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Gazzetta Ufficiale N. 172 del 24 Luglio 2004

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 1 luglio 2004
Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, recante: «Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo umano».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella seduta odierna del 1° luglio 2004:
Vista la Direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990,
che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la
trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine
animale e la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per
animali di origine animale o a base di pesce, che modifica la
direttiva 90/425/CEE e istituisce il principio in base al quale tutti
i rifiuti di origine animale, indipendentemente dalla provenienza,
possono essere utilizzati per la produzione di materie prime per
mangimi dopo essere stati sottoposti a un trattamento adeguato;
Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio
dell'Unione europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottogruppi di origine animale non destinati al consumo
umano;
Visto il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante
«Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi
trasmissibili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2002
recante «Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali
ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute
umana e sanita' veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»;
Vista la proposta di Linee guida di cui all'oggetto, trasmessa
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome con
nota del 23 giugno 2003 con la richiesta di sancire sulle stesse un
accordo al fine di garantire sull'intero territorio nazionale
l'uniformita' applicativa del Regolamento CE/1774/2002;
Considerato che in sede tecnica il 29 settembre 2003 e' emersa
l'esigenza di ulteriori approfondimenti con i Ministeri interessati;
Considerato che, con nota del 13 aprile 2004 la Regione Veneto, a
nome del Coordinamento interregionale, ha trasmesso una nuova
proposta di accordo, che e' stata esaminata in sede tecnica il 25
maggio 2004 e che, nella stessa sede tecnica, il 14 giugno u.s. e'
stato concordato il testo definitivo dell'accordo in oggetto tra i
rappresentanti delle Regioni e del Ministero della salute, del
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e delle politiche
agricole e forestali;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa
Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso avviso
favorevole sull'accordo in oggetto;
Acquisito l'assenso del Governo, delle Regioni e delle province
Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

il seguente Accordo tra il Ministero della salute, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministro per le
politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano nei termini sotto indicati:

Art. 1.

Modalita' di emanazione dei provvedimenti autorizzativi da adottarsi
in conformita' al regolamento

1. Gli impianti che intendono esercitare le attivita' previste
dagli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23 del Regolamento
CE/1774/2002 devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi
degli stessi articoli del Regolamento alla Regione o alla Provincia
Autonoma, secondo le disposizioni procedurali emanate dalle stesse.
2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento
CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e
Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della salute.
3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'art. 6
del richiamato Regolamento che producono proteine animali trasformate
destinabili ad utilizzi diversificati (alimenti per animali da
compagnia, fertilizzanti), non necessitano di riconoscimenti
aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province Autonome, a
condizione che la metodica di produzione sia compatibile con lo
specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento
1774/2002.
4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal
2 al 7, previsti dall'allegato V capitolo III del Regolamento in
esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte
nell'allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati
conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla
convalida, occorre che il Servizio veterinario dell'ASL competente
acquisisca da parte del titolare dell'impianto una dichiarazione
attestante il metodo di trasformazione cui vengono sottoposti i
materiali, con esplicito riferimento alle tipologie previste al
capitolo III dell'allegato V del Regolamento CE/1774/2002.
5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di
trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi
a quanto previsto nell'allegato V, capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in
caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto gia' disposto
dal Ministero della salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n.
4.

Art. 2.

Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio

1. Il materiale specifico a rischio di cui all'art. 4 del
regolamento in esame (MSR), ad esclusione dell'intero corpo degli
animali morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di
qualunque eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca
o didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la
rimozione, mediante un colorante o marcatore che consenta
l'individuazione di detto materiale fino alla sua trasformazione o
distruzione.
2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'art. 4 del
Regolamento e dal decreto del Ministero della salute 16 ottobre 2003,
deve essere stoccato separatamente, oltre che da qualsiasi altro
prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e 3, in contenitori
identificati mediante una targhetta recante la dicitura «Materiale
specifico a rischio - Categoria 1» sui quali, trasversalmente ad uno
dei lati lunghi, deve essere apposta una striscia inamovibile di
colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da
renderla evidente.
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e
distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico
registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal servizio
veterinario dell'azienda sanitaria locale competente, sul quale deve
essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il quantitativo
del materiale rimosso, movimentato, trattato e distrutto, unitamente
ai dati identificativi delle strutture di provenienza e di
destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il registro di cui
all'art. 17 del regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298,
opportunamente integrato.
4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal
punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento
commerciale di trasporto previsto per il materiale di categoria 1.
Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve
essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori
di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in
conformita' alle disposizioni vigenti.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del
materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del
documento commerciale di trasporto allo stabilimento da cui proveniva
il materiale, con la dichiarazione dell'avvenuta ricezione,
sottoscritta dal titolare dell'impianto di ricevimento o da altra
persona all'uopo delegata. Il veterinario ufficiale incaricato della
vigilanza sullo stabilimento di provenienza del materiale specifico a
rischio, verifica la correttezza di tale procedura e in caso di
mancato rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo
stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i
conseguenti provvedimenti.
6. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche,
nella raccolta e stoccaggio del materiale specifico a rischio, le
regioni e le province autonome possono autorizzare uno o piu'
contenitori dislocati sul territorio, a condizione che la
conservazione del materiale specifico a rischio avvenga mediante
l'impiego del freddo.

Art. 3.

Modalita' di individuazione delle attivita' non soggette a
riconoscimento

Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento:
1) gli stabilimenti che producono biomateriali o dispositivi
medici, in quanto gia' in possesso di specifiche autorizzazioni
previste dalla norma di riferimento di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il rilascio, da parte
dell'autorita' competente regionale, di nulla osta all'utilizzo di
sottoprodotti di origine animale.

Art. 4.

Modalita' di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano
asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti,
compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e
pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in
contenitori, per la conservazione mediante l'impiego del freddo; i
contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla
tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di
una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una
lunghezza tale da renderla evidente di colore rosso per i materiali
di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i
materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il
materiale specifico a rischio.
2. L'attivita' di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di
categoria 1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li
hanno prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi
del Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non
rientrano nell'allegato III, capitolo II, lettere a) e b) del
Regolamento in questione.

Art. 5.

Modalita' di rilascio delle autorizzazioni dei veicoli e dei
contenitori per il trasporto

1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei
sottoprodotti non trasformati, devono essere autorizzati e registrati
dal servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente
che detiene l'elenco dei trasportatori autorizzati.
2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati
alla distruzione devono essere registrati dal servizio veterinario
della azienda sanitaria locale competente e devono essere conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento. Gli estremi della registrazione
sono riportati su una specifica attestazione, rilasciata al
trasportatore dal servizio veterinario.
3. La azienda sanitaria locale competente a ricevere la domanda di
autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo e' quella del
comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di
persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una
societa', la A.S.L. competente e' quella del comune in cui la
suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra
proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione,
locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o di impianto di
transito, competente al rilascio dell'autorizzazione e' la A.S.L. del
comune in cui i suddetti sono ubicati. L'atto autorizzativo deve
contenere anche i dati relativi alla sede del Registro di cui
all'art. 9 del Regolamento comunicati dal richiedente.
4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di
trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di
attestazione (allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di
avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore
dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.
5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi
utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere
effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso
altre strutture od impianti autorizzati dal servizio veterinario e
l'evento attestato come al comma 4.

Art. 6.

Modalita' di identificazione dei veicoli e dei contenitori

1. I veicoli e i contenitori, di cui all'allegato II, capo II
autorizzati al trasporto dei sottoprodotti non trasformati devono
essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro
materiale idoneo, riportante l'indicazione della regione,
dell'azienda sanitaria locale di competenza ed il numero a ciascuno
assegnato dalla stessa azienda sanitaria locale sulla base
dell'ordine di registrazione.
2. Sui veicoli e contenitori di cui all'allegato II, capitolo 1,
punto 2 deve essere apposta una etichetta, inamovibile per i
sottoprodotti freschi, che indichi:
2.1.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure,
in caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di
origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati,
inoltre:
2.1.2. in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non
destinato al consumo umano» - e, se destinati a tali usi, le
diciture: «Destinato alla produzione di pet-foods» - «Destinato alla
produzione esclusiva di fertilizzanti» (nel caso di prodotti
trasformati);
2.1.3. in caso di materiali di categoria 2, diversi dallo
stallatico e dal contenuto del tubo digerente e di prodotti
trasformati da essi derivati, la dicitura «Non destinato al consumo
animale» - e se del caso, «Destinato alla produzione esclusiva di
fertilizzanti». Tuttavia, quando i materiali di categoria 2 sono
destinati all'alimentazione degli animali indicati nell'art. 23,
paragrafo 2, lettera c) del regolamento alle condizioni previste in
tale articolo, l'etichetta indichera' invece «Per l'alimentazione di
...» con il nome delle specie degli animali alla cui alimentazione i
materiali sono destinati cosi' come previsto dal Regolamento
CE/808/2003 della Commissione;
2.1.4. in caso di materiali di categoria 1 e di prodotti
trasformati da essi derivati, la dicitura «Destinato solo
all'eliminazione»;
2.1.5. in caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente,
la dicitura «Stallatico» cosi' come previsto dal Regolamento
CE/808/2003 della Commissione.
2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i
materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di
categoria 2 e di colore rosso per i materiali di categoria 1.
2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione
dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50\times 35; negli
altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20\times cm
30. Le dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere
inferiori a cm 5.

Art. 7.

Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori

1. Le regioni e le province autonome rilasciano una autorizzazione
sanitaria di durata biennale e in fase di rinnovo gli automezzi ed i
contenitori dovranno essere sottoposti alla verifica del mantenimento
del possesso dei requisiti di idoneita' (di cui allegato II, capitolo
II, paragrafo 1 del Regolamento) da parte del servizio veterinario
della azienda sanitaria locale di competenza.

Art. 8.

Disposizioni per evitare le contaminazioni crociate

Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il
trasporto ai sensi dell'allegato II, capitolo II, si formulano le
seguenti indicazioni:
1) gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di
origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di
animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione
animale;
2) gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti
trasformati di categoria 3 non possono trasportare materie prime o
prodotti destinati all'alimentazione umana;
3) i materiali di categoria 3 non possono essere trasportati sul
medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre
categorie, ancorche' in contenitori separati;
4) le regioni e province autonome per accertate esigenze locali,
e su proposta del servizio veterinario dell'ASL competente, possono
approvare richieste di autorizzazione in deroga al comma precedente.
Il servizio veterinario valutera' il protocollo operativo in cui sono
fissate le modalita' di gestione del trasporto e predisporra' quello
relativo alle proprie procedure di controllo;
5) l'impianto di transito di categoria 3 svolge le attivita'
inerenti il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di
categoria 3. In particolare, la separazione deve essere totale dal
momento della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata
e l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la «contaminazione
crociata» con materiale di categoria 1 o 2.

Art. 9.

Documento commerciale

1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i
prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento
commerciale contenente le indicazioni di cui all'allegato II,
capitolo III del Regolamento 1774/2002, riportate nei fac-simile
allegati (allegati 2, 3, 4 e 4-bis), rispettivamente di colore rosso,
giallo e verde o con bordatura del medesimo colore.
2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo
stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovra'
conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il
trasportatore.
3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e
dal trasportatore.

Art. 10.

Registri

1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti
di origine animale devono tenere il registro delle partite di cui
all'art. 9 del Regolamento 1774/2002.
2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla
prima e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'ASL
di competenza. Le stesse indicazioni valgono nel caso in cui il
registro sia informatizzato e la stampa avvenga su modulo continuo.
Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina deve essere timbrata
e numerata prima di essere stampata. Ai fini degli adempimenti
previsti dall'art. 2, comma 3 del presente accordo puo' essere
utilizzato il registro di cui all'art. 9 del Regolamento con le
opportune integrazioni.
3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che
garantisca la tracciabilita' di ciascuna partita spedita.
4. La compilazione del registro dovra' essere effettuata entro
dieci giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovra'
avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si
indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non e'
prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente
la conservazione dei documenti commerciali:
5.1. il trasportatore, nel caso in cui coincida con il
destinatario;
5.2. il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per
tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico
proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che
5.2.1. il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
5.2.2. il proponente detenga il registro;
5.2.3. il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per
iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto,
su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto
cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore
mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
5.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore
occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la
produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto
che si ripete periodicamente;
5.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di
sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore
o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per
tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al
minuto;
5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
5.4.3. il destinatario detenga il registro;
5.4.4. il destinatario abbia dichiarato al produttore, per
iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto,
su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto
cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore,
completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
5.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e'
soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la
movimentazione degli animali;
5.6. l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarita' e
ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si
configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito
temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento
funzionale, a condizione che:
5.6.1. lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e,
di tale eventualita', ne faccia comunicazione scritta all'ASL
competente sull'impianto di transito;
5.6.2. il registro sia siglato dall'ASL competente
sull'impianto di trasformazione;
5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta
degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del
registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito,
completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
5.6.4. lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto
di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro
aggiornato.

Art. 11.

Coordinamento con la disciplina di riferimento in materia ambientale

1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto
previsto dal comma 4 dell'art. 7 del Regolamento stesso, con la
disciplina dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, al momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale
agli impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche,
ai sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso
Regolamento CE/1774/2002.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di categoria 1 e 2,
sia freschi che trasformati, non e' ammesso, ai sensi del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva
1999/31.
3. Fino al 31 dicembre 2005 il materiale di cui all'art. 6, comma
1, lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con
materiali di categoria 1 e 2 o con altri materiali di categoria 3, ad
eccezione dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento
CE/813/2003, puo' essere smaltito in discarica. Si intendono
ricompresi tra questi materiali i prodotti alimentari, in origine
confezionati, non piu' destinati all'alimentazione umana (scaduti,
con TMC superato e quelli che hanno subito un'interruzione della
catena del freddo ecc.).

Art. 12.

Modalita' di smaltimento dei materiali di categoria 1, 2 e 3

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di categoria
1 e di categoria 2, avviene, in impianti di incenerimento secondo le
seguenti modalita':
1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della
normativa ambientale;
1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del
Regolamento 1774/2002/CE dall'autorita' sanitaria, quando il
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di
origine animale.
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di
categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti
modalita':
2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della
normativa ambientale;
2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del
Regolamento 1774/2002/CE dall'autorita' sanitaria, quando il
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di
origine animale.
3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine
animale delle categorie 1, 2 e 3, puo' essere incenerito e
coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa
ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero
energetico anche in procedura semplificata in base all'ordinanza
ministeriale 30 marzo 2001.
4. Il materiale di categoria 3, sottoposto a trasformazione in un
impianto riconosciuto a norma dell'art. 13 del Regolamento 1774/2002,
ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 1774/2002, quando smaltito in
una discarica, e' accettato in discarica per non pericolosi, in
conformita' al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con il
codice CER 02 02 03.
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in
applicazione del decreto del Ministro della sanita' di concerto con
il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001.
6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi
commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di
produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione
dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come
rifiuti urbani.

Art. 13.

Impianti esclusi dall'applicazione del regolamento 1774/2002

1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorita'
sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati
dalla normativa ambientale ritenuta esaustiva, i seguenti impianti:
a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente
sottoprodotti di origine animale;
b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti
trasformati;
c) impianti di discarica;
d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina
e ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che
effettuano tragitti internazionali normati dal decreto 22 maggio
2001, siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati
come materie prime;
e) impianti di biogas e compostaggio, in conformita' a quanto
previsto dall'allegato VI, capitolo II, punto 14 del Regolamento CE
1774/2002, come modificato dal Regolamento (CE) 808/2003, qualora lo
stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo,
il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale
trattati;
f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non
previsti dal Regolamento CE n. 1774/2002.

Art. 14.

Attivita', utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e
prodotti trasformati

1. L'attivita' di trasformazione di sottoprodotti di origine
animale annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti
alimentari destinati all'alimentazione umana, non necessita di
separazione fisica degli impianti, a condizione che non si registrino
interferenze igienico-sanitarie negative sulle attivita' svolte e che
vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:
1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei
sottoprodotti deve essere unidirezionale;
1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di
trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello
stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati
all'uomo;
1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di
origine animale provenienti da altri stabilimenti;
1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale
che opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di
alimenti destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli
spostamenti, attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento
di produzione/trasformazione alimenti.
2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:
2.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di
applicazione del regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinate
al consumo umano per motivi commerciali o quando derivano da animali
giudicati non idonei al consumo umano. Le pelli derivate da animali
che al macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post
mortem possono essere considerate materie prime per la produzione di
gelatine o collagene, rispettivamente ai sensi delle decisioni CE
1999/724 e 2003/721, a cui si deve fare riferimento per la
conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale
deposito temporaneo;
2.2. le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al
consumo umano, devono essere:
2.2.1. identificate in modo chiaro immediatamente al termine
della seduta di macellazione e depositate separatamente in
contenitori specifici in base alla categoria (categoria 1 o categoria
3);
2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di
sottoprodotti;
2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di trasporto
previsto per i materiali di categoria 1 o 3;
2.2.4. trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo
umano in contenitori o veicoli autorizzati ed identificati;
2.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve
predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di
ogni seduta di macellazione, la tracciabilita' ai fini
dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine;
2.4. il macello che non e' in grado di dimostrare e garantire una
corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di
gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto
come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilita'
di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo;
2.5. solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per
l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine, potranno
rilasciare le certificazioni previste dalle decisioni 1999/724 e
2003/42;
2.6 si puo' consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o
contenitori autorizzati ai sensi del Regolamento CE/1774/2002, di
pelli idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria
3, a condizione che:
2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati, e comunque
in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse
normative possano essere mescolate;
2.6.2. le pelli siano accompagnate dai documenti delle
rispettive normative di riferimento;
2.7. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla
produzione di gelatine alimentari e' soggetto esclusivamente al
nulla-osta rilasciato dal servizio veterinario ai sensi della
decisione CE/1999/724;
2.8. nella stessa struttura di transito, fatta salva la
separazione fisica e gestionale dei depositi, puo' essere tuttavia
anche autorizzato un impianto di transito di categoria 3, per lo
stoccaggio di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del
Regolamento CE/1774/2002.
3. I prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 2 e 3
possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti,
ai sensi dell'art. 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002, alle
seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:
3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a
tale scopo ovvero in impianti di trasformazione di categoria 2 o di
categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se
derivati da materiali di categoria 2;
3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione
da 1 a 5 o 7 se derivati da materiali di categoria 3;
3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che
detengono animali da allevamento se non preventivamente miscelati con
altri fertilizzanti;
3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle
confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni
previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture:
«non destinato al consumo animale» - «destinato alla produzione
esclusiva di fertilizzanti», e sul documento commerciale venga
indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
4.1. destinati alla produzione di composto di biogas secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi
dell'art. 15;
4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per
la produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di
stallatico trasformato;
4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la
dicitura «stallatico», come previsto dal Regolamento CE/808/2003
della Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti
4.1 e 4.2;
4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in
concimaia, senza trasformazione in impianti riconosciuti;
4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni
agricoli ed in tale caso:
4.5.1. la maturazione puo' avvenire presso la concimaia del
macello (se esistente) ovvero presso la concimaia dell'azienda
agricola che si e' incaricata del ritiro;
4.5.2. non si rende necessaria l'annotazione nel registro delle
partite spedite;
4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li
trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria ne'
dell'identificazione specifica ne' del documento commerciale previsto
dal Regolamento CE/1774/2002.

Art. 15.

Criteri relativi all'attuazione delle deroghe previste dall'art. 23
del Regolamento

1. In attuazione dell'art. 23, punto 1, del Regolamento
CE/1774/2002, sotto la supervisione e lo stretto controllo delle
regioni e delle province autonome, e' possibile autorizzare:
1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini
diagnostici, didattici e di ricerca;
1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attivita' di
tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma
dell'art. 18 del Regolamento CE/1774/2002.
2. In attuazione 23, punto 2, del Regolamento CE/1774/2002, sotto
la supervisione e lo stretto controllo delle regioni e delle province
autonome, e' possibile autorizzare l'alimentazione di animali da
giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e uccelli da
preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la cui carne non
e' destinata al consumo umano, di cani allevati in mute o in canili
riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati come esche da
pesca, mediante:
2.1. l'utilizzo di materiali di categoria 2, purche' non
provengano da animali abbattuti o morti a seguito dalla presenza,
sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli
animali;
2.2. l'utilizzo di materiali di categoria 3 di cui all'art. 6,
paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'art. 22, all'art.
6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento CE/1774/2002.
3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto
delle norme di cui all'allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e
delle seguenti condizioni:
3.1. l'«utente», destinatario dei materiali, deve presentare
richiesta di nulla osta alla regione o provincia autonoma, per il
tramite del servizio veterinario territorialmente competente,
specificando almeno:
3.1.1. gli animali utilizzatori;
3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo dei sottoprodotti;
3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalita' di
approvvigionamento;
3.1.4. le indicazioni relative al successivo smaltimento di
eventuale materiale residuo;
3.2. il servizio veterinario, dopo avere effettuato le verifiche
necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza,
alla regione o provincia autonoma, che provvede al rilascio del nulla
osta.
4. Fermo restando l'obbligo di riconoscimento dei «centri di
raccolta», le regioni e le province autonome comunicano annualmente
al Ministero della salute l'elenco degli «utenti» di cui al punto 2.

Art. 16.

Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

1. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento CE/1774/2002 e' consentito il sotterramento di animali da
compagnia di proprieta' (esclusi gli equini), in terreni di privati
cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato
escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva
trasmissibile agli uomini ed animali.
2. In attuazione dell'art. 24, paragrafo 1, lettera b) del
Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti
mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di
origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le
modalita' disposte dal Regolamento CE/811/2003:
2.1. si considerano «zone isolate» quei luoghi cosi' come
definiti dal Regolamento al punto 49 dell'allegato I del Regolamento
o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati alla raccolta
dei sottoprodotti di origine animale, individuati di volta in volta
dall'autorita' sanitaria competente che ne dovra' dare comunicazione
alla regione o provincia autonoma.
3. Le regioni e le province autonome si impegnano a comunicare al
Ministero della salute le zone individuate quali «isolate» e le
relative motivazioni.
Roma, 1° luglio 2004

Il Presidente: La Loggia


Il segretario: Carpino

Allegati 1, 2, 3, 4, 4-bis


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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