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Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2004


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 giugno 2004
Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n. 223, recante
istruzioni tecniche per la progettazione l'omologazione e l'impiego
delle barriere stradali di sicurezza;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento
periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori
pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in
rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;
Visto il decreto ministeriale 15 ottobre 1996, con il quale sono
state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione,
l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1998, con il quale sono
state nuovamente aggiornate le istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di
sicurezza;
Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1999, con il quale sono
state integrate e modificate alcune disposizioni di carattere
amministrativo del decreto 3 giugno 1998 ed apportati alcuni
aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate
istruzioni;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2001, con il quale e' stato
modificato il termine di due anni previsto dall'art. 3 del decreto
11 giugno 1999 per l'acquisto dell'efficacia operativa delle
istruzioni tecniche allegate al decreto 3 giugno 1998, con quello di
un anno dalla pubblicazione del medesimo decreto 2 agosto 2001;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, n. 3639, con il
quale e' stato ulteriormente modificato il termine annuale previsto
dal citato decreto 2 agosto 2001, con quello di un anno dalla
pubblicazione del medesimo decreto 23 dicembre 2002;
Considerato che si rende necessario aggiornare nuovamente il
contenuto tecnico delle istruzioni allegate ai succitati decreti
ministeriali, anche in relazione alla evoluzione della normativa
tecnica a livello europeo;
Vista la direttiva n. 89/106/CEE, e successive modificazioni,
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti i
prodotti da costruzione;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 1, del maggio 2000, inerente
«Terminologia e criteri generali per i metodi di prova» per le
barriere di sicurezza stradale;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 2, dell'aprile 1998, inerente
«Classi di prestazione, criteri di accettazione delle prove d'urto e
metodi di prova per le barriere di sicurezza»;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 3, del gennaio 2002, inerente
«Classi di prestazione, criteri di accettabilita' basati sulle prove
di impatto e metodi di prova per attenuatori d'urto»;
Vista la norma UNI EN 1317, parte 4, del maggio 2003, inerente
«Classi di prestazione, criteri di accettazione per la prova d'urto e
metodi di prova per terminali e transizioni delle barriere di
sicurezza»;
Considerata l'esigenza, nell'ottica di una progressiva
armonizzazione delle norme europee inerenti i dispositivi di
sicurezza delle costruzioni stradali, di recepire nel sistema
normativo italiano le norme di cui ai precedenti «visto»;
Visto l'art. 41, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sono state trasferite allo stesso le
funzioni e i compiti gia' del Ministero dei lavori pubblici;
Visto il voto n. 209/2003, emesso dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici nella seduta del 28 novembre 2003, con il quale lo
stesso Consiglio ha espresso parere favorevole, con osservazioni e
raccomandazioni, al testo stesso;
Considerato che tutte le osservazioni e raccomandazioni valutate
rilevanti e sostanziali sono state recepite;
Considerato che alcune, di carattere procedurale e formale di
dettaglio possono trovare una piu' compiuta risposta in fase di
attuazione del provvedimento attraverso direttive e circolari;
Considerato, al contrario, diversamente valutabili alcune
osservazioni nell'ottica dell'esigenza di un piu' puntuale
recepimento delle norme europee di settore, con specifico riferimento
alle norme UNI EN parti 1-2-3-4;
Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Decreta:

Art. 1.
Aggiornamento istruzioni tecniche

1. Le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e
l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni
tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale ai fini
dell'omologazione, allegate al decreto ministeriale 3 giugno 1998 con
le modificazioni di cui al decreto ministeriale 11 giugno 1999, sono
aggiornate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 febbraio
1992, n. 223, e sostituite dalle istruzioni tecniche per la
progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali allegate al presente decreto.
2. Con il presente decreto sono altresi' recepite le norme UNI EN
1317 parti 1,2.3 e 4, che individuano la classificazione
prestazionale dei dispositivi di sicurezza nelle costruzioni
stradali, le modalita' di esecuzione delle prove d'urto ed i relativi
criteri di accettazione.

Art. 2.
Studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali


1. E' compito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
svolgere attivita' di studio, ricerca e monitoraggio sui dispositivi
di ritenuta nelle costruzioni stradali, anche avvalendosi del
supporto di soggetti esterni di comprovata esperienza nel settore.
2. Tale attivita' e' finanziata con i proventi derivanti dai
diritti di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'omologazione dei dispositivi di ritenuta.

Art. 3.
Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente decreto e le istruzioni tecniche ad
esso allegate, fatto salvo quanto previsto al comma 8, si applicano
alle domande di omologazione presentate successivamente alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto.
2. I dispositivi la cui domanda di omologazione sia stata
presentata prima della data di entrata in vigore del presente decreto
saranno esaminati e, se del caso, omologati secondo le disposizioni
del decreto ministeriale 3 giugno 1998 e del successivo decreto
ministeriale 11 giugno 1999. E' facolta' del richiedente
l'omologazione chiedere, entro e non oltre trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il riesame della barriera
o del dispositivo in base alle disposizioni dello stesso decreto
integrando, se necessario, la documentazione.
3. I dispositivi di ritenuta gia' omologati o che saranno omologati
sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, manterranno l'omologazione ottenuta per un periodo
di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
4. Entro il suddetto periodo tali dispositivi potranno essere
riesaminati alla luce delle disposizioni del presente decreto, ai
fini della conferma o meno della precedente omologazione. Il riesame
sara' effettuato su richiesta del titolare o del richiedente
l'omologazione, da formulare, a pena di decadenza della stessa, entro
e non oltre sei mesi:
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i
dispositivi gia' omologati entro tale data;
dalla data di trasmissione del certificato di omologazione, per i
dispositivi omologati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
In caso di mancata conferma, l'omologazione originaria mantiene la
sua validita' per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
5. Le prove d'urto eseguite precedentemente alla data di entrata in
vigore del presente decreto secondo la norma UNI EN 1317, parti 1, 2,
3 e 4, presso campi prova gia' autorizzati in base al decreto
ministeriale3 giugno 1998, anche in assenza di certificazione secondo
le norme ISO EN 17025 sono ammessi per l'esame o il riesame ai fini
dell'ottenimento dell'omologazione in base alle nuove disposizioni.
6. In attesa che le disposizioni del decreto ministeriale
18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa per tutte le
tipologie di dispositivi, gli enti appaltanti devono richiedere, per
le tipologie per le quali non siano state ancora emanate le circolari
previste dall'art. 9 del suddetto decreto ministeriale 18 febbraio
1992, n. 223, dispositivi rispondenti alle norme UNI EN 1317, parti
1, 2, 3 e 4, richiedendo, ai fini della verifica di rispondenza alle
suddette norme, rapporti di crash test rilasciati da campi prova
dotati di certificazione secondo le norme ISO EN 17025.
7. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, gli enti appaltanti, per le tipologie di
dispositivi per le quali non siano state ancora emanate le circolari
previste dall'art. 9 del decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223, sono tenuti ad accettare anche dispositivi rispondenti alle
nuove disposizioni o al decreto ministeriale 3 giugno 1998, anche se
testati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, richiedendo, in tal caso ai fini della verifica di
rispondenza a tale normativa, rapporti di prove d'urto rilasciati da
campi prova autorizzati in base alla suddetta normativa o da altri
campi prova dotati di certificazione le norme ISO EN 17025.
8. In via transitoria, ai fini dell'omologazione, sono considerate
ammissibili le domande, presentate entro sessanta giorni dalla data
di pubblicazione del presente decreto, che siano corredate da
rapporti di prova sul manufatto eseguiti in conformita' alle
prescrizioni tecniche di cui all'allegato 1A del decreto ministeriale
3 giugno 1998 ed alle successive modifiche introdotte con il decreto
ministeriale 11 giugno 1999. Tali domande saranno esaminate e, se del
caso, definite in base alle disposizioni dei suddetti decreti
ministeriali. Per esse si applica quanto previsto al comma 1 mentre
non e' ammessa la richiesta di riesame prevista al comma 2.

Art. 4.
1. Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nei decreti
ministeriali 18 febbraio 1992, n. 223 e 3 giugno 1998.

Roma, 21 giugno 2004
Il Ministro: Lunardi

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 7, foglio n. 30

Allegato

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'OMOLOGAZIONE E L'IMPIEGO
DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI.

Art. 1.
Oggetto delle istruzioni Classificazione dei dispositivi di ritenuta
nelle costruzioni stradali

Le presenti istruzioni tecniche disciplinano la progettazione,
l'omologazione, la realizzazione e l'impiego delle barriere di
sicurezza stradale e degli altri dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali.
A seconda della loro destinazione ed ubicazione, le barriere e
gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:
a) barriere centrali da spartitraffico;
b) barriere laterali;
c) barriere per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia,
muri, ecc.;
d) barriere o dispositivi per punti singolari, quali barriere
per chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di
arresto o simili, terminali speciali, dispositivi per zone di
approccio ad opere d'arte, dispositivi per zone di transizione e
simili.

Art. 2.
Finalita' dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di
ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per
gli utenti della strada e per gli esterni eventualmente presenti,
accettabili condizioni di sicurezza in rapporto alla configurazione
della strada, garantendo, entro certi limiti, il contenimento dei
veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carreggiata
stradale.
Le barriere di sicurezza stradale e gli altri dispositivi di
ritenuta devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia
di cui e' dotato il veicolo in movimento, limitando
contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.

Art. 3.
Individuazione delle zone da proteggere

Le zone da proteggere per le finalita' di cui all'art. 2,
definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223, e successivi aggiornamenti e modifiche, dal progettista della
sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno:
i margini di tutte le opere d'arte all'aperto quali ponti,
viadotti, ponticelli, sovrappassi e muri di sostegno della
carreggiata, indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e
dall'altezza dal piano di campagna; la protezione dovra' estendersi
opportunamente oltre lo sviluppo longitudinale strettamente
corrispondente all'opera sino a raggiungere punti (prima e dopo
1'opera) per i quali possa essere ragionevolmente ritenuto che il
comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle
barriere sottoposte a prova d'urto e comunque fino a dove cessi la
sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;
lo spartitraffico ove presente;
il margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il
dislivello tra il colmo dell'arginello ed il piano di campagna e'
maggiore o uguale a 1 m; la protezione e' necessaria per tutte le
scarpate aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la
pendenza della scarpata sia inferiore a 2/3, la necessita' di
protezione dipende dalla combinazione della pendenza e dell'altezza
della scarpata, tenendo conto delle situazioni di potenziale
pericolosita' a valle della scarpata (presenza di edifici, strade,
ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):
gli ostacoli fissi (frontali o laterali) che potrebbero
costituire un pericolo per gli utenti della strada in caso di urto,
quali pile di ponti, rocce affioranti, opere di drenaggio non
attraversabili, alberature, pali di illuminazione e supporti per
segnaletica non cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali
edifici pubblici o privati, scuole, ospedali, ecc, che in caso di
fuoriuscita o urto dei veicoli potrebbero subire danni comportando
quindi pericolo anche per i non utenti della strada. Occorre
proteggere i suddetti ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia
possibile o conveniente la loro rimozione e si trovino ad una
distanza dal ciglio esterno della carreggiata, inferiore ad una
opportuna distanza di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche
conto dei criteri generali indicati nell'art. 6, in funzione dei
seguenti parametri: velocita' di progetto, volume di traffico, raggio
di curvatura dell'asse stradale, pendenza della scarpata,
pericolosita' dell'ostacolo.
Le protezioni dovranno in ogni caso essere effettuate per una
estensione almeno pari a quella indicata nel certificato di
omologazione, ponendone circa due terzi prima dell'ostacolo,
integrando lo stesso dispositivo con eventuali ancoraggi e con i
terminali semplici indicati nel certificato di omologazione, salvo
diversa prescrizione del progettista secondo i criteri indicati
nell'art. 6.; in particolare, ove possibile, per le protezioni
isolate di ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di
sicurezza, potranno essere utilizzate integrazioni di terminali
speciali appositamente testati.
Per la protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati
attenuatori d'urto, salvo diversa prescrizione del progettista.

Art. 4.
Indice di severita' degli impatti

Ai fini della classificazione della severita' degli impatti
verranno utilizzati l'Indice di severita' della accelerazione,
A.S.I., l'Indice velocita' teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice
di decelerazione della testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti
nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.

Art. 5.
Conformita' dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e
loro installazione

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere
adeguata durabilita' mantenendo i loro requisiti prestazionali nel
tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.
Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli
altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno
avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del
prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle
tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del
dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.
All'atto dell'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle
costruzioni stradali, le caratteristiche costitutive dei materiali
impiegati dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio.
Dovranno inoltre essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di
conformita' dei produttori alle relative specifiche tecniche di
prodotto.
Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati ed
installati su strada dovranno essere identificati attraverso
opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (almeno uno ogni
100 metri di installazione) o sul dispositivo, e riportante la
denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero
di omologazione ed il nome del produttore. Una volta conseguita
l'armonizzazione della norma EN 1317 e divenuta obbligatoria la
marcatura CE, le informazioni da apporre sul contrassegno saranno
quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5.
Nell'installazione sono tollerate piccole variazioni, rispetto a
quanto indicato nei certificati di omologazione, conseguenti alla
natura del terreno di supporto o alla morfologia della strada (ad
esempio: infissione ridotta di qualche paletto o tirafondo;
inserimento di parte dei paletti in conglomerati cementizi di
canalette; eliminazione di supporti localizzati conseguente alla
coincidente presenza di caditoie per l'acqua o simili). Altre
variazioni di maggior entita' e comunque limitate esclusivamente alle
modalita' di ancoraggio del dispositivo di supporto sono possibili
solo se previste in progetto, come riportato nell'art. 6.
Alla fine della posa in opera dei dispositivi, dovra' essere
effettuata una verifica in contraddittorio da parte della ditta
installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte
del committente, nella persona del direttore lavori anche in
riferimento ai materiali costituenti il dispositivo. Tale verifica
dovra' risultare da un certificato di corretta posa in opera
sottoscritto dalle parti.

Art. 6.
Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale

Ai fini della individuazione delle modalita' di esecuzione delle
prove d'urto e della classificazione delle barriere di sicurezza
stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sara' fatto esclusivo
riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4.
La scelta dei dispositivi di sicurezza avverra' tenendo conto
della loro destinazione ed ubicazione del tipo e delle
caratteristiche della strada nonche' di quelle del traffico cui la
stessa sara' interessata, salvo per le barriere di cui al punto c)
dell'art. 1 delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere
sempre usate protezioni delle classi H2, H3, H4 e comunque in
conformita' della vigente normativa sulla progettazione, costruzione
e collaudo dei ponti stradali. Sara' in particolare controllata la
compatibilita' dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le
relative resistenze di progetto.
Per la composizione del traffico, in mancanza di indicazioni
fornite dal committente, il progettista provvedera' a determinarne la
composizione sulla base dei dati disponibili o rilevabili sulla
strada interessata (traffico giornaliero medio), ovvero di studio
previsionale.
Ai fini applicativi il traffico sara' classificato in ragione dei
volumi di traffico e della prevalenza dei mezzi che lo compongono,
distinto nei seguenti livelli:

=====================================================================
Tipo di traffico|TGM                   |% Veicoli con massa > 3,5 t
=====================================================================
I               |minore o uguale a 1000|Qualsiasi
---------------------------------------------------------------------
I               |maggiore a 1000       |minore o uguale 5
---------------------------------------------------------------------
                |                      |minore o uguale a 5 minore n
II              |> 1000                |minore o uguale 15
---------------------------------------------------------------------
III             |> 1000                |> 15

Per il TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei
due sensi.
Ai fini applicativi le seguenti tabelle A, B, C riportano - in
funzione del tipo di strada, del tipo di traffico e della
destinazione della barriera - le classi minime di dispositivi da
applicare.

Tabella A - Barriere longitudinali

   ---------------------------------------------------------------------
Tipo di           Tipo di      Barriere      Barriere bordo  Barriere
strada            traffico  spartitraffico      laterale      bordo
                                                             ponte(1)
---------------------------------------------------------------------
Autostrade (A)       I            H2               H1          H2
e strade extraur-    II           H3               H2          H3
bane principali     III         H3-H4(2)         H2-H3(2)    H3-H4(2)
(B)
---------------------------------------------------------------------
Strade extraur-      I            H1               N2          H2
bane secondarie      II           H2               H1          H2
(C) e Strade ur-    III           H2               H2          H3
bane di scorri-
mento (D)
---------------------------------------------------------------------
Strade urbane di     I            N2               N1          H2
quartiere (E) e      II           H1               N2          H2
strade locali (F)   III           H1               H1          H2
---------------------------------------------------------------------
(1)  Per  ponti  o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10
metri; per luci monori sono equiparate al bordo laterale.
(2) La scelta tra le due classi sara' determinata dal progettista.

Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone
di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o le
stazioni autostradali, avranno, salvo nel caso di siti particolari,
protezioni di classi N2;
Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo
quanto precisato nella norma ENV 1317-4 e possono avere classe di
contenimento inferiore a quella della barriera a cui sono applicati,
per non piu' di due livelli.

Tabella B - Attenuatori frontali

   ---------------------------------------------------------------------
Velocita' imposta nel sito da proteggere     Classe degli attenuatori
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v maggiore o uguale 130 km/h             100
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' 90 minore o uguale v minore
 130 km/h                                               80
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v minore 90 km/h                          50
---------------------------------------------------------------------

Gli attenuatori dovranno essere testati secondo la norma
EN 1317-3.
Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel
caso in cui sia probabile l'urto angolato, frontale o laterale, sara'
preferibile l'uso di attenuatori redirettivi.
Particolare attenzione dovra' essere fatta alle zone di inizio
barriere, in corrispondenza di una cuspide; esse andranno eseguite
solo se necessarie in relazione alla morfologia del sito o degli
ostacoli in esso presenti e protette in questo caso da specifici
attenuatori d'urto. (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse
a velocita' 40 km/h). Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno
soluzioni di minore pericolosita' quali letti di arresto o simili, da
testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso
frontale in asse alla fascia costituita dal letto d'arresto da
testare, che potra' poi essere usato con maggiore larghezza e/o
lunghezza dei minimi testati.
I terminali semplici, definiti come normali elementi iniziali e
finali di una barriera di sicurezza, possono essere sostituiti o
integrati alle estremita' di barriere laterali con terminali speciali
testati secondo UNI EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la
scelta avverra' tenendo conto delle loro prestazioni e della
destinazione ed ubicazione, secondo tabella C.

Tabella C - Terminali speciali testati

   ---------------------------------------------------------------------
Velocita' imposta nel sito da proteggere       Classe dei terminali
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v maggiore o uguale 130 km/h             P3
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' 90 minore o uguale v minore
 130 km/h                                              P2
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v minore 90 km/h                         P1
---------------------------------------------------------------------


Il progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di
cui all'art. 2 del D.M. 223/92 nel prevedere la protezione dei punti
previsti nell'art. 3 definira' le caratteristiche prestazionali dei
dispositivi da adottare secondo quanto indicato nelle presenti
istruzioni e in particolare la tipologia, la classe, il livello di
contenimento, l'indice di severita', i materiali, le dimensioni, il
peso massimo, i vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto
della loro congruenza con, il tipo di supporto, il tipo di strada, le
manovre ed il traffico prevedibile su di essa e le condizioni
geometriche esistenti.
Le barriere di sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di
cui all'art. 3, escludendo dal computo della stessa i terminali
semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita.
Laddove non sia possibile installare un dispositivo con una
lunghezza minima pari a quella effettivamente testata (per esempio
ponti o ponticelli aventi lunghezze in alcuni casi sensibilmente
inferiori all'estensione minima del dispositivo), sara' possibile
installare una estensione di dispositivo inferiore a quella
effettivamente testata, provvedendo pero' a raggiungere la estensione
minima attraverso un dispositivo diverso (per esempio testato con
pali infissi nel terreno), ma di pari classe di contenimento (o di
classe ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte
di classe H4) garantendo inoltre la continuita' strutturale.
L'estensione minima che il tratto di dispositivo «misto» dovra'
raggiungere sara' costituita dalla maggiore delle lunghezze
prescritte nelle omologazioni dei due tipi di dispositivo da
impiegare.
Per motivi di ottimizzazione della gestione della strada, il
progettista cerchera' di minimizzare i tipi da utilizzare seguendo un
criterio di uniformita'.
Ove reputato necessario, il progettista potra' utilizzare
dispositivi della classe superiore a quella minima indicata;
parimenti potra' utilizzare, solo su strade esistenti, barriere o
dispositivi di classe inferiore da quelli indicati, se le strade
hanno dimensioni trasversali insufficienti, per motivi di riduzione
di visibilita' al sorpasso o all'arresto, per punti singolari come
pile di ponte senza spazio laterale o simili. In questo ultimo caso
potra' usare dispositivi in parte difformi da quelli indicati,
curando in particolare la protezione dagli urti frontali su detti
elementi strutturali.
Per le strade esistenti o per allargamenti in sede di strade
esistenti il progettista potra' prevedere la collocazione dei
dispositivi con uno spazio di lavoro (inteso come larghezza del
supporto a tergo della barriera) necessario per la deformazione piu'
probabile negli incidenti abituali della strada da proteggere,
indicato come una frazione del valore della massima deformazione
dinamica rilevato nei crash test; detto spazio di lavoro non sara'
necessario nel caso di barriere destinate a ponti e viadotti, che
siano state testate in modo da simulare al meglio le condizioni di
uso reale, ponendo un vuoto laterale nella zona di prova;
considerazioni analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale
testati su bordo di rilevato e non in piano, fermo restando il
rispetto delle condizioni di prova.
Il progettista dovra' inoltre curare con specifici disegni
esecutivi e relazioni di calcolo l'adattamento dei singoli
dispositivi alla sede stradale in termini di supporti, drenaggio
delle acque, collegamenti tra diversi tipi di protezione, zone di
approccio alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla
morfologia della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali,
interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.
Per le strade di nuova progettazione, varra' anche quanto
previsto dalle norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001,
fermo restando quanto detto in precedenza in merito agli spazi di
lavoro probabile ed ai dispositivi gia' testati in modo da simulare
al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.

Art. 7.
Omologazione delle barriere e dei dispositivi

L'omologazione di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo
deve essere richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con apposita domanda che deve essere corredata dai
seguenti documenti in duplice copia.
a) progetto, firmato da un ingegnere iscritto all'Albo
professionale, comprendente una relazione tecnica sui criteri di
dimensionamento e funzionamento strutturale e sulle caratteristiche
funzionali e geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze
delle prove sperimentali sostenute secondo quanto disposto nelle
presenti istruzioni e in funzione delle installazioni su strada.
Nella relazione sara' indicato in particolare:
nome e ragione sociale del richiedente che propone il
dispositivo;
tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;
caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;
caratteristiche opportunamente definite dei materiali
costituenti il manufatto, i sistemi di supporto o di ancoraggio ed i
rivestimenti protettivi;
modalita' di installazione.
b) documentazione grafica del manufatto comprendente i disegni
d'insieme e di tutti i componenti, opportunamente quotati, il
trattamento delle estremita' (terminali semplici) includente
eventuali ancoraggi usati nelle prove.
c) certificazione delle prove sostenute sul prototipo e sui
materiali che lo compongono, tali da definire la appartenenza alle
classi previste dalle norme applicabili vigenti;
manuale per l'utilizzo e l'installazione del manufatto.
La domanda puo' essere presentata da produttori, da enti gestori
delle strade, da progettisti o da societa' di progettazione, in forma
singola o associata
Ad omologazione avvenuta il titolare della stessa potra'
autorizzare uno o piu' produttori certificati in qualita' a costruire
il dispositivo omologato.
I dispositivi, omologati o meno secondo il presente decreto o
secondo il decreto ministeriale 3 giugno 1998, per essere utilizzati
operativamente sulle strade italiane, dovranno essere costruiti da
produttori dotati di un sistema di controllo della produzione in
fabbrica certificato ai sensi delle norme della serie ISO EN
9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere.

Art. 8.
Modalita' di prova dei dispositivi di ritenuta e criteri di giudizio
ai fini dell'omologazione

L'idoneita' dei dispositivi di ritenuta, ai fini indicati
all'art. 7, e' subordinata al superamento di prove su prototipi in
scala reale, eseguite presso campi prove attrezzati dotati di
certificazione secondo le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo.
Le modalita' delle prove, il numero e le caratteristiche dei
veicoli da impiegare, nonche' le altre condizioni richieste per
l'accettazione dovranno rispondere alle disposizioni della norma
europea EN 1317 parti 1, 2, 3,4 e suoi successivi aggiornamenti.
Il campo prova autorizzato effettuera' le prove dopo aver
verificato la rispondenza del prototipo installato con il progetto
depositato ed al termine delle stesse rilascera' i rapporti di prova
inserendo negli stessi i risultati e la loro rispondenza o meno ai
valori previsti dalle suddette norme.

I criteri di giudizio da applicare ai fini del rilascio
dell'omologazione corrispondono ai criteri di accettazione delle
prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3 e 4.

 


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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