IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 3 e 34 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed in particolare l'art. 4;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26 luglio 2001;
Visto il parere della Conferenza dei rettori delle universita'
italiane del 29 aprile 2004;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 giugno
2004;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione
artistica e musicale reso nell'adunanza dell'11 giugno 2004;
Considerato che non e' stato possibile acquisire il parere del
Consiglio nazionale degli studenti universitari, in quanto tale
organo al momento attuale non e' ancora stato insediato dopo le
operazioni di rinnovo;
Considerata l'urgenza di provvedere in tempo utile per l'anno
accademico 2004-2005;
; Ritenuta pertanto l'opportunita' di prorogare, in via transitoria,
le disposizioni contenute nel citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001, riservandosi di
approvare, in tempo utile per l'anno accademico 2005-2006, un nuovo
provvedimento alla luce del riparto di competenze Stato-regioni in
materia di diritto allo studio, introdotto dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3;
Acquisito il prescritto parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
Decreta:
Art. 1.
Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 172 del 26 luglio 2004, recante disposizioni per l'uniformita' di
trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, si applicano anche per l'anno
accademico 2004-2005.
Roma, 23 luglio 2004
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi
Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca
Moratti
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato