IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la situazione sanitaria in atto, relativa a talune
malattie trasmissibili emergenti, con particolare riferimento al
riacutizzarsi della SARS;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare idonei
interventi nei settori della prevenzione e del controllo di tali
malattie, nonche' della ricerca relativa alla genetica molecolare,
all'oncologia ed al bioterrorismo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Emergenze di salute pubblica ed istituzione di un Centro nazionale
per la prevenzione ed il controllo delle malattie.
1. E' istituito presso il Ministero della salute il Centro
nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con
analisi e gestione dei rischi, previamente quelli legati alle
malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, che opera in
coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con
l'Istituto superiore di sanita', con le universita', con gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di
assistenza e di ricerca pubbliche e private. Il Centro opera con
modalita' e in base a programmi annuali approvati con decreto del
Ministro della salute. Per l'attivita' e il funzionamento del Centro
e' autorizzata la spesa di 32.650.000 euro per l'anno 2004,
25.450.000 euro per l'anno 2005 e 31.900.000 euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 32.650.000 euro per l'anno 2004, in 25.450.000 euro
per l'anno 2005 ed in 31.900.000 euro per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute.
Art. 2.
Finanziamento della Fondazione Istituto nazionale di genetica
molecolare (INGM)
1. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione
Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM), con sede in Milano,
nonche' per il rimborso delle spese di costituzione della Fondazione
medesima di pertinenza dello Stato, e' autorizzata la spesa di
7.028.000 euro per l'anno 2004, 6.508.000 euro per l'anno 2005 e
6.702.000 euro per l'anno 2006, in base a un programma approvato con
decreto del Ministro della salute. La Fondazione presenta una
relazione annuale sull'attivita' svolta al Ministro della salute, che
la trasmette al Parlamento; presenta altresi', alla fine del triennio
2004-2006, al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento,
una relazione sui risultati conseguiti, sull'uso delle risorse
stanziate nel triennio e sulla trasferibilita' nel territorio e alle
strutture del Servizio sanitario nazionale dei risultati conseguiti.
2. E' autorizzata la spesa di euro 5 milioni per l'anno 2004 per
gli interventi di ristrutturazione degli edifici adibiti a sede della
Fondazione di cui al comma 1, nonche' per le attrezzature della
medesima, previa presentazione dei relativi progetti al Ministero
della salute.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, determinato
in complessivi 12.028.000 euro per l'anno 2004, in 6.508.000 euro per
l'anno 2005 ed in 6.702.000 euro per l'anno 2006, si provvede, quanto
a 7.028.000 di euro per l'anno 2004, a 6.508.000 di euro per l'anno
2005 ed a 6.702.000 di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute. Per gli ulteriori oneri di euro 5.000.000, concernenti l'anno
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base in conto capitale «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
Art. 3.
Progetti di ricerca di alta innovazione
1. Per procedere alla realizzazione di progetti di ricerca in
collaborazione con gli Stati Uniti d'America, relativi alla
acquisizione di conoscenze altamente innovative, al fine della tutela
della salute nei settori dell'oncologia, delle malattie rare e del
bioterrorismo, e' autorizzata la spesa di 12.945.000 euro per l'anno
2004, 12.585.000 euro per l'anno 2005 e 12.720.000 euro per l'anno
2006. Tali progetti saranno individuati con decreti del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 12.945.000 euro per l'anno 2004, in 12.585.000 euro
per l'anno 2005 e in 12.720.000 euro per l'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 21 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Sirchia, Ministro della salute
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato