IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, come modificato dalla legge 2 dicembre 2000, n. 360;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001 ed in particolare le
previsioni contenute nel Capo II riguardanti la disciplina della
dirigenza e del relativo trattamento economico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata
legge n. 70/1975, con il quale l'Associazione italiana della Croce
Rossa e' stata classificata tra gli enti di notevole rilievo;
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio
2002, n. 208, e successive modificazioni, di approvazione dello
statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
28 ottobre 2002 con il quale e' stato disposto il commissariamento
dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato
15 ottobre 2003 che conferma il commissariamento dell'Associazione
italiana della Croce Rossa;
Vista la nota n. I.4.d.a.l.2/1 - 2179 del 1° marzo 2004 del
Ministero della salute, amministrazione vigilante sull'Associazione
della Croce Rossa Italiana, nella quale viene richiesta, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, la
riclassificazione dell'ente tra gli enti di alto rilievo di cui al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre
1975;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002 con il quale il Ministro per la funzione pubblica e'
stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni in materia di attuazione
della legge 20 marzo 1975, n. 70;
Considerato che, nella predetta nota del Ministero della salute,
viene evidenziata la complessita' dei compiti istituzionali svolti
dall'Ente stesso sia in campo nazionale, con i servizi di assistenza
socio-sanitaria e di pronto soccorso nonche' con gli interventi di
emergenza quale partner privilegiato della protezione civile; sia in
campo internazionale con gli interventi a favore delle popolazioni
straniere come l'attuale progetto in Iraq che ha gia' visto la
realizzazione da parte della Croce Rossa Italiana dell'ospedale di
Baghdad ed in Iran con gli interventi post terremoto;
Considerato che per governare la nuova realta' come delineata e per
consentire il perseguimento dei fini istituzionali nel raggiungimento
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicita' e'
necessaria una organizzazione della struttura della Croce Rossa
Italiana che garantisca le conseguenti determinazioni operative e
gestionali;
Rilevato che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera a) della
predetta legge n. 70/1975, si e' assistito ad una modificazione della
struttura dell'ente sul territorio con la previsione, rispetto al
passato, dei comitati regionali e dei comitati locali, con rispettive
autonomie, determinando altresi', rispetto alla vecchia struttura,
una implementazione di n. 19 comitati regionali e oltre 500 comitati
locali, fino ad arrivare alla attuale struttura articolata in un
comitato centrale, 19 comitati regionali, 104 comitati provinciali,
1032 comitati locali e delegazioni comunali, centri operativi di
emergenza, centri di accoglienza profughi, posti fissi di pronto
soccorso e, inoltre, che in campo internazionale, con i progetti di
cooperazione internazionale, la CRI e' attualmente presente in oltre
20 Paesi nel mondo tra cui America Latina, Turchia, Rwanda, Eritrea,
Paesi della ex Jugoslavia, India, Mauritania ed in diversi altri
Paesi, in collaborazione con il Ministero affari esteri, l'Unione
europea e gli organismi internazionali di Croce Rossa;
Rilevato, inoltre che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera b)
della predetta legge n. 70/1975 la Croce Rossa italiana, a seguito
dall'implementazione delle attivita' convenzionali, ha visto crescere
il bisogno di personale qualificato, passando da una presenza
organica di n. 1468 dipendenti di ruolo, circa mille unita' di
personale civile e militare a termine e oltre 1000 unita' di
personale militare richiamato annualmente, all'attuale situazione che
prevede operare n. 1784 unita' di personale civile di ruolo, n. 917
unita' di personale militare continuativo, n. 1852 unita' di
personale civile e militare a termine, oltre ai circa 2000 obiettori
di coscienza e circa 200.000 volontari iscritti nelle sei componenti
volontaristiche e che opera ora con un flusso finanziario per l'anno
2002 di circa 320 milioni di euro annui gestendo un patrimonio
immobiliare di 350 milioni di euro;
Rilevato che, ai fini dell'art. 20, comma 2, lettera c) sempre
della legge n. 70/1975, il flusso finanziario, pur nell'invarianza
dei contributi erogati dai Ministeri vigilanti, ha subito un costante
incremento fino ad arrivare alla cifra di circa 320 milioni di euro
annui e ad una gestione di un patrimonio immobiliare di 350 milioni
di euro;
Ritenuto che, conseguentemente, occorra, in relazione al concorso
degli elementi sopra delineati, procedere ai sensi e per gli effetti
dell'art. 20 della predetta legge n. 70/1975, alla riclassificazione
dell'Associazione italiana della Croce Rossa;
Sentite le Organizzazioni sindacali rappresentative;
Decreta:
Art. 1.
1. In applicazione dell'art. 20, comma 2, lettere a), b), e c),
della legge 20 marzo 1975, n. 70, l'Ente associazione italiana della
Croce Rossa e' da ritenere di alto rilievo con decorrenza
dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Gli oneri finanziari conseguenti sono a carico del bilancio
dell'Ente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Registato alla Corte dei conti il 13 luglio 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 196
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato