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Gazzetta Ufficiale N. 170 del 22 Luglio 2004

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 giugno 2004, n.182
Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31
dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante
«Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998,
n. 71, supplemento ordinario;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
2000/C 28/02 in G.U.C.E. 1° febbraio 2000 recante gli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;
Visto il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie
imprese, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
L 13 del 13 gennaio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, recante riordino dell'ISMEA e relativo statuto, ed in
particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Vista la comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale
di rischio;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 1299 del 28 aprile 2004;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita'
1. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte
delle imprese agricole e agroalimentari, il regime di aiuti di cui
all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
attuato, in conformita' alla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, dall'ISMEA
attraverso l'istituzione del «Fondo di investimento nel capitale di
rischio», di seguito denominato Fondo. Per la gestione del Fondo
l'ISMEA e' autorizzato a costituire un'apposita societa' di capitali,
anche nella forma di una societa' di gestione del risparmio, in
conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 33 e seguenti del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il Fondo ha lo scopo di supportare i programmi di investimento
di piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo ed
agroalimentare, con l'obiettivo di promuoverne la nascita e lo
sviluppo, e di favorire la creazione di nuova occupazione, attraverso
operazioni finanziarie finalizzate all'espansione dei mercati di
capitale di rischio.
3. Il Fondo effettua operazioni finanziarie in imprese che
presentano un quadro finanziario sano, un business plan con
potenzialita' di crescita, adeguati profili di rischio/rendimento,
management e personale impegnato con provata esperienza e capacita'
operative, nei limiti e per le tipologie di investimenti, secondo i
criteri e le modalita' indicati nella decisione della Commissione
europea di approvazione del regime di aiuti n. 729/A/2000.
4. Il Fondo non puo' effettuare operazioni finanziarie finalizzate
al consolidamento di passivita' onerose, nonche' quelle a favore di
imprese in difficolta' finanziaria come definite dalla Commissione
europea (comunicazione 1999/C 288/02).


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 66, comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e' il seguente:
«3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei
capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari,
con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' istituito un regime di aiuti
conformemente a quanto disposto dagli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura
nonche' dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235/03 del 23 maggio 2001, recante
aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C/235 del 21
agosto 2001. Per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
recante: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento
ordinario.
- La comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee 2000/C 28/02, recante «Orientamenti comunitari per
gli aiuti di Stato nel settore agricolo», e' pubblicata
nella G.U.C.E. del 1° febbraio 2000.
- Il «Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del
12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87
e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle
piccole medie imprese», pubblicato nella G.U.C.E. L 10 del
13 gennaio 2001.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200: «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione
del relativo statuto», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 122 del 28 maggio 2001, e' il seguente:
«1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle
politiche e dei programmi comunitari, nazionali e
regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione
negoziata, che investono il settore agricolo, delle
foreste, della pesca, dell'acquacoltura e
dell'alimentazione:
a)-b) (omissis);
c) svolge, nel rispetto della programmazione
regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5
marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' i compiti di organismo fondiario ai
sensi dell'art. 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153;
promuove e attua gli interventi di cui all'art. 4, commi 3,
4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228:
«Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a
norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n.
137.
- La comunicazione della Commissione delle Comunita'
europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante «Aiuti di
Stato e capitale di rischio», e' pubblicata nella G.U.C.E.
del 21 agosto 2001.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
legge 23 agosto 1988, n. 400: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre l988:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 66, comma 3 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Per la comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, si
rimanda alle note alle premesse.
- Il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.
Natura dell'intervento e soggetti beneficiari
1. Le operazioni finanziarie effettuate dal Fondo possono essere di
natura diretta ed indiretta.
2. Le operazioni finanziarie dirette sono rivolte agli imprenditori
di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonche' ai soggetti
organizzati in forma societaria operanti nel settore agroalimentare,
e consistono in:
a) assunzioni di partecipazione minoritarie;
b) prestiti partecipativi.
3. Le operazioni finanziarie indirette consistono nell'acquisizione
di quote di partecipazione minoritarie di altri fondi privati che
investono nel capitale di rischio delle imprese di cui al precedente
comma 2.

Art. 3.
Limite delle operazioni finanziarie dirette del Fondo
1. L'ammontare massimo delle operazioni finanziarie dirette del
Fondo sono stabilite:
A) nella fase di avviamento (start-up) di un'impresa:
a) fino a 600.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 450.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 300.000 euro nel caso di imprese residenti nei
restanti territori;
B) nelle altre fasi iniziali (early stages) di un'impresa:
a) fino a 1.000.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(a) del Trattato CE;
b) fino a 750.000 euro nel caso di imprese residenti nelle
regioni di cui all'articolo 87(3)(c) del Trattato CE;
c) fino a 500.000 euro nel caso di imprese residenti nei
restanti territori.
2. Il Fondo non puo' effettuare piu' di una operazione finanziaria
diretta nella stessa impresa.
3. Il Fondo non effettuera' operazioni finanziarie, qualora non
intervenga anche un investitore privato nella medesima impresa con un
apporto di capitali almeno pari al 30% delle effettive necessita'
dell'impresa, nel caso di imprese residenti nelle regioni di cui
all'articolo 87(3)(a)(c) del Trattato CE, e al 50% nelle altre zone.

Art. 4.
Condizioni delle operazioni finanziarie del Fondo
1. La partecipazione diretta del Fondo al capitale sociale delle
imprese beneficiarie avviene come socio di minoranza. Le assunzioni
di partecipazioni possono avvenire tramite sottoscrizione di nuove
quote o azioni del capitale sociale delle imprese beneficiarie.
2. Il Fondo partecipa alla ripartizione agli utili fino ad un
rendimento delle partecipazioni pari al tasso Interest Rate Swap
(IRS) a cinque anni aumentato di 200 punti base.
3. L'uscita dal capitale sociale dell'impresa beneficiaria della
partecipazione avviene tramite la vendita, a condizioni di mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti il capitale,
ad investitori terzi, a fornitori, alla stessa impresa o tramite
Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).
4. Il prestito partecipativo, di durata sette anni di cui due anni
di preammortamento, e' erogato in unica soluzione ed e' rimborsato
con rate semestrali. La remunerazione annua del prestito
partecipativo a carico dell'impresa beneficiaria e' cosi'
determinata:
a) il 50% del tasso e' pari al tasso IRS a cinque anni;
b) il restante 50% e' pari al 50% dell'utile netto dopo le
imposte;
c) comunque il tasso totale non potra' essere superiore al 4,50%
annuo.
5. Le assunzioni di partecipazioni indirette possono avvenire
tramite sottoscrizione di nuove quote o azioni minoritarie. In questo
caso, qualora il rendimento atteso risulti inferiore al tasso IRS a
cinque anni aumentato di 200 punti base, il Fondo puo' rinunciare
alla propria quota di rendimento al fine di garantire agli altri
investitori un rendimento pari al tasso IRS aumentato di 200 punti
base.
6. Nel caso delle assunzioni di partecipazioni indirette, l'uscita
del Fondo avviene tramite la vendita, alle condizioni di mercato,
delle azioni o quote di capitale agli altri partecipanti, ad
investitori terzi o tramite Offerta Iniziale a Pubblico (IPO).

Art. 5.
Relazione all'ISMEA
1. Gli amministratori responsabili del Fondo, ogni anno,
trasmettono all'ISMEA, insieme al bilancio della societa' di capitali
costituita ai sensi dell'articolo 1, anche una relazione che illustra
gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti.
2. Nel bilancio dell'esercizio dell'ISMEA, redatto ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 2001, un'apposita sezione e' dedicata alla illustrazione dei
risultati previsti ed ottenuti attraverso le iniziative di sostegno
all'accesso al mercato dei capitali disciplinate nel presente
regolamento.

Art. 6.
Disposizioni finali
1. In base a quanto disposto dall'articolo 66, comma 3, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, per gli interventi del Fondo e' destinata
la somma di 5 milioni di euro annui per il triennio 2003-2005.
2. Le spese di gestione non potranno essere superiori al 5% della
dotazione annuale del Fondo, mentre gli utili derivanti dalle
attivita' del Fondo sono ripartiti come segue:
a) una quota pari al 7,5% e' destinata alla societa' di gestione;
b) la restante parte e' destinata ad alimentare la dotazione del
Fondo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E 'fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

Roma, 22 giugno 2004

Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 129


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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