IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
in qualita' di autorita' di regolamentazione
del settore postale
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento
della qualita' del servizio;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha
trasposto nell'ordinamento italiano la predetta direttiva;
Visto il comma 1 dell'art. 2 del predetto decreto legislativo n.
261 del 1999, che ha individuato nel Ministero delle comunicazioni
l'Autorita' di regolamentazione del settore postale;
Visto il comma 1 dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo n.
261 del 1999, che fa obbligo all'Autorita' di regolamentazione di
determinare gli invii postali da includere nella riserva sulla base
della verifica degli oneri del servizio universale;
Vista la direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 giugno 2002 che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi
postali della Comunita';
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002/DGRQS/2914, con la
quale, in attesa del decreto legislativo di trasposizione, si da'
atto delle disposizioni «self executing» della nuova direttiva;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, della succitata
deliberazione, in base al quale si definisce il limite di prezzo
identificativo dell'area riservata con riferimento al prezzo
dell'invio della categoria di corrispondenza piu' rapida del primo
porto di peso;
Vista la propria deliberazione 18 dicembre 2002/DGRQS/2915, che ha
definito l'ambito della riserva postale per il mantenimento del
servizio universale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
18 dicembre 2002;
Vista la propria deliberazione in data 23 dicembre 2003, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre
2003, n. 301, con la quale sono state adottate le nuove tariffe dei
servizi postali riservati e i nuovi prezzi dei servizi postali
universali per l'interno e per l'estero relativi alle corrispondenze;
Considerato, in particolare, che, con l'entrata in vigore della
deliberazione di cui al punto precedente la tariffa degli invii di
corrispondenza della categoria piu' rapida del primo porto di peso
(20 grammi) si riduce da 0,62 Euro a 0,60 Euro;
Ritenuto necessario predisporre un adeguamento tecnico dell'ambito
della riserva in conseguenza dell'intervenuta riduzione della tariffa
degli invii di corrispondenza della categoria piu' rapida del primo
porto di peso;
Delibera:
Art. 1.
1. L'art. 2, comma 1, della deliberazione 18 dicembre 2002 e' cosi'
modificato:
«Ai fini del mantenimento del servizio universale, la riserva da
riconoscere alla societa' Poste italiane comprende la raccolta, il
trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di
corrispondenza interna e transfrontaliera, anche tramite consegna
espressa, il cui prezzo sia inferiore a Euro 1,80 ed il cui peso non
sia superiore a 100 grammi.».
2. Il restante contenuto della deliberazione 18 dicembre 2002 resta
invariato.
La presente deliberazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2004
Il Ministro: Gasparri
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato