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Gazzetta Ufficiale N. 18 del 23 Gennaio 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 gennaio 2004
Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all'estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per le politiche fiscali

Visto l'art. 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il quale ha
disposto, tra l'altro, che i contribuenti che non hanno effettuato,
anteriormente alla data in entrata in vigore del citato decreto n.
143 del 2003, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come
modificata dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27, nonche' versamenti ai fini degli articoli 5 e 5-quinquies del
citato decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il
16 marzo 2004;
Visto il medesimo art. 1, comma 2-bis, del predetto decreto-legge
n. 143 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo
2004 e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dall'art. 12, comma 2, primo periodo,
della citata legge n. 289 del 2002;
Visto l'art. 12, comma 2-ter, della predetta legge n. 289 del 2002,
come modificato dall'art. 34, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, il quale ha disposto, tra l'altro, che al 16 marzo 2004
e' fissato il termine per la sottoscrizione dell'atto e per il
contestuale versamento previsto dal medesimo art. 12, comma 2-ter;
Visto l'art. 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai
sensi del quale, tra l'altro, le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9
della citata legge n. 289 del 2002, si applicano anche relativamente
al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003,
mediante versamento effettuato entro il 16 marzo 2004;
Visto lo stesso art. 2, comma 45, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi del quale le disposizioni dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della
predetta legge 289 del 2002, si applicano, anche relativamente ai
pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata
in vigore della citata legge n. 350 del 2003 ed il relativo
versamento e' effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli
emessi, alla scadenza prevista per legge;
Visto il medesimo art. 2, comma 48, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi del quale, relativamente al periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2002, le disposizioni dell'art. 15 della stessa legge n.
289 del 2002, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli
atti di contestazione, agli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonche' ai processi
verbali di constatazione, per i quali, alla data di entrata in vigore
della stessa legge n. 350 del 2003, rispettivamente, non sono ancora
spirati i termini per la proposizione del ricorso, non e' ancora
intervenuta la definizione, ovvero non e' stato notificato avviso di
accertamento o ricevuto invito al contraddittorio;
Visto il predetto art. 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003, ai
sensi del quale le disposizioni dell'art. 16 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come
definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo art. 16, alla data
di entrata in vigore della stessa legge n. 350 del 2003;
Visto l'ultimo periodo dell'art. 1, comma 2, del predetto
decreto-legge n. 143 del 2003, il quale prevede, tra l'altro, che gli
ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni,
anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali
pagamenti rateali, sono rideterminati con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 2, comma 50 della legge n. 350 del 2003, il quale
prevede che gli ulteriori termini connessi all'estensione delle
disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti
tributari di cui al medesimo art. 2, commi da 44 a 49, contenuti
nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16
della legge n. 289 del 2002, sono rideterminati con lo stesso decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze;
Ritenuto che occorre, pertanto, disporre una rideterminazione dei
connessi termini previsti dalla legge n. 289 del 2002 e dal
decreto-legge n. 282 del 2002, nonche' dalla legge n. 350 del 2003;

Decreta:

Art. 1.
Rideterminazione di termini

1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma
associata, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge
24 giugno 2003, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 212,
come modificato dall'art. 34, comma 1,
lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, avevano gia'
ricevuto la comunicazione, da parte di societa' di persone e
associazioni, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente,
agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
dall'art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
effettuano entro il 16 marzo 2004, il versamento utile per il
perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti,
sono altresi' rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004,
i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui
agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto
periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono
maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003;
2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, ad
effettuare, entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per la
definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli
articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n.
289 del 2002, nonche' per i contribuenti che provvedono in base alle
disposizioni dell'art. 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili
per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi
previsti, e' rideterminato al:
a) 22 marzo 2004, il termine per la presentazione della domanda
di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4,
della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del
2003;
b) 23 marzo 2004, il termine per il riversamento da parte dei
soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione
integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo
periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della
legge n. 350 del 2003;
c) 16 aprile 2004, il termine per la comunicazione, da parte di
societa' di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di
cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8,
comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche
relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
d) 17 maggio 2004, il termine per il perfezionamento della
definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi
prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti, sono altresi'
rideterminati al 21 giugno 2004 e al 16 settembre 2004, i termini per
il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi
articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i
relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 18 maggio 2004;
e) 21 giugno 2004, il termine di versamento della prima rata di
cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto
periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo
e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002,
relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato
versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli
obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I
relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere
dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 21 giugno 2004, e' fissato
il termine di versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi
44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della
legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004. Ferme restando le
rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati
nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata e'
fissato al 16 settembre 2004;
f) 30 novembre 2004, il termine di versamento della terza rata di
cui all'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del
2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore
del citato decreto-legge n. 269 del 2003 ancora non avevano
effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e
degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo
importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere dal
17 ottobre 2003. Alla stessa data del 30 novembre 2004, e' fissato il
termine di versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45,
secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo e'
maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2004;
g) 16 marzo 2005, il termine di versamento del residuo importo
dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della
legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non
avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli
adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e
il relativo importo e' maggiorato degli interessi legali a decorrere
dal 17 ottobre 2003.
3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni
dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto-legge n. 143
del 2003 ad effettuare entro il 16 marzo 2004, versamenti utili per
la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui
all'art. 5-quinquies del citato decreto-legge n. 282 del 2002, il
termine per il pagamento al concessionario della tassa
automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di
pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, e' rideterminato
al 29 marzo 2004.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004
Il capo del Dipartimento: Manzitti


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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