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Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2004


DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2004, n.197

Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi.


Capo I
Attuazione della direttiva n. 2001/24/CE
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, e, in particolare, gli
articoli 1 e 29 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni;
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 aprile 2004;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizione di Stato d'origine e di Stato ospitante

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:
«g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario in cui la
banca e' stata autorizzata all'esercizio dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la
banca ha una succursale o presta servizi;».


Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: «Disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2001».
- Della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2002), gli articoli 1, 29 e l'allegato B cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad
adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i decreti legislativi
recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e
B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi
fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A
tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle
disposizioni in essi contenute.».
«Art. 29 (Attuazione della direttiva 2001/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001, in
materia di risanamento e liquidazione degli enti
creditizi). - 1. Ai fini del recepimento della direttiva
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
enti creditizi, il termine di cui all'art. 1, comma 1,
della legge 1° marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine
stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o
modificazioni al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, uno o piu' decreti legislativi al
fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE
nel rispetto altresi' dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che
rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva
2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti
dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di
risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato
membro nonche' delle misure adottate dai competenti organi,
secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente
creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla
direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi
e dell'attivita' di coordinamento tra le autorita' degli
Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca
d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad
accordi con le altre autorita' di vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate
informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in
altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro
diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di
liquidazione adottati in Italia, in conformita' al
principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi
ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera
a) e per assicurare organicita' alla normativa interna, il
coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel
titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del
testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni
rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile
2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da
assicurare le preminenti finalita' di salvaguardia della
stabilita' del sistema bancario e finanziario e di tutela
dei diritti dei depositanti e degli investitori e
prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal
citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei
provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario,
siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi
unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al
decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
«Allegato B (Art. 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione
degli enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive n. 78/660/CEE,
n. 83/349/CEE e n. 86/635/CEE per quanto riguarda le regole
di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva n. 91/630/CEE che stabilisce le
norme minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva n. 91/630/CEE che
stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti.
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva n.
91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori;
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva n. 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita';
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia
finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.».
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella GUCE n. L
125 del 5 maggio 2001.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
«Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
«Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di
semplificazione 1999».
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca:
«Attuazione della direttiva n. 98/26/CE sulla definitivita'
degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di
regolamento titoli».
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca:
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300.».
Nota all'art. 1:
Il testo vigente dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 cosi' come modificato
dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo l'espressione:
a) "autorita' creditizie" indica il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio, il
Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;
b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio
dell'attivita' bancaria;
c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il
credito e il risparmio;
d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
e) "ISVAP" indica l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi;
g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della
Comunita' europea;
g-bis) "Stato d'origine" indica lo Stato comunitario
in cui la banca e' stata autorizzata all'esercizio
dell'attivita';
g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario
nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;
h) "Stato extracomunitario" indica lo Stato non
membro della Comunita' europea;
i) "legge fallimentare" indica il regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi,
uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche,
sulle imprese di investimento, sugli organismi di
investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di
assicurazione e sui mercati finanziari;
m) "Ministro dell'economia e delle finanze" indica il
Ministro dell'economia e delle finanze.».

Art. 2.
Disposizioni in tema di procedure di risanamento di banche operanti
in ambito comunitario

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 95, e' inserita la seguente sezione:

«Sezione III-bis Banche operanti in ambito comunitario
Art. 95-bis
Riconoscimento delle procedure di risanamento e liquidazione

1. I provvedimenti e le procedure di risanamento e liquidazione di
banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita', nell'ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato d'origine.
2. I provvedimenti e le procedure di amministrazione straordinaria,
di gestione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa di
banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri
Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in
altri Stati esteri.

Art. 95-ter
Deroghe

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, gli effetti di
un provvedimento di risanamento o dell'apertura di una procedura di
liquidazione:
a) su contratti e rapporti di lavoro, sono disciplinati dalla
legge dello Stato comunitario applicabile al contratto di lavoro;
b) su contratti che danno diritto al godimento di un bene
immobile o al suo acquisto, sono disciplinati dalla legge dello Stato
comunitario nel cui territorio e' situato l'immobile. Tale legge
determina se un bene sia mobile o immobile;
c) sui diritti relativi a un bene immobile, a una nave o a un
aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico registro, sono
disciplinati dalla legge dello Stato comunitario sotto la cui
autorita' si tiene il registro;
d) sull'esercizio dei diritti di proprieta' o altri diritti su
strumenti finanziari la cui esistenza o il cui trasferimento
presuppongano l'iscrizione in un registro, in un conto o in un
sistema di deposito accentrato, sono disciplinati dalla legislazione
dello Stato comunitario in cui si trova il registro, il conto o il
sistema di deposito accentrato in cui sono iscritti tali diritti.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 95-bis, sono
disciplinati dalla legge che regola il contratto gli accordi di
compensazione e di novazione, nonche', fatto salvo quanto previsto
alla lettera d) del comma 1, le cessioni con patto di riacquisto e le
transazioni effettuate in un mercato regolamentato.
3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine relative
alle azioni di annullamento, di nullita' o di inopponibilita' degli
atti compiuti in pregiudizio dei creditori, l'adozione di un
provvedimento di risanamento o l'apertura di una procedura di
liquidazione non pregiudica:
a) il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali
o immateriali mobili o immobili, di proprieta' della banca, che al
momento dell'adozione di un provvedimento di risanamento o
dell'apertura di una procedura di liquidazione si trovano nel
territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai
predetti fini e' assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto
in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di
ottenere un diritto reale;
b) i diritti, nei confronti della banca, del venditore, basati
sulla riserva di proprieta', e del compratore di beni che al momento
dell'adozione del provvedimento o dell'apertura della procedura si
trovano nel territorio di uno Stato comunitario diverso da quello di
origine;
c) il diritto del creditore di invocare la compensazione del
proprio credito con il credito della banca, quando la compensazione
sia consentita dalla legge applicabile al credito della banca.
4. In deroga all'articolo 95-bis, la normativa dello Stato di
origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori,
quando il beneficiario di tali atti prova che l'atto pregiudizievole
e' disciplinato dalla legge di uno Stato comunitario che non
consente, nella fattispecie, alcun tipo di impugnazione.
5. Gli effetti dell'adozione di un provvedimento di risanamento o
dell'apertura di una procedura di liquidazione sulle cause pendenti
relative a un bene o a un diritto del quale la banca e' spossessata
sono disciplinati dalla legge dello Stato comunitario in cui la causa
e' pendente.
6. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione
soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse non riguardano altri
profili della disciplina delle procedure di risanamento e
liquidazione, quali le norme in materia di ammissione allo stato
passivo, anche con riferimento al grado e alla natura delle relative
pretese, e di liquidazione e riparto dell'attivo, che restano
soggetti alla disciplina dello Stato di origine della banca.

Art. 95-quater
Collaborazione tra autorita'

1. La Banca d'Italia informa le autorita' di vigilanza degli Stati
comunitari ospitanti dell'apertura delle procedure di amministrazione
straordinaria, di gestione provvisoria e di liquidazione coatta
amministrativa, nei confronti di banche italiane, precisando gli
effetti concreti che tali procedure potrebbero avere. L'informazione
e' data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della
procedura ovvero subito dopo.
2. La Banca d'Italia, qualora ritenga necessaria l'applicazione in
Italia di una procedura di risanamento nei confronti di una banca
comunitaria, ne fa richiesta all'autorita' di vigilanza dello Stato
d'origine.

Art. 95-quinquies
Pubblicita' e informazione agli aventi diritto

1. I provvedimenti di amministrazione straordinaria, di gestione
provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa adottati nei
confronti di una banca italiana che abbia succursali o presti servizi
in altri Stati comunitari sono pubblicati per estratto anche nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e in due quotidiani a
diffusione nazionale di ciascuno Stato ospitante.
2. Le comunicazioni previste dall'articolo 86, commi 1, 2 e 8, ai
soggetti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in
altro Stato comunitario devono indicare i termini e le modalita' di
presentazione dei reclami previsti all'articolo 86, comma 4, e delle
opposizioni previste dall'articolo 87, comma 1, nonche' le
conseguenze del mancato rispetto dei termini.
3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
effettuate in lingua italiana e recano un'intestazione in tutte le
lingue ufficiali dell'Unione europea volta a chiarire la natura e lo
scopo delle comunicazioni stesse.
4. I reclami e le istanze previsti dall'articolo 86, commi 4 e 5,
le opposizioni di cui all'articolo 87 e le domande di insinuazione
tardive di cui all'articolo 89, presentate da soggetti che hanno la
residenza, il domicilio o la sede legale in altro Stato comunitario,
possono essere redatti nella lingua ufficiale di tale Stato e recano
un'intestazione in lingua italiana volta a chiarire la natura
dell'atto. I commissari possono chiedere una traduzione in lingua
italiana degli atti medesimi.
5. Per soggetti di cui al comma 2, i termini indicati dagli
articoli 86, comma 4, e 87, comma 1, sono raddoppiati; il termine
indicato nell'articolo 86, comma 5, decorre dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
prevista nel comma 1.

Art. 95-sexies
Norme di attuazione

1. La Banca d'Italia adotta disposizioni di attuazione della
presente sezione.

Art. 95-septies
Applicazione

1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai
provvedimenti di amministrazione straordinaria, gestione provvisoria
e liquidazione coatta amministrativa, nonche' ai provvedimenti di
risanamento e liquidazione delle competenti autorita' degli Stati
comunitari adottati dopo il 5 maggio 2004.

Art. 3.
Informazione alle autorita' di vigilanza degli Stati comunitari,
relativamente a procedure che interessano banche extracomunitarie

1. All'articolo 77 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della procedura
di amministrazione straordinaria le autorita' di vigilanza degli
Stati comunitari che ospitano succursali della banca
extracomunitaria. L'informazione e' data, con ogni mezzo,
possibilmente prima dell'apertura della procedura ovvero subito
dopo.».


Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell'art. 77 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 77 (Succursali di banche extracomunitarie). - 1.
Nel caso di amministrazione straordinaria di succursali di
banche extracomunitarie stabilite nel territorio della
Repubblica, i commissari straordinari e il comitato di
sorveglianza assumono nei confronti delle succursali stesse
i poteri degli organi di amministrazione e di controllo
della banca di appartenenza.
1-bis. La Banca d'Italia informa dell'apertura della
procedura di amministrazione straordinaria le autorita' di
vigilanza degli Stati comunitari che ospitano succursali
della banca extracomunitaria. L'informazione e' data, con
ogni mezzo, possibilmente prima dell'apertura della
procedura ovvero subito dopo.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
della presente sezione.».

Art. 4.
Sospensione dei pagamenti e delle restituzioni

1. All'articolo 83 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi
dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di
adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono
sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le
restituzioni di beni di terzi. La data di insediamento dei commissari
liquidatori, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del minuto, e'
rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo verbale
previsto all'articolo 85.».


Nota all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 83 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 83 (Effetti del provvedimento per la banca, per i
creditori e sui rapporti giuridici preesistenti). - 1.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai
sensi dell'art. 85, e comunque dal terzo giorno successivo
alla data di adozione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle
passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di
terzi. La data di insediamento dei commissari liquidatori
con l'indicazione del giorno dell'ora e del minuto, e'
rilevata dalla Banca d'Italia sulla base del processo
verbale previsto all'art. 85.
2. Dal termine indicato nel comma 1 si producono gli
effetti previsti dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonche'
dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e
sezione IV della legge fallimentare.
3. Dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in
liquidazione non puo' essere promossa ne' proseguita alcuna
azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e
92, comma 3, ne', per qualsiasi titolo, puo' essere
parimenti promosso ne' proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi
natura derivanti dalla liquidazione e' competente
esclusivamente il tribunale del luogo dove la banca ha la
sede legale.».

Art. 5.
Informativa ai creditori

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I commissari devono presentare annualmente alla Banca
d'Italia una relazione sulla situazione contabile e patrimoniale
della banca e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un
rapporto del Comitato di sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce
modalita' e termini dell'informativa periodica ai creditori
sull'andamento della liquidazione.».


Nota all'art. 5:
- Il testo vigente dell'art. 84 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, cosi' come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 84 (Poteri e funzionamento degli organi
liquidatori). - 1. I commissari liquidatori hanno la
rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le
azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della
liquidazione. I commissari, nell'esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari
nell'esercizio delle loro funzioni, controlla l'operato
degli stessi e fornisce pareri nei casi previsti dalla
presente sezione o dalle disposizioni della Banca d'Italia.
3. La Banca d'Italia puo' emanare direttive per lo
svolgimento della procedura e puo' stabilire che talune
categorie di operazioni o di atti debbano essere da essa
autorizzate e che per le stesse sia preliminarmente sentito
il comitato di sorveglianza. I membri degli organi
liquidatori sono personalmente responsabili
dell'inosservanza delle direttive della Banca d'Italia;
queste non sono opponibili ai terzi che non ne abbiano
avuto conoscenza.
4. I commissari devono presentare annualmente alla
Banca d'Italia una relazione sulla situazione contabile e
patrimoniale della banca e sull'andamento della
liquidazione, accompagnata da un rapporto del Comitato di
sorveglianza. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e
termini dell'informativa periodica ai creditori
sull'andamento della liquidazione.
5. L'esercizio dell'azione sociale di responsabilita' e
di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati
organi amministrativi e di controllo ed il direttore
generale, dell'azione contro il soggetto incaricato del
controllo contabile o della revisione, nonche' dell'azione
del creditore sociale contro la societa' o l'ente che
esercita l'attivita' di direzione e coordinamento, spetta
ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione della Banca d'Italia.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di
sorveglianza si applica l'art. 72, commi 7, 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione della Banca
d'Italia e con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza, possono farsi coadiuvare nello svolgimento
delle operazioni da terzi, sotto la propria responsabilita'
e con oneri a carico della liquidazione. In casi
eccezionali, i commissari, previa autorizzazione della
Banca d'Italia, possono a proprie spese delegare a terzi il
compimento di singoli atti.».

Art. 6.
Disposizioni applicabili alle succursali di banche extracomunitarie

1. L'articolo 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 95.
Succursali di banche extracomunitarie
1. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le
disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 77,
comma 1-bis, in quanto compatibili.».

Art. 7.
Disposizioni in tema di liquidazione ordinaria

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 96-quater e' inserito il seguente:

«Art. 96-quinquies
Liquidazione ordinaria

1. Le banche informano tempestivamente la Banca d'Italia del
verificarsi di una causa di scioglimento della societa'. La Banca
d'Italia accerta la sussistenza dei presupposti per un regolare
svolgimento della procedura di liquidazione.
2. Non si puo' dar corso all'iscrizione nel registro delle imprese
degli atti che deliberano o dichiarano lo scioglimento della societa'
se non consti l'accertamento di cui al comma 1.
3. L'iscrizione di cui al comma 2 comporta la decadenza
dall'autorizzazione all'attivita' bancaria. La decadenza non
impedisce, previa autorizzazione della Banca d'Italia, la
prosecuzione di attivita' ai sensi dell'articolo 2487 del codice
civile.
4. Nei confronti della societa' in liquidazione restano fermi i
poteri delle autorita' creditizie previsti nel presente decreto.».


Capo II
Coordinamento del testo unico bancario e del testo unico dellafinanza con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Art. 8.
Disposizioni in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo
l'articolo 97, e' inserita la seguente sezione:

«Sezione V-bis
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 97-bis
Responsabilita' per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di una banca ne da'
comunicazione alla Banca d'Italia e, con riguardo ai servizi di
investimento, anche alla CONSOB. Nel corso del procedimento, ove il
pubblico ministero ne faccia richiesta, vengono sentite la Banca
d'Italia e, per i profili di competenza, anche la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB, per i profili di specifica competenza, di aggiornate
informazioni sulla situazione della banca, con particolare riguardo
alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una banca
le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere
a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i
termini per la conversione delle sanzioni medesime, e' trasmessa per
l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca d'Italia. A tale
fine la Banca d'Italia puo' proporre o adottare gli atti previsti dal
titolo IV, avendo presenti le caratteristiche della sanzione irrogata
e le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' e di
tutela dei diritti dei depositanti e della clientela.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle banche. Alle medesime
non si applica, altresi', l'articolo 15 del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di banche comunitarie o extracomunitarie.».

Art. 9.
Disposizioni applicabili agli intermediari finanziari che si debbono
iscrivere nell'elenco speciale

1. Il comma 6 dell'articolo 107 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:
«6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale,
quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di
investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso
per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle
disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli
86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».


Note all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, cosi' come
modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d'Italia puo' adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca
d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le
modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con
facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche'
all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli
articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'art.
57, commi 4 e 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l'attivita' di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell'art. 47.».
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo dei
commi 4 e 5 dell'art. 57 del decreto legislativo n. 58 del
1998:
«4. I commissari, trascorso il termine previsto
dall'art. 86, comma 5, del testo unico bancario e non
oltre, trenta giorni successivi, sentiti i cessati
amministratori, depositano presso la Banca d'Italia e, a
disposizione degli aventi diritto, nella cancelleria del
tribunale del luogo dove la SIM, la societa' di gestione
del risparmio e la SICAV hanno la sede legale, gli elenchi
dei creditori ammessi, indicando i diritti di prelazione e
l'ordine degli stessi, dei titolari dei diritti indicati
nel comma 2 del predetto articolo, nonche' dei soggetti
appartenenti alle medesime categorie cui e' stato negato il
riconoscimento delle pretese. I clienti aventi diritto alla
restituzione degli strumenti finanziari e del denaro
relativi ai servizi previsti dal presente decreto sono
iscritti in apposita e separata sezione dello stato
passivo. Il presente comma si applica in luogo dell'art.
86, commi 6 e 7 del testo unico bancario.
5. Possono proporre opposizione allo stato passivo,
relativamente alla propria posizione e contro il
riconoscimento dei diritti in favore dei soggetti inclusi
negli elenchi indicati nella disposizione del comma 4, i
soggetti le cui pretese non siano state accolte, in tutto o
in parte, entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata prevista dall'art. 86, comma 8, del testo
unico bancario e i soggetti ammessi entro lo stesso termine
decorrente dalla data di pubblicazione dell'avviso previo
dal medesimo comma 8. Il presente comma si applica in luogo
dell'art. 87, comma 1, del testo unico bancario.».

Art. 10.
Disposizioni in tema di responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle
SICAV per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo
60, e' inserito il seguente:

«Art. 60-bis
Responsabilita' delle SIM, delle SGR e delle SICAV per illecito
amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell'articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di una SIM, di una SGR o
di una SICAV, ne da' comunicazione alla Banca d'Italia e alla CONSOB.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia
richiesta, vengono sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, le quali
hanno, in ogni caso, facolta' di presentare relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d'ufficio, l'acquisizione dalla Banca d'Italia
e dalla CONSOB di aggiornate informazioni sulla situazione
dell'intermediario, con particolare riguardo alla struttura
organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di una SIM, di
una SGR o di una SICAV le sanzioni interdittive di cui all'articolo
9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231, decorsi i termini per la conversione delle sanzioni medesime,
e' trasmessa per l'esecuzione dall'Autorita' giudiziaria alla Banca
d'Italia e alla CONSOB; a tal fine, la CONSOB o la Banca d'Italia,
ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, possono proporre o
adottare gli atti previsti dal titolo IV della parte II, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita' di salvaguardia della stabilita' e di tutela dei diritti
degli investitori.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell'articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle SIM, SGR e SICAV. Ai
medesimi intermediari non si applica, altresi', l'articolo 15 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
succursali italiane di imprese di investimento comunitarie o
extracomunitarie.».

Art. 11.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

Dato a Roma, addi' 9 luglio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim, Ministro
dell'economia e delle finanze
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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