IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visti gli articoli 3 e 4 del decreto legislativo Capo Provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modificazioni
dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante disposizioni
concernenti l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo, che individuano i lavoratori
obbligatoriamente iscritti all'Ente e, ai fini del finanziamento
delle prestazioni erogate dal predetto Ente, prevedono il versamento
di appositi contributi stabiliti in percentuale della retribuzione
percepita da ciascuno iscritto per le attivita' espletate;
Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto legislativo Capo
Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 che, fra le categorie
da iscrivere obbligatoriamente all'Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo, menziona i cantanti
lirici e di musica leggera;
Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420, recante norme in materia di
assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza
per i lavoratori dello spettacolo, che dispone che con decreto del
Ministro del lavoro, sentite le Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, possono essere stabilite, ai fini del calcolo dei
contributi, tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili per
particolari categorie di lavoratori dello spettacolo;
Visto l'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, che ha posto quale finalita' da perseguire
la riduzione del contenzioso contributivo riguardante le categorie di
cui al citato art. 3 del decreto legislativo Capo Provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, ivi compresa la categoria dei cantanti;
Rilevato che solo per alcune figure professionali, impegnate nelle
incisioni fonografiche per la produzione di dischi e di altri
supporti del suono, vengono fissate ad opera dei contratti collettivi
i compensi spettanti per lo svolgimento di tale attivita' e che,
invece, per la categoria dei cantanti, di cui all'elenco recato dal
decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.
708, ugualmente impegnata nelle predette incisioni, e' consolidata
l'assenza di una contrattazione collettiva di determinazione dei
compensi spettanti, con conseguente incertezza circa la base
contributiva da applicare;
Rilevato, inoltre, che e' diffusa la prassi di non determinare,
nemmeno a livello di pattuizioni individuali, compensi in relazione
alle attivita' prestate nelle sale di incisione dalla predetta
categoria di lavoratori, privilegiandosi in alternativa, nell'ambito
di rapporti comunque a titolo oneroso, forme di compensi di carattere
variabile a realizzazione procrastinata e comunque non collegati
direttamente alle attivita' prestate ai fini delle incisioni;
Considerato che, stante la situazione di fatto sopra illustrata,
risulta anche compromessa l'applicazione del meccanismo di cui
all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, in legge 7 dicembre 1989, n. 389, che consente di
individuare la base imponibile facendo riferimento alla retribuzione
prevista dal contratto collettivo ovvero da accordi o contratti
individuali qualora ne derivi una base imponibile di importo
superiore;
Considerato che solo la predeterminazione di compensi convenzionali
per la categoria dei cantanti puo' garantire certezza circa la base
su cui applicare i contributi per il finanziamento dell'assicurazione
sociale gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i lavoratori dello spettacolo, nonche' maggiore tempestivita' nel
pagamento e nella riscossione dei contributi, con conseguente
prevenzione del contenzioso;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla fissazione delle
retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti di cui
all'elenco recato dal decreto legislativo Capo Provvisorio dello
Stato 16 luglio 1947, n. 708, quale base imponibile su cui applicare
le aliquote contributive per la medesima categoria;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Retribuzioni convenzionali
1. A decorrere dall'anno 2004, ai fini dell'assolvimento degli
obblighi contributivi, le retribuzioni convenzionali da prendere a
base per il calcolo dei contributi, dovuti all'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, per la
categoria dei cantanti di cui all'elenco recato dal decreto
legislativo Capo Provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
relativamente alle attivita' prestate nelle sale di incisione, sono
stabilite nella misura risultante dall'unita tabella che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Verifica ed adeguamento periodico delle retribuzioni convenzionali
1. Dopo un biennio di applicazione, si procedera' alla verifica
dell'attuazione del presente decreto e all'adeguamento delle
retribuzioni fissate nella unita tabella.
2. L'adeguamento delle retribuzioni convenzionali sara'
successivamente effettuato a scadenze triennali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2003
Il Ministro: Maroni
TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LA
CATEGORIA DEI CANTANTI DI CUI ALL'ELENCO RECATO DALL'ART.3 DEL
DECRETO LEGISLATIVO C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708.
=====================================================================
| | | | | Contri-
| | | | | buzione
| | | | |sociale su
Numero | | | | Compenso | compenso
supporti | | | Compenso |convenzio- |convenzio-
fonogra- | | Maggiora- | orario | nale per | nale per
fici |Paga base |zioni paga | convenzio |brano (tre | brano
venduti | oraria |base oraria| -nale | ore) | (32,70%)
=====================================================================
1ª fascia:| | | | |
da 0 a | | | | |
30.000 | 43| 43| 86| 258| 84
---------------------------------------------------------------------
2ª fascia:| | | | |
da 30.001 | | | | |
a 60.000 | 43| 86| 129| 387| 127
---------------------------------------------------------------------
3ª fascia:| | | | |
da 60.001 | | | | |
a 200.000 | 43| 172| 215| 645| 211
---------------------------------------------------------------------
4ª fascia:| | | | |
da 200.001| | | | |
a 500.000 | 43| 344| 387| 1.161| 380
---------------------------------------------------------------------
5ª fascia:| | | | |
oltre | | | | |
500.000 | 43| 688| 731| 2.193| 717
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato