IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 1° agosto 2003, relativo a criteri, modalita' e procedure per
l'attuazione dei contratti di filiera, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 226;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 3 febbraio 2004, di modifica del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali del 1° agosto 2003, relativo a
criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di
filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2004, n.
64;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
del 14 maggio 2004 recante modifiche delcitato decreto 1° agosto 2003
in relazione ai tempi necessari per l'istruttoria dei contratti di
filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2004, n.
138;
Ravvisata l'opportunita' di procedere alla ricognizione delle
risorse disponibili per l'attuazione dello strumento;
Considerata, altresi', la necessita' di concedere ai proponenti
tempi congrui per la predisposizione delle note informative
conseguenti agli atti istruttori, in relazione anche al
sopraggiungere del periodo estivo e della conseguente
indisponibilita' dei componenti della commissione di servizi;
Decreta:
Art. 1.
Le agevolazioni previste dal decreto 1° agosto 2003, relativo a
criteri, modalita' e procedure per l'attuazione dei contratti di
filiera, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2003,
n. 226, sono sospese a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La sospensione di cui al comma precedente non si applica alle
domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Le modalita', i termini e procedure per la presentazione delle
domande saranno disposti con successivo provvedimento che sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 2.
I termini di cui all'art. 7, comma 1, del decreto 1° agosto 2003,
come modificati dal decreto 14 maggio 2004, per la valutazione dei
piani progettuali presentati al Ministero delle politiche agricole e
forestali entro i termini previsti dall'art. 1 del presente decreto,
si intendono sospesi durante il periodo intercorrente tra il 2 agosto
2004 e l'11 settembre 2004, compresi nel computo. Tale periodo
pertanto non si calcola ai fini dei tempi richiesti per la
valutazione dei contratti di filiera.
Il presente decreto sara' inviato al competente organo di controllo
per la registrazione.
Roma, 12 luglio 2004
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2004
Ufficio di controllo Atti Ministeri, delle attivita' produttive
registro n. 4, foglio n. 134
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato