IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto l'art. 5 della legge
del 14 febbraio 2003, n. 30, nella parte
in cui delega il Governo a disciplinare la certificazione dei
contratti di lavoro stipulati dalle parti;
Visto il decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276, che,
nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 14
febbraio 2003, dispone all'art. 76, comma 2, che il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, istituisca presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali apposito albo per
la registrazione delle Commissioni di certificazione istituite presso
le universita', pubbliche e private, comprese le fondazioni
universitarie, abilitate alla certificazione ai sensi del comma 1
dello stesso articolo;
Decreta:
Art. 1.
Istituzione dell'albo delle commissioni di certificazione
universitarie
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
istituito, ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo del
10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato: «decreto
legislativo», l'albo informatico delle commissioni di certificazione
istituite presso le universita', statali e non statali, legalmente
riconosciute e autorizzate al rilascio di titoli aventi valore
legale, comprese le fondazioni universitarie. Il predetto albo e'
affidato alla responsabilita' del direttore generale della direzione
generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
2. L'iscrizione all'albo delle Commissioni di certificazione
universitarie e' subordinata alla verifica della sussistenza dei
requisiti di cui all'art. 76, commi 1 e 2, del decreto legislativo e
del presente decreto.
Art. 2.
Tenuta dell'albo
1. La direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro,
di seguito denominata: «direzione», provvede alla tenuta dell'albo,
alla acquisizione delle domande di iscrizione e della documentazione
prescritta e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione
all'albo.
Art. 3.
Iscrizione all'albo
1. L'iscrizione all'albo avviene previa presentazione della
richiesta mediante lettera raccomandata, corredata da un floppy-disk
nel quale e' riprodotta tutta la documentazione. La richiesta di
iscrizione deve essere sottoscritta dal presidente della commissione.
La registrazione e' effettuata a cura della direzione a seguito della
verifica della documentazione prodotta, decorsi trenta giorni dal
ricevimento della domanda.
2. Ai fini della iscrizione nell'albo i soggetti interessati
predispongono un documento analitico dal quale si evincono la
composizione della commissione di certificazione, nonche' eventuali
convenzioni con gli altri soggetti abilitati alla certificazione ai
sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo.
3. Entro cinque giorni dal ricevimento della domanda la direzione
comunica al soggetto richiedente, anche mediante posta elettronica,
il tipo di studi ed elaborati specifici necessari ai fini della
iscrizione, in modo da definire indici e criteri di qualificazione
dei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto
legislativo.
4. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'albo, le
commissioni di certificazione sono tenute ad inviare alla direzione,
ogni sei mesi, una relazione sulla attivita' di certificazione
svolta, sulle eventuali modificazioni nella struttura organizzativa,
nonche', su richiesta della direzione entro quindici giorni
dall'inizio del semestre di riferimento, ulteriori studi ed elaborati
specifici relativi a indici e criteri di qualificazione dei contratti
di lavoro ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo.
Art. 4.
Codici di buone pratiche
1. La direzione detiene e cataloga gli studi e gli elaborati
prodotti ai sensi dell'art. 3, garantendone l'accessibilita' per
motivi di studio e ricerca agli interessati. I predetti studi ed
elaborati sono utilizzati anche ai fini della definizione di codici
di buone pratiche e indici presuntivi ai sensi degli articoli 78,
comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca
Moratti
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 77
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato