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Gazzetta Ufficiale N. 17 del 22 Gennaio 2004

 

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n.9

Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali.


Capo I
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi
urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione italiana all'azione multilaterale per la
stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle
infrastrutture socioeconomiche di base, nonche' per la realizzazione
degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della
partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di emanare
disposizioni volte ad assicurare la continuazione della
partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo
sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1.
Missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla
missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq.
2. L'organizzazione della missione, il regime degli interventi, le
risorse umane e le dotazioni strumentali restano disciplinate
dall'articolo 2, comma 2, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e
dall'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
3. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 11.627.450.


Capo II
Proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali
Art. 2.
Termine relativo alla partecipazione militare italiana all'operazione
internazionale in Iraq

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
6, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, relativo alla
partecipazione di personale militare all'operazione internazionale in
Iraq.
2. Per la finalita' prevista dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 209.017.084.

Art. 3.
Termini relativi alla partecipazione militare italiana a operazioni
internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile alle seguenti
operazioni internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia e alla missione Over the Horizon Force
ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in
Albania;
g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea, (UNMEE).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile all'operazione
internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active Endeavour e
Resolute Behaviour a essa collegate.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione di personale militare e civile all'operazione
internazionale International Security Assistance Force-ISAF.
4. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
1, comma 5, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei
territori della ex Jugoslavia-EUMM.
5. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2-bis del decreto-1egge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la
partecipazione italiana ai processi di pace in corso per la Somalia
ed il Sudan.
6. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 292.919.802.

Art. 4.
Termini relativi alla partecipazione di personale delle Forze di
polizia a operazioni internazionali

1. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo alla
partecipazione del personale della Polizia di Stato alla missione
United Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2, comma 2, della legge 11 agosto 2003, n. 231, relativo allo
sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane
in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.
3. E' differito al 30 giugno 2004 il termine previsto dall'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM.
4. E' autorizzata fino al 30 giugno 2004, la partecipazione di
personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla
missione di polizia dell'Unione europea in Macedonia, denominata
EUPOL Proxima.
5. Per le finalita' previste dal presente articolo e' autorizzata
la spesa di euro 7.282.927.

Art. 5.
Rinvii normativi

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9, 13, 14, commi
1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 6.
Trattamento assicurativo

1. Al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato nell'ambito
della missione di cui all'articolo 1 per il servizio di protezione e
sicurezza alle dipendenze della delegazione diplomatica speciale e'
attribuito il trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Per la finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa di euro 9.257.

Art. 7.
Valutazione del servizio prestato in operazioni internazionali

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e
di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei
carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti
costituiti per lo svolgimento delle operazioni internazionali di cui
al presente decreto sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.

Art. 8.
Indennita' di missione

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla
data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale,
al personale appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2, 3,
commi 1, 2, 3, e 5, e 4, comma 1, e' corrisposta per tutta la durata
del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per
cento, detraendo eventuali indennita' e contributi corrisposti agli
interessati direttamente dagli organismi internazionali.
2. La misura dell'indennita' di cui al comma 1, per il personale
militare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 2 e 3,
commi 2 e 3, nonche' per il personale dell'Arma dei carabinieri in
servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in
Afghanistan, e' calcolata sul trattamento economico all'estero
previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta al personale che
partecipa alle missioni di cui all'articolo 3, comma 4, e 4, commi 3
e 4, nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il
personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui all'articolo 4,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge
8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale, di cui all'articolo 3
della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di
lungo servizio all'estero.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del
decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardanti la misura
dell'indennita' di missione da corrispondere al personale impiegato
nella missione di cui all'articolo 3, comma 4, si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2001. Per la finalita' di cui al presente
comma e' autorizzata la spesa di euro 752.060.

Art. 9.
Disposizioni in materia contabile

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento e di equipaggiamenti
individuali e si applicano entro il limite complessivo di euro
50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15.

Art. 10.
Compagnia di fanteria rumena

1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui all'articolo 3,
comma 1, la spesa di euro 714.816 per il sostegno logistico della
compagnia di fanteria rumena, di cui all'articolo 11 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 11.
Prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze armate albanesi

1. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza alle Forze
armate albanesi, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, e' autorizzata, fino al 31 dicembre 2004, la spesa di
euro 5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali e
l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione,
secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 giugno 1997, n. 174.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Ministero della difesa e'
autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti
e lavori da eseguire in economia.

Art. 12.
Disposizioni in materia penale

1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui agli
articoli 2 e 3, commi 2 e 3, si applicano il codice penale militare
di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o
iracheno, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti
alle missioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 2 e 3, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro
della difesa, per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale e' del
tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui ag1i
articoli 3, commi 1, 4, e 5, 4, commi 2, 3 e 4, si applicano il
codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere
a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Art. 13.
Richiami in servizio di personale dell'Arma dei carabinieri

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui
al presente decreto, al fine di garantire la funzionalita' e
l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', per l'anno
2004, fatto salvo il programma di arruolamento di carabinieri in
ferma quadriennale di cui all'articolo 21 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e all'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ed entro il limite di spesa di euro 23.150.063 per il medesimo anno,
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' essere richiamato ulteriore
personale dell'Arma dei carabinieri, compresi i carabinieri ausiliari
che al termine della ferma biennale sono risultati idonei ma non
prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in
ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma e' corrisposto
il trattamento economico pari a quello previsto per i volontari in
ferma breve e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte
nell'anno 2003 non inferiore ai sei mesi, durante il quale non hanno
demeritato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni.
2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede, per euro
13.975.837, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa recata, per l'anno 2004, dall'articolo 21 della legge
28 dicembre 2001, n. 448 e, per euro 9.174.226, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata, per
l'anno 2004, dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


Capo III
Disposizioni finali
Art. 14.
Disposizioni di convalida

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente
decreto, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
decreto stesso.

Art. 15.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento,
escluso l'articolo 13, pari complessivamente a euro 527.488.396,00
per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 8, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il Ministro dell'economia delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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