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Gazzetta Ufficiale N. 110 del 12 Maggio 2004

 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA SULLA MONTAGNA

DELIBERAZIONE 20 aprile 2004
Rettifica all'art. 4 del «Nuovo regolamento generale e conseguente trasformazione dell'INRM in Istituto nazionale per la montagna». (Deliberazione n. 161).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 che, tra l'altro, all'art. 8
riconosce agli enti e istituzioni nazionali di ricerca a carattere
non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e
contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, che ha istituito l'INRM, al
fine di coordinare e promuovere l'attivita' di studio e di ricerca
nel settore, in collaborazione con regioni, enti locali, istituti e
centri interessati europei ed internazionali;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 che, tra
l'altro, inserisce esplicitamente l'INRM tra gli enti di ricerca a
carattere non strumentale e lo dichiara disciplinato dalle richiamate
disposizioni di cui all'art. 8 della legge n. 168;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 72, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1999, n. 71, con il quale e'
stato adottato, in aderenza al disposto della citata legge n. 266, il
regolamento dell'INRM, al fine di consentire l'avvio concreto del
nuovo ente;
Visto il decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 convertito, con
modificazioni, nella legge 27 dicembre 2002, n. 284, che all'art.
6-bis ha dichiarato decaduti gli organi ordinari dell'Istituto, in
vista di un riordino dell'INRM finalizzato alla sua trasformazione in
Istituto nazionale della montagna (IMONT), da sottoporre alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MIUR;
Visto il decreto ministeriale IUR del 9 gennaio 2003, applicativo
del decreto-legge n. 236, con il quale sono stati soppressi gli
organi dell'INRM; e' stato nominato il commissario straordinario; e'
stato affidato a quest'ultimo il compito di elaborare e predisporre
una proposta di riordino dell'Istituto ed e' stata riconfermata, fino
a riordino avvenuto, la vigilanza in capo al MIUR;
Vista la deliberazione n. 144 del 5 marzo 2004 con la quale il
commissario straordinario ha formulato alle amministrazioni
interessate la proposta di riordino dell'Istituto, nella forma di uno
schema di nuovo regolamento;
Vista la deliberazione n. 146 del 17 marzo 2004 di approvazione e
adozione del nuovo regolamento e di trasformazione dell'INRM in
IMONT, nonche' la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 1° aprile 2004;
Tenuto conto di un mero errore materiale rilevato nell'art. 4 del
citato regolamento;

Delibera:

L'art. 4, comma 1 del regolamento generale dell'IMONT, di cui alla
precedente deliberazione n. 146 e' cosi' integrato:
1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 3 e di ogni
altra attivita' connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei
risultati della propria ricerca, l'IMONT, secondo criteri e modalita'
determinati con proprio regolamento, puo' stipulare accordi e
convenzioni; puo' altresi' partecipare o costituire consorzi,
fondazioni o societa' con soggetti pubblici o privati italiani o
stranieri previa autorizzazione delle autorita' amministrative di cui
all'art. 1, comma 2. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di
autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte delle autorita'
amministrative di cui all'art. 1, comma 2, l'autorizzazione si
intende concessa. L'IMONT puo' inoltre partecipare a centri di
ricerca internazionali in collaborazione con analoghe istituzioni
scientifiche di altri Paesi.

Roma, 20 aprile 2004

Il commissario straordinario: Morandi


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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