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Gazzetta Ufficiale N. 102 del 3 Maggio 2004

 

MINISTERO DELLA SALUTE - ORDINANZA 29 marzo 2004 Non idoneita' alla donazione di sangue di coloro che hanno
soggiornato nel Regno Unito.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e
successive modificazioni;
Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per
le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed i suoi
componenti;
Visto il decreto del Ministero della sanita' 26 gennaio 2001,
recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore
di sangue ed emocomponenti» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78
del 3 aprile 2001;
Considerata la situazione di potenziale pericolo per la salute
pubblica, determinatasi nei Paesi dell'Unione europea in relazione ai
casi di encefalopatia spongiforme bovina;
Considerato che, nonostante sia stata accertata alcuna diretta
correlazione fra donazione di sangue ed infezione da agenti
infettanti connessi alla nuova variante di malattia di
Creutzfeldt-Jakob (MCJ), e' ritenuta possibile la trasmissione di
variante di Creutzfeldt Jakob attraverso la trasfusione del sangue,
per cui in alcuni Paesi dell'Unione europea sono state adottate, in
via prudenziale, iniziative volte ad escludere dalla donazione di
sangue ed emocomponenti coloro che negli anni del 1980 al 1996 hanno
soggiornato nel Regno Unito per un periodo di tempo superiore a sei
mesi, anche non consecutivi;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale
nella riunione dell'11 febbraio 2004;
Ritenuta l'opportunita' di dichiarare, in via meramente cautelativa
ed in attesa delle decisioni che assumeranno in materia gli Organi
dell'Unione europea, non indonei alla donazione di sangue o di
emocomponenti coloro che hanno soggiornato, negli anni dal 1980 al
1996, nel Regno Unito per un periodo di tempo di oltre sei mesi,
anche non consecutivi;

Ordina:

Art. 1.

1. Coloro che negli anni dal 1980 al 1996 hanno soggiornato nel
Regno Unito, per un periodo di tempo di oltre sei mesi, anche non
consecutivi, sono da considerare non idonei alla donazione di sangue

o di emocomponenti, ai sensi degli articoli 6 e 9, del decreto
ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento
della idoneta' del donatore di sangue ed emocomponenti» e successive
modificazioni.
2. Sono altresi' esclusi dalla donazione coloro che sono stati
sottoposti a trasfusione allogenica di sangue o di emocomponenti nel
Regno Unito dal 1980.
3. La presente ordinanza sostituisce a tutti gli effetti la
precedente del 22 novembre 2000, da ritenersi pertanto abrogata, ed
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004
Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2004

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 340


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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