Nuovo albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c),
della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della
legge 31 dicembre 1998, n. 476. (Deliberazione n. 120/2002/AE/ALBO).
LA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI
Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di ratifica ed
esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il
29 maggio 1993;
Visto l'art. 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come
sostituito dalla richiamata legge n. 476/1998, che al comma 1,
lettera c), prevede che la Commissione per le adozioni internazionali
autorizzi gli enti, aventi i requisiti di cui all'art. 39-ter della
medesima legge n. 184/1983, allo svolgimento, per conto di terzi, di
pratiche di adozione di minori stranieri;
Visti gli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1999, n. 492, che prevedono l'iscrizione in
apposito Albo degli enti autorizzati e la pubblicazione di detto albo
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Lette le proprie delibere n. 1/2000/AE/ALBO del 18 ottobre 2000,
n. 2/2002/AE/ALBO del 31 maggio 2001 e quelle successivamente
assunte, ai sensi dell'art. 9 del sopra citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 492/1999, sulle istanze di autorizzazione
presentate ai sensi dell'art. 8 dello stesso decreto;
Lette le proprie delibere n. 1/2002/AE/ALBO del 9 gennaio 2002 e
n. 39/2003/SG del 20 marzo 2003, inerenti rispettivamente
l'approvazione delle «linee guida» per gli enti autorizzati allo
svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri e la
modifica ed integrazione delle medesime;
Letta la propria delibera n. 77/2002 del 17 luglio 2002 con la
quale si dispone che, a decorrere dal 1° ottobre 2002, tutti gli enti
autorizzati che abbiano sul territorio nazionale almeno due sedi,
ubicate in diverse macro-aree geografiche (Nord - Centro - Sud),
adeguatamente strutturate, si intendono autorizzati in tutto il
territorio nazionale, mentre quegli enti che dispongono di un'unica
sede, o eventualmente di piu' sedi, tutte pero' ubicate nella stessa
macro-area geografica, si intendono autorizzati ad operare
esclusivamente in tale macro-area;
Letta la propria delibera n. 120/2002/AE/Albo del 14 novembre
2002 pubblicata nel supplemento ordinario n. 220 alla Gazzetta
Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Nuovo albo degli enti
autorizzati ex art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4 maggio
1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476» terza edizione;
Letta la propria delibera n. 130/2002 del 19 dicembre 2002 di
modifica ed integrazione della delibera n. 120/2002/AE/Albo;
Lette le proprie successive delibere adottate nel corso dell'anno
2003 con le quali sono state disposte ulteriori modifiche ed
integrazioni dell'albo suddetto:
[(n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'8 gennaio 2003) (n. 11, 12, 17 e 19
del 29 gennaio 2003) (n. 27, 32, 33 e 34 del 17 febbraio 2003) (n.
59, 60 e 62 del 14 maggio 2003) (n. 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84 e 88
del 25 luglio 2003) (n. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 122 e 123 del 16 ottobre 2003) (n. 143,
144, 147 e 148 del 12 novembre 2003) (n. 151, 152, 153, 154, 155,
156, 157 e 158 del 17 dicembre 2003)];
Lette le delibere n. 159/2003 e n. 161/2003, adottate nella
riunione del 17 dicembre 2003, con le quali si dispone la sospensione
delle autorizzazioni per intervenuto sbarramento degli accreditamenti
nella Repubblica di Bielorussia e nella Federazione Russa;
Letta la delibera n. 162/2003 con la quale si dispone la verifica
delle condizioni che hanno determinato il mancato accreditamento di
alcuni enti nella Repubblica di Moldova e la permanenza dei requisiti
di legge per l'iscrizione nell'Albo;
Delibera:
a) che l'Albo degli enti autorizzati allo svolgimento di
procedure di adozione internazionale, gia' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 220 alla Gazzetta Ufficiale n. 281
del 30 novembre 2002,
e' sostituito dal seguente:
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b) che l'aggiornamento periodico dei dati contenuti nel presente
albo, a seguito di nuove deliberazioni oppure a seguito di
sostituzione dei responsabili degli enti, o a seguito di cambio di
indirizzo delle sedi principali o secondarie degli enti, venga
effettuato sul sito internet www.commissio neadozioni.it della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) che al 31 dicembre di ogni anno sia pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la nuova edizione dell'albo.
Cosi' deciso in Roma, il 17 dicembre 2003
La presidente: Cavallo
Il coordinatore della segreteria tecnica: Vinci
Allegato A
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Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato