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Gazzetta Ufficiale N. 18 del 23 Gennaio 2004

 

LEGGE 10 gennaio 2004, n.11

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina
democratica e popolare, fatto ad Algeri il 3 giugno 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto
disposto dall'articolo 19 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
500.400 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di 509.410 euro
annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 gennaio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4000):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 22 maggio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 9 giugno 2003 con pareri delle commissioni I,
V, VI, VII, VIII, IX e X.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17 giugno 2003, 2, 9, 17 e 30 luglio 2003.
Relazione presentata il 30 luglio 2003 (atto n. 4000/A
- relatore on. Pacini).
Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il
16 settembre 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2486):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 settembre 2003 con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il
25 settembre 2003 e 18 dicembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

Allegato

ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA
DEMOCRATICA E POPOLARE

II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Repubblica Algerina Democratica e Popolare (in seguito denominati:
'Parti contraenti"»
desiderosi di rafforzare tra i due Paesi i legami di amicizia,
convinti che la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica
possa rappresentare un comune interesse ed un utile contributo al
consolidamento dei pacifici rapporti fra i due Paesi,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
(Principi Generali)
Le Parti, in conformita' con i principi generali della
cooperazione internazionale contenuti nello Statuto delle Nazioni
Unite, con le loro legislazioni nazionali e con le obbligazioni
derivanti da Accordi e Convenzioni Internazionali sottoscritte da
ciascuno dei due Paesi, promuoveranno e svilupperanno la cooperazione
culturale e scientifica sulla base dell'uguaglianza e del mutuo
vantaggio.
Articolo 2
(Cultura e Arte)
Nei campi culturale ed artistico, le due Parti contraenti
promuoveranno iniziative reciproche di cooperazione.
In particolare, Esse potranno incoraggiare e agevolare:
a) l'organizzazione di esposizioni d'arte, di libri, di fotografie
e di artigianato e di altri eventi culturali ed artistici;
b) la presentazione, ad opera delle Parti contraenti, di pellicole
cinematografiche;
c) lo scambio di delegazioni culturali ed artistiche;
d) la collaborazione diretta tra le associazioni di artisti dei
due Paesi, tra le loro fondazioni ed associazioni culturali;
e) la cooperazione nel campo della formazione in ambito artistico
e culturale.
Articolo 3
(Istituzioni culturali)
Ciascuna delle parti contraenti dara' tutta l'assistenza possibile
al fine di facilitare, sul proprio territorio, la attivita' delle
istituzioni culturali dell'altra Parte.
Le parti contraenti si assicurano, su base di reciprocita':
a) l'esenzione dalle imposte, diritti o tasse, sulla acquisizione
a titolo oneroso o gratuito del terreno o degli immobili destinati
all'installazione, ampliamento o riattivazione degli istituti
culturali;
b) l'esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi di ogni
specie sugli immobili di proprieta' degli istituti culturali ed
adibiti agli scopi istituzionali, ad eccezione di quei tributi che
siano percepiti in remunerazione di servizi;
c) l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di
importazione per quanto riguarda il materiale didattico, di studio e
di ricerca scientifica, nonche' il materiale necessario alla
costituzione ed al funzionamento delle istituzioni culturali.
L'Istituto Italiano di Cultura rappresentera' per la parte
italiana la struttura operativa per la realizzazione delle attivita'
di collaborazione culturali fra i due Paesi.
Articolo 4
(Editoria e stampa)
Ciascuna delle Parti contraenti favorira' la collaborazione in
campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la
pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte.
Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e
della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due
Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di
giornalisti e corrispondenti.
Articolo 5
(Archivi e biblioteche)
Le Parti contraenti favoriranno, in conformita' alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, la collaborazione fra gli Archivi dei
due Paesi al fine di realizzare lo scambio di esperti, inforrmazioni,
pubblicazioni scientifiche, copie di documenti e disposizioni
normative.
Esse promuoveranno, in conformita' alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, la collaborazione tra le biblioteche, da attuarsi
tramite lo scambio di bibliotecari e materiale bibliografico.
Articolo 6
(Conservazione del patrimonio culturale)
Le due Parti contraenti promuoveranno:
a) una stretta cooperazione nei settori dei musei e degli scavi
archeologici, del restauro e della conservazione dei monumenti e dei
reperti storici, nonche' nelle azioni di prevenzione e
contrasto del traffico illegale di opere d'arte, beni culturali,
documenti ed altri oggetti di valore storico, anche nel quadro delle
Convenzioni internazionali sottoscritte dalle due Parti;
b) la collaborazione nel campo della tutela e del recupero dei
beni ambientali e della gestione del paesaggio culturale e dei parchi
archeologici;
c) lo scambio d'informazioni, esperti e progetti di ricerca
comuni.
Esse incoraggeranno la pubblicazione di studi e lavori in tali
campi nell'interesse dei due Paesi ed, in particolare, s'impegnano a
promuovere le missioni archeologiche e a diffonderne la conoscenza
delle attivita' svolte.
Ciascuna delle due Parti assicurera' l'esenzione da imposte
doganali e da tutti gli altri tributi dovuti per l'importazione di
materiale offerto in dono dall'altra parte contraente per la
attuazione delle attivita' previste dal presente articolo.
Articolo 7
(Proprieta' intellettuale)
Le due Parti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione
fra le reciproche Amministrazioni, al fine di prevenire e reprimere
il traffico illegale di prodotti culturali, soggetti alla
legislazione internazionale di tutela della proprieta' intellettuale.
Articolo 8
(Istruzione)
Ciascuna Parte contraente, compatibilmente con le proprie risorse,
favorira':
a) lo studio e l'insegnamento della lingua e letteratura
dell'altra Parte nelle universita', negli istituti di insegnamento
superiore, nonche' nelle scuole secondarie locali con l'istituzione
di cattedre, lettorati e corsi liberi;
b) contatti e visite tra professori, ricercatori e studenti dei
due Paesi;
c) scambi d'informazioni, documentazione e pubblicazioni di
carattere letterario, artistico, scientifico e tecnico fra le
istituzioni accademiche e gli istituti superiori dei due Paesi per
questioni di reciproco interesse;
d) la ricerca, negli istituti culturali e scientifici, nelle
biblioteche, negli archivi e nei musei dei ricercatori dell'altro
Paese, permettendo di trascrivere, riprodurre e microfilmare i
documenti, in conformita' con la normativa vigente;
e) la frequenza, in conformita' agli specifici ordinamenti, di
corsi di studio, di ricerca scientifica ed umanistica e di formazione
tecnico-professionale presso le proprie istituzioni ed enti
competenti.
Le due Parti contraenti s'impegnano ad appoggiare lo sviluppo
della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari,
attraverso la intensificazione di progetti inter-universitari, lo
scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche
congiunte su temi di comune interesse.
Articolo 9
(Istituzioni scolastiche)
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio la
attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del
personale ad esse destinato.
Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti
doganali e dalle altre tasse di importazione al materiale didattico e
di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Articolo 10
(Borse di studio)
Le Parti contraenti, nei limiti delle proprie possibilita',
offriranno a laureati borse di studio per effettuare ricerche e per
frequentare corsi post-universitari in settori culturali e
scientifici di reciproco interesse.
Esse offriranno altresi' borse di studio di breve durata a
studenti e docenti per effettuare studi nelle lingue italiana ed
araba.
II numero delle borse di studio e le modalita' di attribuzione
sono fissate dalle istituzioni competenti dei due Paesi.
I beneficiari delle borse di studio saranno tenuti ad osservare le
leggi ed i regolamenti in vigore nel Paese ricevente.
Articolo 11
(Titoli di studio)
Entrambe le Parti contraenti incoraggeranno:
a) lo scambio d'informazioni e documentazione sulla legislazione e
sugli ordinamenti didattici relativi ai rispettivi sistemi formativi;
b) l'esame della possibilita' di concludere, conformemente alle
rispettive legislazioni, anche in materia di autonomia universitaria,
accordi separati sul riconoscimento reciproco dei diplomi e
certificati di studio, rilasciati dalle istituzioni universitarie e
scolastiche statali e legalmente riconosciute dei due Paesi, sempre
che i programmi di studio siano compatibili con quelli vigenti nel
Paese nel quale si chiede il riconoscimento.
La valutazione comparativa dei rispettivi sistemi scolastici e
universitari e la redazione di eventuali progetti di accordo in
materia saranno demandate a Gruppi Misti di esperti da convocare per
le vie diplomatiche.
Le due Parti contraenti verificheranno attraverso un Gruppo Misto
di esperti le condizioni specifiche in base alle quali potranno
essere riconosciuti i titoli di studio rilasciati dalle scuole
statali o legalmente riconosciute di ciascuno dei due Paesi, operanti
sul territorio dell'altra Parte.
Articolo 12
(Sport e scambi giovanili)
Le due Parti contraenti, consapevoli della funzione educativa e
sociale delle attivita' sportive, incoraggeranno la collaborazione
fra le rispettive istituzioni ed organizzazioni sportive,
appoggeranno lo scambio d'informazioni ed esperienze nei settori
dello sport e della gioventu' e favoriranno gli scambi giovanili. A
tal fine Esse s'impegnano ad approfondire le pertinenti tematiche
onde poter pervenire alla sottoscrizione di specifici protocolli in
materia.
Articolo 13
(Radiotelevisione)
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi,
Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della
collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con
la legislazione vigente nei rispettivi Paesi
Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la
stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle
intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Articolo 14
(Cooperazione Scientifica e tecnologica)
Le Parti contraenti promuoveranno, sulla base della reciprocita' e
del mutuo consenso, lo sviluppo della cooperazione scientifica e
tecnologica attraverso lo scambio d'informazioni ed esperienze, la
realizzazione di progetti in settori di comune interesse, nonche' la
organizzazione di conferenze e seminari.
Entrambe le Parti contraenti, in particolare, privilegeranno,
anche avvalendosi degli strumenti di collaborazione dell'Unione
Europea disponibili, i seguenti settori:
a) formazione scientifica, tecnica e professionale;
b) collaborazione tra le Universita' e le Organizzazioni
scientifiche e tecnologiche, pubbliche e private dei rispettivi
Paesi;
c) nuove fonti di energia e sfruttamento delle risorse naturali;
d) gestione integrata delle risorse idriche;
e) lotta alla desertificazione;
f) diffusione, valorizzazione e trasferimento delle conoscenze e
dell'innovazione tecnologica.
Le due Parti contraenti potranno definire, congiuntamente e ad
intervalli regolari, altre aree prioritarie per il conseguimento dei
loro comuni obiettivi scientifici e tecnologici.
Articolo 15
(Iniziative congiunte)
Le Parti considereranno la possibilita' di realizzazione di
progetti congiunti nei campi culturale e scientifico che potranno
essere promossi nel quadro delle competenti organizzazioni
multilaterali o nel quadro di programmi internazionali.
Articolo 16
(Realizzazione delle attivita)
Ciascuna Parte agevolera' l'entrata, il soggiorno e l'uscita dal
proprio territorio di persone ed attrezzature dell'altra Parte
necessarie per l'attuazione delle attivita' culturali e scientifiche
in conformita' al presente Accordo.
Articolo 17
(Programmi esecutivi)
Il presente Accordo sara' attuato mediante successivi programmi
esecutivi da concordarsi fra le due Parti contraenti.
Articolo 18
(Commissione mista)
Al fine di dare attuazione al presente Accordo, verificare lo
sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica,
elaborare ed approvare programmi esecutivi, le due Parti contraenti
istituiranno una Commissione mista. Tale Commissione, costituita
pariteticamente da rappresentanti dei Ministeri competenti dei due
Paesi, si riunira' alternativamente nelle rispettive capitali, in
date da concordare per le vie diplomatiche.
Articolo 19
(Ratifica)
Il presente Accordo e' soggetto a ratifica ed entrera' in vigore
alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le
Parti Contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'avvenuto
adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive
legislazioni.
Articolo 20
(Durata)
Il presente Accordo avra' durata illimitata e potra' essere
denunciato in qualsiasi momento, per iscritto, per le vie
diplomatiche da ciascuna delle due Parti contraenti.
La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la notifica all'altra
parte contraente e non incidera' sull'esecuzione dei Programmi in
corso, concordati durante il periodo di vigenza dell'Accordo salvo
che entrambe le parti contraenti decidano diversamente
Con l'entrata in vigore del presente Accordo cessa di valere nei
rapporti tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica e
Popolare Algerina l'Accordo Culturale, firmato ad Algeri il 15
gennaio 1975. I programmi di collaborazione, concordati in base ad
esso, saranno portati a termine come convenuto.
FATTO a Algeri il 3 giugno 2002, in due originali, nelle lingue
italiana ed araba, entrambi i testi facendo egualmente fede.
IN FEDE di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai
rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica
Silvio Berlusconi

Per il governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare
Ali Benflis

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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