La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Mosca del 20 gennaio 2000 tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione
russa per l'assistenza italiana nella distruzione degli stock di armi
chimiche nella Federazione russa, fatto a Roma il 17 aprile 2003.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo
stesso.
Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa
di euro 2,5 milioni per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2585):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 14 novembre 2003.
Assegnato alle 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 29 dicembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 10ª, 12ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 21 e 27 gennaio 2004.
Relazione scritta annunciata il 10 febbraio 2004 (atto
n. 2585-A relazione sen. Provera).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4917):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004, con pareri delle commissioni
I, IV e V.
Relazione scritta presentata il 27 maggio 2004 (atto n.
4917-A relatore on. Selva).
Esaminato dalla III commissione il 4 e 26 maggio 2004.
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6
luglio 2004.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo
della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione
degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio
2000.
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della
Federazione Russa, di seguito denominate le Parti,
ispirandosi all'Accordo tra il G overno della Repubblica Italiana
e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella
distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del
20 gennaio 2000, di seguito denominato Accordo del 20 gennaio 2000,
desiderosi di proseguire il programma di cooperazione nel settore
della distruzione delle armi chimiche nella Federazione Russa,
realizzato nell'ambito dell'Accordo del 20 gennaio 2000,
decisi a sostenere e rafforzare il processo di disarmo,
allo scopo di accelerare la realizzazione del concetto di
Partenariato Globale concordato dai leaders del G-8 al summit di
Kananaskis,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La Parte Italiana fornira' alla Parte Russa ulteriori risorse
finanziarie per un importo complessivo di 5 milioni di Euro (cinque
milioni) a titolo di assistenza gratuita, che sara' destinata a
lavori, (forniture e servizi) relativi alla realizzazione nel
territorio della Federazione Russa dell'impianto di distruzione delle
armi chimiche di Schuch'ye (Regione di Kurgan).
Articolo 2
1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1 del presente
Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla Parte Russa per la
continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas
naturale ai fini della costruz ione dell'impianto di distruzione
delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan).
2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1 d el presente
Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla Parte Italiana alla
Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e
cinquecentomila) per gli anni 2003 e 2004. Le risorse finanziarie
suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le modalita'
definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente per gli
scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo.
3. Le attivita' previste da questo Protocollo Aggiuntivo saranno
realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20 gennaio
2000.
Articolo 3
Per l'attuazione di quanto disposto dal presente Protocollo
Aggiuntivo sono designate le seguenti Autorita':
- per la Parte Italiana, il Ministero degli Affari Esteri;
- per la Parte Russa, l'Agenzia Russa per il Munizionamento.
Articolo 4
Il presente Protocollo Aggiuntivo, che fa parte integrante
dell'Accordo del 20 gennaio 2000, entrera' in vigore dalla data di
ricezione dell'ultima notifica scritta -con cui le Parti si saranno
comunicate l'espletamento dell e rispettive procedure interne
necessarie per l'entrata in vigore del presente Protocollo Aggiuntivo
e sara' valido fino al completamento di tutte le opere (forniture e
servizi) nell'ambito del presente Protocollo Aggiuntivo.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Protocollo Aggiuntivo.
Fatto a Roma il 17 aprile 2003 in due originali, ciascuno nelle
lingue Italiana e Russa, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica Italiana
(firma illeggibile)
Per il Governo
della Federazione Russa
(firma illeggibile)
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato