IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cosi' come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n.
490, concernente la riforma della disciplina dei centri di assistenza
fiscale;
Visto l'art. 38, comma 1, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 4 dell'art.
34 dello stesso decreto, ai centri di assistenza fiscale spetta un
compenso a carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 12,91
per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale per le attivita' di cui al comma 2 dell'art.
37 dello stesso decreto, ai sostituti d'imposta spetta un compenso a
carico del bilancio dello Stato nella misura di Euro 10,33 per
ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa;
Visto l'art. 18, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, che prevede che il compenso di cui all'art.
38 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 venga corrisposto
in misura doppia per la predisposizione e l'elaborazione delle
dichiarazioni in forma congiunta;
Visto l'art. 38, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del
1997, in base al quale la misura dei compensi previsti nel medesimo
articolo va adeguata ogni anno, con l'applicazione di una percentuale
pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT rilevata
nell'anno precedente;
Visto il decreto interministeriale del 1° agosto 2001 con il quale
si e' proceduto ad adeguare i suddetti compensi spettanti ai centri
di assistenza fiscale, applicando la variazione percentuale
verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati tra l'anno 1999 e l'anno 2000 pari +2,6%,
elevandone la misura da L. 25.000 (Euro 12,91) a L. 25.650 (Euro
13,25) per ciascuna dichiarazione modello 730/2000 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da L. 20.000
(Euro 10,33) a L. 20.520 (Euro 10,60) per ciascuna dichiarazione
modello 730/2000 elaborata e trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art.
38;
Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le
politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 26 novembre 2002 con il quale si e' proceduto ad adeguare i
compensi spettanti ai citati centri di assistenza fiscale, applicando
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2000 e
l'anno 2001, pari al +2,7%, elevandone la misura da Euro 13,25 a Euro
13,61 per ciascuna dichiarazione modello 730/2001 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 10,60 a
Euro 10,89 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2001 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le
politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato del 24 giugno 2003 con il quale si e' proceduto ad adeguare i
compensi spettanti ai citati centri di assistenza fiscale, applicando
la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati tra l'anno 2001 e
l'anno 2002, pari al +2,7%, elevandone la misura da Euro 13,61 a Euro
13,98 per ciascuna dichiarazione modello 730/2002 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 1 del citato art. 38 e da Euro 10,89 a
Euro 11,18 per ciascuna dichiarazione, modello 730/2002 elaborata e
trasmessa ai sensi del comma 2 dell'art. 38;
Visto il decreto interdirigenziale dei capi del Dipartimento per le
politiche fiscali e del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato del
23 febbraio 2004, con il quale sono state stabilite le modalita' di
erogazione del compenso spettante ai centri di assistenza fiscale per
l'attivita' di assistenza fiscale svolta nell'anno 2003 e successivi;
Vista la nota del 16 febbraio 2004, n. 553, con la quale l'Istituto
nazionale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale
verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati nell'anno 2003 risulta pari al +2,5%;
Considerato che a norma dell'art. 38, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997, occorre adeguare alla variazione
percentuale del 2,5% la misura unitaria del compenso spettante ai
centri di assistenza fiscale e ai sostituti d'imposta per l'attivita'
prestata nell'anno 2003;
Vista la nota 10 luglio 2001, n. 3-7557, con la quale l'ufficio del
coordinamento legislativo-finanze ha osservato, tra l'altro, che il
presente atto consiste in un mero adeguamento statistico operato
sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato dalla legge
e che, pertanto, tale atto puo' essere ricondotto nell'area dei
provvedimenti di carattere gestionale;
Sentita l'Agenzia delle entrate;
Decreta:
Art. 1.
1. Il compenso di Euro 13,98 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai centri di
assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione modello 730/2003
elaborata e trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato
art. 38, a Euro 14,33.
2. Il compenso di Euro 11,18 spettante, ai sensi dell'art. 38,
comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti
d'imposta per ciascuna dichiarazione modello 730/2003 elaborata e
trasmessa, e' elevato, ai sensi del comma 3 del citato art. 38, a
Euro 11,46.
3. Per la predisposizione e l'elaborazione delle dichiarazioni di
cui ai commi 1 e 2 in forma congiunta il compenso e' determinato in
misura doppia.
Art. 2.
1. L'aumento risultante dall'applicazione dell'art. 1 e'
corrisposto ai centri di assistenza fiscale, sui compensi loro
spettanti, con le modalita' indicate nel decreto 13 dicembre 2002 del
capo del Dipartimento per le politiche fiscali di concerto con il
ragioniere generale dello Stato.
@2. I sostituti d'imposta applicano l'aumento, stabilito
dall'articolo precedente, sui compensi loro spettanti, con le
modalita' di cui al comma 2 dell'art. 38 del citato decreto
legislativo n. 241 del 1997.
3. I sostituti d'imposta che hanno gia' percepito il compenso per
l'attivita' prestata nell'anno 2003 effettuano una riduzione dei
versamenti delle ritenute fiscali, relative al mese di pubblicazione
del presente decreto, pari all'aumento stabilito dal precedente art.
1.
Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 maggio 2004
Il capo del Dipartimento
per le politiche fiscali
Manzitti
Il ragioniere generale dello Stato
Grilli
Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3
Economia e finanze, foglio n. 359
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato