.
Ai fini dell'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto
prevista dall'art. 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
cosi' come modificato dall'art. 19 della della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono attribuite le relative concessioni a tutti i
soggetti titolari di una rivendita ordinaria di generi di monopolio,
i quali ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ciascun anno.

Art. 2.
Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato invia alla societa' concessionaria le graduatorie
delle domande di cui al precedente art. 1. La societa'
concessionaria, entro trenta giorni dal ricevimento delle predette
graduatorie predispone il piano annuale di attivazione delle nuove
ricevitorie, prendendo a riferimento, oltre a tali graduatorie, anche
quelle relative agli anni precedenti contenenti domande che non sono
state oggetto di attribuzione di concessione in quanto non
rientranti, in occasione della predisposizione dei piani di
attivazione degli anni precedenti, nei criteri di assegnazione
contenuti nel successivo art. 3.
Il piano di cui al precedente comma 1 deve essere approvato
dall'Amministrazione dei monopoli di Stato entro trenta giorni dalla
presentazione, ovvero, decorso tale termine lo stesso si intendera'
tacitamente approvate.
L'elaborazione delle graduatorie relative al primo anno di
applicazione delle delle disposizioni contenute nel presente decreto,
dovra' essere effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore
dello stesso decreto, prendendo in considerazione le domande
presentate negli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 da titolari di
tabaccheria;
L'attivazione delle ricevitorie interessate dovra' essere
completata entro tre mesi dalla comunicazione alla societa'
concessionaria dell'avvenuto rilascio dei provvedimenti di
concessione da parte degli ispettorati territorialmente competenti e,
comunque, non oltre trenta giorni dall'attivazione del collegamento
da parte del gestore della rete di telecomunicazioni.

Art. 3.
L'attribuzione delle concessioni di cui all'art. 1 e' effettuata
istituendo prioritariamente nuovi punti di raccolta del gioco del
lotto nei comuni che ne sono sprovvisti. In tali comuni verranno
assegnate due ricevitorie. Nei comuni in cui siano attivi due o piu'
punti di raccolta, il rilascio della concessione viene effettuata
solo nel caso in cui l'incasso medio a ricevitoria, sia superiore a
Euro 258.228,45.
In tali comuni il numero di ricevitorie da attribuire sara' pari a
Rn = (la: 258.228,45) - Ra, con arrotondamento per eccesso all'unita'
superiore, dove, per ciascun comune, Rn rappresenta il numero delle
nuove ricevitorie da assegnare, la l'incasso complessivo dell'anno
precedente e Ra il numero delle ricevitorie attive al 31 dicembre,
sempre dell'anno precedente.
In presenza di domande nei comuni con una sola ricevitoria attiva,
anche nel caso di incasso annuo medio inferiore a euro 258.228,45,
verra' comunque assegnata una seconda ricevitoria.
In tutti i casi di assegnazione previsti nel presente articolo, se
il numero delle domande di ciascun comune e' superiore a quello delle
ricevitorie da assegnare, si dara' priorita' nell'ordine, alla data
di presentazione delle domande stesse, ovvero, a parita' di anno di
presentazione, a quelle dei soggetti titolari di rivendita di generi
di monopolio da tempo anteriore rispetto agli altri aspiranti,
tenendo conto, a tal fine anche del periodo di coadiuzione.

Art. 4.
In applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del
decreto direttoriale 30 dicembre 1999, entro il 31 marzo di ciascun
anno, a partire dal 31 marzo 2005, gli ispettorati compartimentali
procedono alla revoca della concessione per le ricevitorie che, negli
ultimi due esercizi consecutivi, abbiano effettuato una raccolta del
gioco del lotto inferiore al limite annuo di Euro 20.658,28.
Le revoche saranno disposte solo nel caso in cui le ricevitorie
operino in comuni provvisti di un numero superiore a due ricevitorie,
ovvero vi siano nel comune stesso domande valide per nuove
istituzioni allo scopo di assicurare il numero di ricevitorie
previste all'art. 3, comma 1, del presente decreto.
Tale disposizione si applica ai soggetti titolari di nuove
concessioni attribuite successivamente all'entrata in vigore del
sopra citato decreto direttoriale 30 dicembre 1999, con esclusione
dei titolari di ricevitorie operanti in comuni provvisti di un solo
punto di raccolta.

Art. 5.
A partire dall'anno 2004, i piani annuali di attivazione devono
prevedere l'attribuzione, alle rivendite di cui all'art. 1 del
decreto direttoriale 30 giugno 1998, di un numero di ricevitorie pari
al 5% delle nuove attivazioni, ricomprendendo tutte le domande
presentate entro il 1° marzo 2004.
Nel caso in cui il numero di tali domande sia superiore a quello
delle ricevitorie da assegnare, si dara' priorita', a livello
nazionale, alla data di presentazione delle domande stesse, ovvero, a
parita' di anno di presentazione, a quelle dei soggetti titolari di
rivendita di generi di monopolio da tempo anteriore rispetto agli
altri aspiranti, tenendo conto a tal fine, anche del periodo di
coadiuzione.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 dicembre 2003
Il direttore generale: Tino

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2003
Registro n. 7 Economia e finanze, foglio n. 131


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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