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Gazzetta Ufficiale N. 170 del 22 Luglio 2004

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 luglio 2004
Determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero della salute e relative modalita' di pagamento, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1994», ed, in particolare,
l'art. 47 che dispone in ordine alle procedure di certificazione e/o
attestazione finalizzate alla marcatura CE;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in
particolare, l'art. 25;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica alle attivita' effettuate dal
Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione degli
organismi che possono espletare le procedure di certificazione per
l'apposizione della marcatura CE; alla vigilanza sugli organismi
stessi; al rinnovo delle autorizzazioni degli organismi nonche'
all'effettuazione dei controlli sui prodotti soggetti alla marcatura
CE.

Art. 2.
Tariffe
1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste
dall'art. 1 sono a carico degli organismi richiedenti ai sensi
dell'art. 47, commi 2 e 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e gli
importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I al
presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all'Istituto
superiore di sanita'.

Art. 3.
Modalita' di pagamento
1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' richieste ai
sensi dell'art. 1 si effettua mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente
per territorio.
2. Nella causale del versamento occorre specificare:
il riferimento all'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
l'amministrazione che effettua la prestazione;
l'imputazione della somma al capo XX capitolo d'entrata 2230,
art. 9.
3. Il Ministero della salute inizia le attivita' finalizzate alla
designazione degli organismi subordinatamente all'avvenuto versamento
degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione della
attestazione di versamento, all'atto della richiesta.

Art. 4.
Utilizzo dei proventi
1. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'allegato I del
presente decreto sono versati all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute
sugli appositi capitoli destinati al funzionamento dei servizi
preposti per lo svolgimento delle attivita' di designazione degli
organismi e di vigilanza sugli stessi, per l'effettuazione dei
controlli sui prodotti, nonche' al Fondo di retribuzione di posizione
e di risultato per l'erogazione dei compensi dovuti al personale
dirigenziale e nel Fondo unico di amministrazione per quelli dovuti
al restante personale.

Art. 5.
Trattamento economico di missione
1. Al personale degli uffici preposti alle attivita' di cui
all'art. 1 spetta il trattamento economico di missione previsto dalla
normativa vigente.

Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione.

Roma, 14 luglio 2004

Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia
e delle finanze ad interim
Berlusconi

Allegato I


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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