IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale;
Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che
stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con
compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e
all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota
dell'addizionale regionale all'IRPEF;
Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che
prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a
statuto ordinario all'I.V.A.;
Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2, che stabilisce che
la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e' rideterminata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il
Ministro della sanita' (ora Ministro della salute);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
7 maggio 2004 con il quale, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del
predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si e' provveduto a
fissare per il 2002 la compartecipazione regionale all'I.V.A, nella
misura del 37,39 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato
nel 2000, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale
e delle risorse UE;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione della
compartecipazione all'I.V.A. per l'anno 2000, rinviando ad un
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri lo
sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al
riadeguamento delle aliquote cosi' come previsto dal citato art. 2,
comma 4:
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che
istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per
le assegnazioni alle regioni;
Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a
livello regionale per gli anni 1998, 1999 e 2000, consumi la cui
media utilizzata come indicatore di base imponibile per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;
Vista la mancata intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
Vista la richiesta in data 15 gennaio 2004 del Presidente della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Ritenuta la necessita di evitare criticita' finanziarie nei
confronti delle regioni a statuto ordinario;
Vista la deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri del
14 maggio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
il Ministro della salute;
Decreta:
Art. 1.
Quota di compartecipazione all'I.V.A.
Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione di cui
al comma 4, lettera a), dell'art. 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite nelle misure
indicate nella tabella A, facente parte integrante del presente
decreto.
Art. 2.
Quota di concorso alla solidarieta' interregionale
Le quote di concorso alla solidarieta' interregionale, di cui al
comma 4, lettera b), dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna regione,
sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto
legislativo, nelle misure indicate nella tabella B, facente parte
integrante del presente decreto.
Art. 3.
Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale
Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di
cui al comma 4, lettera c), dell'art. 2 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2002 sono stabilite per ciascuna
regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del
medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C,
facente parte integrante del presente decreto.
Art. 4.
Somme da erogare alle regioni
Le somme da erogare a ciascuna regione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4, lettera d),
dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono
stabilite nell'ammontare complessivo di Euro 30.790,31 milioni per
l'anno 2002 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D,
facente parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in base
alle vigenti norme e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2004
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 241
Tabelle
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ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato