IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei
costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto,
Visto, in particolare, l'art. 1 comma 1 della suddetta legge,
nella parte in cui prevede che il costo del lavoro venga determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed
assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti
aree territoriali;
Considerata la necessita' di determinare il costo del lavoro per
i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del settore esercenti
servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
sanificazione;
Esaminato il contratto collettivo nazionale lavoro per i suddetti
lavoratori stipulato il 12 luglio 1999 tra ANISP/Confartigianato,
Assopulizie/CNA, CASA, CLAAI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT CISL,
UILTrasporti;
Considerato l'accordo del 24 febbraio 2003 stipulato dalle
menzionate organizzazioni sindacali;
Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori firmatarie del succitato contratto collettivo, al fine di
acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari delle
aziende adottanti il medesimo contratto;
Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati
stipulati accordi territoriali;
Decreta:
Art. 1.
Il costo orario del lavoro per il personale dipendente da imprese
artigiane del settore esercenti servizi di pulizia, disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, distintamente per
gli operai e per gli impiegati e' determinato nelle allegate tabelle.
Le suddette tabelle fanno parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Il suddetto costo del lavoro e' suscettibile di oscillazioni in
relazione a:
a) benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme
di legge di cui l'impresa puo' usufruire;
b) specifici benefici e/o minori oneri derivanti
dall'applicazione della contrattazione collettiva;
c) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture
attrezzature, macchinari, mezzi connessi all'applicazione del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 luglio 2004
Il Ministro: Maroni
Allegato
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato