Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del
lavoro Loro sedi
Alla Regione siciliana - Palermo
Assessorato lavoro Ufficio
Regionale del lavoro Ispettorato
del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano
Assessorato lavoro - Bolzano
Alla provincia autonoma di Trento
Assessorato lavoro - Trento
All'INPS Direzione generale - Roma
All'INAIL Direzione generale - Roma
Alla direzione generale AA.
GG.R.U.A.I. Divisione VII - Sede
Al SECIN - Sede
Il nuovo regime autorizzatorio in materia di organizzazione e
disciplina del mercato del lavoro di cui al Titolo II del
decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' operativo dal 2 luglio
2004, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto 5 maggio 2004, con cui sono stati specificati i
requisiti di cui devono essere in possesso le agenzie per il lavoro
e, segnatamente, la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali. Con la
pubblicazione del decreto 5 maggio 2004 prende contestualmente vigore
anche il decreto 23 dicembre 2003 relativo alle modalita' di
presentazione della richiesta di autorizzazione di cui al comma 2,
dell'art. 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad
ogni altro profilo inerente l'organizzazione e le modalita' di
funzionamento dell'albo delle agenzie per il lavoro.
Ad integrazione dei primi chiarimenti interpretativi e operativi
forniti con le circolari n. 25 del 24 giugno 2004 e n. 27 del
2 luglio 2004, in materia di agenzie per il lavoro, si forniscono ora
le seguenti e ulteriori precisazioni.
1. Personale qualificato di cui devono disporre le singole unita'
organizzative delle agenzie per il lavoro.
In relazione al paragrafo 6.1 della circolare n. 25 del 24 giugno
2004, dedicato al personale delle agenzie per il lavoro, preme
precisare quanto segue:
a) e' soddisfatto quanto stabilito dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, la' dove i requisiti di professionalita'
dei dipendenti delle agenzie per il lavoro, previsti dal decreto
ministeriale 5 maggio 2004 siano posseduti da due dipendenti per
regione, fermo restando che tali requisiti debbono essere posseduti
da quattro unita' nella sede principale;
b) nelle restanti unita' organizzative (filiali) e' invece
sufficiente, come indicato dalla circolare 24 giugno 2004, che siano
presenti figure professionali «qualificate» nel senso di personale
che abbia un profilo professionale adeguato all'esercizio della
specifica attivita' oggetto della autorizzazione. Quindi soggetti che
abbiano maturato esperienza nel settore della gestione o della
ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro
temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per
l'impiego o della formazione professionale o di orientamento o della
mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle
relazioni sindacali ovvero che abbiamo conseguito un titolo di studio
(laurea) in una materia inerente a uno dei diversi aspetti della
attivita' del settore (giurisprudenza, economia, psicologia, scienze
politiche e affini) ovvero che abbiano frequentato corsi di
formazioni (master ecc.) relativi a materie inerenti al mercato del
lavoro;
c) nei casi di cui al punto sub b) e' chiaro che l'assunzione non
debba necessariamente avvenire mediante contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, ma con altro contratto di lavoro
dipendente comprese le nuove tipologie del contratto di inserimento e
del contratto di apprendistato di alta formazione di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
d) l'espressione «funzionario», che compare all'art. 1, comma 2,
del decreto ministeriale 5 maggio 2004, non puo' essere che intesa
come sinonimo di «impiegato», che abbia svolto una esperienza di
almeno due anni nelle posizioni indicate dal citato D.M., avendo
acquisito una significativa esperienza nell'attivita' oggetto della
autorizzazione. Questo in considerazione del fatto che, la' dove la
circolare 24 giugno 2004 parla di funzioni direttive o di
responsabilita' non si fa riferimento a nessun livello di
inquadramento contrattuale, ma, piu' semplicemente, alla funzione
aziendale ricoperta;
e) con riferimento esclusivo alle attivita' di ricerca e
selezione di personale e di supporto alla ricollocazione
professionale - nel ribadire la possibilita', solo per queste
attivita', che i requisiti di professionalita' per la sede principale
siano posseduti dall'amministratore delegato della societa' e/o dai
consiglieri della societa' che siano direttamente attivi all'interno
della stessa (Circ. Min. n. 25/04) - in virtu' delle specifiche
caratteristiche delle attivita' in oggetto, che come evidenziato
dalla definizione che ne danno le lettere c) e d) del comma 1,
dell'art. 2, del decreto legislativo n. 276/03, sono a tutti gli
effetti attivita' di consulenza di direzione realizzate su incarico
delle organizzazioni clienti, per personale qualificato ai sensi
dell'art. 1 del decreto ministeriale 5 maggio 2004 addetto alle
specifiche attivita' di ricerca e selezione di personale e
ricollocazione professionale devono intendersi: oltre ai dipendenti e
agli amministratori e/o consiglieri della societa', anche i
lavoratori autonomi, sia professionisti (ovvero iscritti ad appositi
albi) sia collaboratori (ossia professionisti non iscritti in albi),
dotati di adeguate competenze professionali ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto 5 maggio 2004, organicamente inseriti nella
stessa nel rispetto di quanto stabilito all'art. 3, comma 2, dello
stesso decreto. Si specifica quindi che, in sede di richiesta di
iscrizione all'albo e di autorizzazione, tali agenzie possono
includere tutte le sopra riportate categorie di personale nel novero
del proprio organico, ai fini della realizzazione del «documento
analitico attestante il possesso di una adeguata organizzazione
tecnico professionale» da allegarsi alla richiesta di iscrizione
all'albo.
2. Organizzazione delle agenzie per il lavoro.
Ai fini della autorizzazione e' stabilita la redazione di un
«documento analitico», sottoscritto dal rappresentante legale della
agenzia, attestante che l'agenzia stessa e' dotata di una
organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della
attivita' per la quale ha richiesto l'autorizzazione nonche' la
conformita' alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei
luoghi di lavoro.
In tale documento dovra' essere descritto in termini analitici e
dettagliati il modello organizzativo adottato dalla agenzia. Oltre a
quanto precisato nella circolare 24 giugno 2004, nel documento
analitico dovra' essere indicata anche l'articolazione delle
attivita' oggetto di autorizzazione (ricerca e selezione dei
candidati, gestione delle banche dati, stipulazione dei contratti,
ecc.), che devono essere gestite e organizzate esclusivamente
attraverso le proprie strutture e il proprio personale dipendente
secondo quanto sopra specificato.
3. Attivita' di «sportello».
Con riferimento esclusivo all'esercizio delle attivita' di ricerca
e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione
professionale, si precisa che, coerentemente con la natura
consulenziale della attivita' in oggetto, i locali in cui esse
svolgono l'attivita' di ricerca e selezione del personale e di
supporto alla ricollocazione professionale non sono da considerarsi
«sportello», a meno di una esplicita dichiarazione in tale direzione
in sede di richiesta di autorizzazione da parte dell'agenzia
medesima. Conformemente non si applicano a detti locali quanto
previsto relativamente alla apertura al pubblico e alla conseguente
accessibilita' alle persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa
essere conformi alle norme in vigore in materia di sicurezza e tutela
della salute sui luoghi di lavoro.
Con riferimento alle attivita' di somministrazione di lavoro non
sono invece da considerarsi alla stregua di «sportello», a meno
di
una esplicita dichiarazione in tale direzione in sede di richiesta di
autorizzazione da parte dell'Agenzia, le attivita' riconducibili ai
concetti di inhouse, implant e simili e cioe' quelle unita'
organizzative che operano in esclusiva per un singolo cliente e che
vengono aperte ed attivate in prossimita' o all'interno di locali
messi a disposizione dall'azienda cliente per cui l'agenzia opera.
Conformemente, anche in questi casi non si applica a detti locali
quanto previsto relativamente alla apertura al pubblico, al numero
minimo di persone qualificate e alla conseguente accessibilita' alle
persone con disabilita'. Essi dovranno viceversa essere conformi alle
norme in vigore in materia di sicurezza e tutela della salute sui
luoghi di lavoro.
Per tutti i tipi di agenzie e per i soggetti di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, anche senza quanto
sopra specificato, gli uffici non aperti al pubblico non sono
considerati alla stregua di sportelli.
Nelle ipotesi di cui sopra resta ovviamente fermo che l'esercizio
abusivo della attivita' di intermediazione, di somministrazione o di
altra attivita' legata all'incontro tra domanda e offerta di lavoro
nei locali non adibiti a sportello dara' luogo alla revoca della
autorizzazione ai sensi di quanto previsto dal decreto 23 dicembre
2003.
4. Interconnessione alla Borsa nazionale continua del lavoro.
Ai fini del rilascio della autorizzazione le agenzie per il lavoro
rilasciano una dichiarazione di disponibilita' a interconnettersi con
la Borsa continua nazionale del lavoro non appena a regime. In attesa
della completa messa a regime della Borsa continua nazionale del
lavoro gli operatori autorizzati ai sensi delle disposizioni di cui
agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, ottemperano all'obbligo di interconnessione alla Borsa continua
nazionale del lavoro attraverso uno dei nodi regionali che risultano
gia' attivi secondo gli standard tecnici e i flussi informativi di
scambio disciplinati con apposito decreto, anche in ragione della
interoperabilita' dei sistemi.
5. Comunicazioni a mezzo stampa internet, televisione o altri mezzi
di informazione.
Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, sono vietate comunicazioni, a mezzo stampa, internet,
televisione o altri mezzi di informazione, in qualunque forma
effettuate, relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate in forma anonima e comunque da soggetti,
pubblici o privati, non autorizzati o accreditati all'incontro tra
domanda e offerta di lavoro eccezion fatta per quelle comunicazioni
che facciano esplicito riferimento ai soggetti in questione, o
entita' ad essi collegate perche' facenti parte dello stesso gruppo
di imprese o in quanto controllati o controllanti, in quanto
potenziali datori di lavoro. Il successivo art. 19 precisa, al comma
1, che gli editori, i direttori responsabili e i gestori di siti sui
quali siano pubblicati annunci in violazione delle disposizioni di
cui all'art. 9 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria
da 4.000 a 12.000 euro.
Sono dunque vietate le comunicazioni anonime. Sono altresi' vietate
le comunicazioni relative ad attivita' di ricerca e selezione del
personale, ricollocamento professionale, intermediazione o
somministrazione effettuate a mezzo stampa, internet, televisione o
altri mezzi di informazione che non siano effettuate da parte di
soggetti, pubblici o privati, autorizzati o accreditati.
Possono tuttavia effettuare le comunicazioni in oggetto i
potenziali datori di lavoro, purche' cio' avvenga in forma non
anonima a garanzia della trasparenza del mercato del lavoro e del
pieno rispetto delle norme poste a tutela della protezione dei dati
personali (decreto legislativo n. 196 del 2003). A questo fine, se il
potenziale datore di lavoro vuole di fatto conservare l'anonimato la
comunicazione in oggetto potra' essere veicolata, a titolo oneroso o
gratuito, per il tramite un soggetto autorizzato o accreditato
ovvero, gratuitamente, per il tramite dei centri dell'impiego della
sede/residenza del committente che si faranno garanti nei confronti
dei titolari dei dati inviati in risposta all'annuncio, del rispetto
di quanto stabilito in materia di trattamento dei dati personali. In
quest'ultimo caso, ai fini del controllo da parte della
Amministrazione di vigilanza, gli editori e i gestori di siti sui
quali sono pubblicati detti annunci inviano entro 10 giorni dalla
pubblicazione al Centro per l'impiego competente, anche per il
tramite della concessionaria di pubblicita', il nominativo del
committente, con gli estremi del codice fiscale se persona fisica o
della partita IVA se persona giuridica, e il testo della relativa
ricerca con indicata la posizione di lavoro oggetto della inserzione.
6. Termine iniziale del procedimento amministrativo.
Si precisa che, come stabilito nel regolamento attuativo dell'art.
2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, emanato con decreto
ministeriale 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133 del-l'8 giugno 1991, il termine iniziale del procedimento
autorizzatorio di cui all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale
23 dicembre 2003, decorre dal momento in cui la domanda, presentata
all'Amministrazione, perviene all'ufficio competente completa di
tutta la documentazione richiesta dalla normativa in materia.
Roma, 21 luglio 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato