La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio
dei Ministri dell'Ucraina sulla mutua assistenza amministrativa per
la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni
doganali, con Allegato, fatto a Roma il 13 marzo 2003.
ART. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo
1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.
ART. 3.
1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di
euro 22.795 annui, a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2552):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 20 ottobre 2003.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 25 novembre 2003, con pareri delle
commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 24 febbraio
2004.
Relazione scritta annunciata il 2 marzo 2004 (atto n.
2552-A relatore sen. Sodano).
Esaminato in aula e approvato il 20 aprile 2004.
Camera dei deputati (atto n. 4915):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 aprile 2004 con pareri delle commissioni
I, II, V, VI, X e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19 maggio e
16 giugno 2004.
Relazione scritta presentata il 16 giugno 2004 (atto n.
4915-A relatore on. Deodato).
Esaminato in aula il 5 luglio 2004 e approvato il 6
luglio 2004.
Accordo in lingua da pag. 5 a pag. 18
(Traduzione italiana)
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO
DEI
MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA
PREVENZIONE, LA RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI
Il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri
dell'Ucraina, di seguito denominati Parti Contraenti,
CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale
pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali,
industriali ed agricoli dei loro rispettivi Paesi nonche' il
commercio legittimo,
CONVINTI CHE l'azione di contrasto alle violazioni doganali puo'
essere resa piu' efficace dalla stretta cooperazione tra le loro
Amministrazioni doganali;
CONSIDERANDO l'importanza di assicurare l'esatta determinazione e
riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse o tributi
all'importazione o all'esportazione delle merci, nonche' la precisa
applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni
ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il
rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei
marchi di fabbrica;
CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope
rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la societa';
TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale,
in particolare della Raccomandazione del Consiglio di Cooperazione
Doganale sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
TENUTO CONTO ANCHE delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni
Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli
allegati alla suddetta Convenzione.
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPITOLO 1
DEFINIZIONI
Articolo 1
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative
e
regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e
relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito
delle merci e dei capitali, compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e
tasse all'importazione ed all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le
disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali" nella Repubblica italiana
l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di
Finanza e in Ucraina il Servizio Doganale di Stato dell'Ucraina;
e) "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione
della legislazione doganale;
d) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi
doganali e tutti gli altri diritti, tasse o imposizioni, gravanti
sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e
all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti
e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai
competenti organi dell'Unione Europea;
e) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle
merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio
dello Stato di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle
competenti Autorita' degli Stati delle stesse allo scopo di
identificare le persone coinvolte nel traffico illecito;
f) "persona" ogni persona fisica o giuridica;
g) "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona
identificata o identificabile;
h) "stupefacenti e sostanze psicotrope", tutti i prodotti elencati
nella Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988, compresi
quelli di cui agli allegati alla citata Convenzione;
i) "Amministrazione doganale richiedente", l'Amministrazione doganale
che richiede l'assistenza;
j) "Amministrazione doganale adita", l'Amministrazione doganale cui
si richiede l'assistenza.
CAPITOLO II
CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
Articolo 2
1. Le Parti 'Contraenti per il tramite delle loro Amministrazioni
doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle
condizioni stabilite dal presente Accordo, al fine di assicurare la
corretta applicazione della legislazione doganale e per la
prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni doganali.
2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita da
ciascuna Parte Contraente in conformita' alle disposizioni
legislative del proprio Stato e nei limiti della competenza e dei
mezzi di cui dispone la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e
futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica
italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte
Contraente in accordi intergovernativi gia' stipulati o da stipulare
tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.
4. Il presente Accordo e' limitato esclusivamente alla mutua
assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre
l'assistenza in campo penale. L'applicazione dei presente Accordo non
pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa
delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra
Convenzione o Accordo internazionale.
CAPITOLO III
CASI DI ASSISTENZA
Articolo 3
1. Le Amministrazioni doganali, di propria iniziativa o su richiesta,
si forniscono reciprocamente le seguenti informazioni:
a) se le merci importate nel territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente
esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale
adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero
state collocate;
b) se le merci esportate dal territorio dello Stato
dell'Amministrazione doganale richiedente siano state legalmente
importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale
adita, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero
state collocate.
Articolo 4
Nel contesto delle disposizioni legali e regolamentari dei loro
Stati, le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si
scambiano - su richiesta e previa indagine, se necessaria - tutte le
informazioni che possono essere utili per assicurare l'esatta
riscossione dei dazi doganali e delle imposte, in special modo le
informazioni che agevolano:
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione
tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le
restrizioni ed i controlli.
Articolo 5
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce informazioni
ed esercita una sorveglianza speciale su:
a) le persone conosciute dall'Amministrazione doganale richiedente
per aver commesso o sospettate di commettere un'infrazione doganale,
in particolare quelle che entrano nel od escono dal territorio
doganale dello Stato della Parte Contraente adita;
b) le merci in transito o in deposito sospettate dall'Amministrazione
doganale richiedente di costituire oggetto di un traffico illecito in
entrata o in uscita dal suo territorio doganale;
c) i mezzi di trasporto sospettati dall'Amministrazione doganale
richiedente di essere utilizzati per commettere infrazioni doganali
sul territorio doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte
Contraente;
d) i locali sospettati dall'Amministrazione doganale richiedente di
essere impiegati per commettere infrazioni doganali sul territorio
doganale dello Stato dell'una o dell'altra Parte Contraente.
Articolo 6
1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su
richiesta o di propria iniziativa, informazioni ed intelligence circa
le transazioni, effettuate o progettate, che costituiscono o sembrano
costituire un'infrazione doganale.
2. In casi di estrema serieta' che potrebbero comportare un danno
sostanziale all'economia, alla salute pubblica, alla sicurezza
pubblica o ad ogni altro interesse vitale dello Stato di una Parte
Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente,
laddove possibile, fornisce specifiche informazioni di propria
iniziativa.
CAPITOLO IV
CASI SPECIALI DI ASSISTENZA
Articolo 7
1. Su richiesta, l' Amministrazione doganale adita fornisce tutte le
informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili nello
Stato di quella Parte Contraente e per le indagini relative ad
un'infrazione doganale.
2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di
propria iniziativa, tutte le informazione relative a:
a) modifiche sostanziali delle loro norme doganali;
b) nuove tecniche per l'applicazione della legislazione doganale
delle quali sia stata provata l'efficacia;
c) nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere
infrazioni doganali.
Articolo 8
Su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte Contraente,
l'Amministrazione doganale della Parte adita, in conformita' con la
legislazione in vigore sul suo territorio, notifica o richiede alle
competenti autorita' di notificare alla persona interessata,
residente o stabilita nel suo territorio, tutti i documenti e le
decisioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo, che emanano
dall'Amministrazione doganale richiedente.
Articolo 9
Le Amministrazioni doganali possono, d'intesa ed in accordo con le
rispettive disposizioni legislative e regolamentari dei loro Stati,
ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte,
rimosse o sostituite interamente o parzialmente.
Articolo 10
Le Amministrazioni doganali possono fornirsi reciprocamente
assistenza tecnica in materie doganali attraverso:
a) lo scambio di funzionari allo scopo di incrementare la conoscenza
reciproca delle rispettive tecniche doganali;
b) la formazione e l'assistenza nello sviluppo di capacita'
specializzate dei propri funzionari;
c) lo scambio di esperti in materie doganali.
CAPITOLO V
COMUNICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE RICHIESTE
Articolo 11
1. L'assistenza prevista dal presente Accordo e' scambiata
direttamente tra le Amministrazioni doganali.
2. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono
presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni
documento ritenuto utile. Quando le circostanze lo esigano, le
richieste possono anche essere formulate oralmente. In tal caso esse
devono essere confermate per iscritto senza indugio
3. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 2 di questo
articolo, devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate;
a) Il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
b) l'oggetto ed i motivi della richiesta;
c) una sintetica descrizione della materia, gli elementi legali e la
natura del procedimento;
d) i nomi e gli indirizzi delle persone coinvolte nel procedimento,
se conosciute.
4. La richiesta di seguire una particolare procedura formulata da una
o dall'altra Amministrazione doganale, viene soddisfatta nel rispetto
delle disposizioni legislative ed amministrative applicabili dalla
Parte Contraente adita.
5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai
funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione
doganale. Una lista di funzionari cosi designati viene comunicata
dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente a quella
dell'altra Parte Contraente in conformita' con il paragrafo 2
dell'articolo 20 del presente Accordo.
Articolo 12
1. Se un'Amministrazione doganale lo richiede, l'altra
Amministrazione doganale avvia indagini su operazioni che sono, o
sembrano essere, contrarie alle leggi doganali in vigore nel
territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente, e
comunica a quest'ultima i risultati di tali indagini.
2. Le indagini sono condotte ai sensi delle leggi in vigore nel
territorio dello Stato dell'Amministrazione doganale adita.
Quest'ultima procede come se stesse agendo per conto proprio.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita non fosse idonea
ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla
tempestivamente all'Amministrazione competente chiedendone
contemporaneamente la cooperazione.
Articolo 13
1. Con l'autorizzazione ed alle condizioni dell'Amministrazione
doganale adita, i funzionari dell'Amministrazione doganale
richiedente possono, in particolari casi, essere presenti, con
compiti consultivi, sul territorio dello Stato della prima qualora si
indaghi su infrazioni alla legislazione in vigore sul territorio
dello Stato dell'Amministrazione doganale richiedente. In tali
occasioni i detti funzionari possono fornire e ricevere informazioni,
ivi incluse quelle a carattere documentale, od assistenza con
riferimento alla richiesta effettuata.
2. Quando, nelle circostanze previste dal presente Accordo, i
funzionari di un'Amministrazione doganale sono presenti sul
territorio dello Stato dell'altra Amministrazione doganale, essi
devono in qualsiasi momento essere in grado di fornire prova del loro
mandato. Essi beneficiano, sul posto, della stessa protezione
accordata a funzionari doganali dell'altra Parte Contraente, ai sensi
delle leggi e dei regolamenti vigenti sul menzionato territorio, e
sono responsabili di ogni violazione commessa. Essi inoltre non
possono indossare uniformi ne' portare armi.
CAPITOLO VI
FILES E DOCUMENTI.
Articolo 14
1. Ciascuna Amministrazione doganale, di propria iniziativa o su
richiesta, fornisce all'altra rapporti, elementi di prova o copie
autenticate di documenti che danno tutte le informazioni disponibili
su attivita', ultimate o pianificate, che costituiscono o appaiono
costituire un'infrazione doganale nel territorio dello Stato
dell'altra Amministrazione doganale.
2. I documenti forniti ai sensi del presente Accordo possono essere
sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi
forma per lo stesso scopo. Tutto il materiale relativo
all'interpretazione o all'impiego delle informazioni e dei documenti
deve essere fornito nello stesso tempo
3. Files e documenti originali vengono richiesti solo nei casi in cui
le copie autenticate siano insufficienti.
4. Files e documenti originali ricevuti ai sensi del presente Accordo
saranno restituiti alla prima occasione.
CAPITOLO VII
ESPERTI E TESTIMONI
Articola 15
1. Su richiesta di una Parte Contraente, in connessione con
un'infrazione doganale, l'Amministrazione doganale adita puo'
autorizzare, quando possibile, i propri funzionari a testimoniare
davanti alle competenti autorita' della Parte Contraente richiedente,
come esperti o testimoni, circa fatti da essi riscontrati durante il
loro servizio ed a produrre i relativi elementi di prova. La
richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso ed
in quale qualita' il fiuazionario deve comparire.
2. L'Amministrazione doganale adita, precisa, qualora richiesto,
nell'autorizzazione rilasciata, i limiti entro i quali i propri
funzionari possono testimoniare.
3. Nei confronti dei funzionari doganali autorizzati a testimoniare,
si applicano, durante la loro permanenza sul territorio dello Stato
della Parte Contraente richiedente, le disposizioni di cui
all'articolo 13 paragrafo 2 del presente Accordo.
CAPITOLO VIII
UTILIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI E
PROTEZIONE DATI PERSONALI
Articolo 16
1. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti ricevuti
nell'ambito dell'assistenza amministrativa possono essere usati in
procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi, alle
condizioni stabilite dalle rispettive norme giuridiche in vigore,
unicamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
2. Tali informazioni, comunicazioni e documenti possono essere
comunicati ad organi governativi diversi da quelli previsti da questo
Accordo solamente se, l'Amministrazione doganale che li ha forniti,
vi acconsente espressamente e a condizione che le disposizioni
legislative dello Stato dell'Amministrazione che li riceve non vieti
tale comunicazione.
3. Le restrizioni previste nei paragrafi 1 e 2 di questo Articolo non
sono applicabili alle informazioni, comunicazioni e documenti
riguardanti infrazioni relative agli stupefacenti e alle sostanze
psicotrope.
4. Le informazioni, le comunicazioni ed i documenti disponibili per
l'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente godono,
ai sensi del presente Accordo, della stessa protezione accordata
dalle leggi dello Stato di questa Parte Contraente ai documenti ed
informazioni della stessa natura.
Articolo 17
Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi di questo
Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione
almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei
principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo, il quale
costituisce parte integrante di quest'ultimo.
CAPITOLO IX
ECCEZIONI
Articolo 18
1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza
richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la
sicurezza od altri interessi essenziali dello Stato della Parte
Contraente adita, o potrebbe comportare la violazione di un segreto
industriale, commerciale o professionale o qualsiasi altro segreto
protetto dalle leggi nel territorio dello Stato di quella Parte
Contraente, o potrebbe essere in contrasto con le sue disposizioni
legislative ed amministrative nazionali, essa puo', rifiutarsi di
prestare tale assistenza, fornirla parzialmente o fornirla a
determinate condizioni o requisiti.
2. Se un'Amministrazione doganale richiede assistenza che essa stessa
non sarebbe in grado di fornire qualora le fosse richiesta
dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, essa ne
da' menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di
tale richiesta e' a discrezione dell'Amministrazione doganale adita.
3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale
adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti
giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione
doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per
stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle
condizioni dalla prima eventualmente stabilite.
4. Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere
motivati.
CAPITOLO X
COSTI
Articolo 19
1. Ciascuna Amministrazione doganale rinuncia a tutte le
rivendicazione per il rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione
del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti,
testimoni, e per gli interpreti che non siano funzionari governativi.
CAPITOLO XI
ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ED AMBITO TERRITORIALE
Articolo 20
1. Le Amministrazioni doganali possono adottare misure affinche' i
loro funzionari responsabili dell'investigazione o repressione delle
infrazioni doganali mantengono rapporti diretti tra di loro:
2. Le Amministrazioni doganali concordano intese dettagliate per
agevolare l'attuazione del presente Accordo.
3. Viene istituita una Commissione mista italo - ucraina composta dal
Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Presidente del
Servizio Doganale dell'Ucraina, o da loro rappresentanti, assistiti
da esperti, che si riunira' quando se ne ravvisi la necessita',
previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione doganale, per
seguire l'evoluzione del presente Accordo, nonche' per ricercare
soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere.
4. Le controversie per le quali la Commissione mista italo - ucraina
non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
Articolo 21
Il presente Accordo e' applicabile ai territori doganali degli Stati
di entrambe le Parti Contraenti cosi come essi sono definiti dalle
rispettive disposizioni nazionali legislative ed amministrative.
CAPITOLO XII
ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE
Articolo 22
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese
dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le
quali le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di
ratifica.
il presente Accordo e' concluso per una durata illimitata, ma
ciascuna delle Parti Contraenti puo' farlo cessare in qualsiasi
momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avra'
effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Le parti Contraenti concordano di incontrarsi per esaminare il
presente Accordo, su richiesta o alla scadenza di un termine di
cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo se esse si
notifichino l'un l'altra per iscritto che questo esame non e'
necessario.
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO A Roma il 13 marzo 2003, in due originali, nelle lingue
Italiana, Ucraina ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza d'interpretazione prevale il testo in inglese.
Per il Governo della Per il Consiglio dei
Repubblica Italiana Ministri dell'Ucraina
ALLEGATO
PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI
1. I dati personali che siano oggetto di trattamento
informatizzato devono essere:
a) ottenuti e trattati in modo corretto e legale;
b) registrati per scopi specifici e legittimi e non usati in modo
incompatibile con tali scopi;
e) appropriati, pertinenti e non eccessivi in relazione ai fini
per i quali sono stati registrati;
d) accurati e, quando necessario, aggiornati;
e) conservati in materia che sia possibile identificare i soggetti
cui gli stessi si riferiscono, per un lasso di tempo che non ecceda
quello richiesto per gli scopi per i quali sono stati registrati;
2. I dati personali che forniscono informazioni di carattere
razziale, sulle opinioni politiche o religiose o su altre credenze,
cosi come quelle che riguardano la salute o la vita sessuale, non
possono essere oggetto di trattamento informatizzato, salvo se la
legislazione nazionale assicuri sufficienti garanzie di tutela.
Queste disposizioni si applicano parimenti ai dati personali relativi
a condanne penali.
3. Misure di sicurezza adeguate dovranno essere adottate affinche'
i dati personali registrati in archivi informatizzati, siano protetti
contro distruzioni non autorizzate o perdite accidentali e contro
qualsiasi accesso, modifica o diffusione non autorizzati.
4. Qualsiasi persona dovra' avere la possibilita':
a) di contestare l'esistenza di uno schedario informatizzato cero
dati personali, gli scopi per i quali siano principalmente
utilizzati, il nome del responsabile di tale schedario;
b) di ottenere ad intervalli ragionevoli e senza indugio o spese
eccessive, la conferma dell'eventuale registrazione di dati personali
che la riguardano, in un archivio informatizzato, e la comunicazione
di tali dati in forma comprensibile;
c) di ottenere, secondo i casi, la rettifica o la cancellazione di
quei dati che siano stati trattati contravvenendo alle disposizioni
della legislazione nazionale che detta i principi fondamentali di cui
ali paragrafi l e 2 del presente allegato;
d) di disporre di mezzi di ricorso ove non sia stato dato seguito
ad una richiesta, secondo i casi, di comunicazione, di rettifica o di
cancellazione di cui alle precedenti lettere b) e c).
5.1 Non puo' essere concessa nessuna deroga alle disposizioni dei
paragrafi 1, 2 e 4 del presente allegato, salvo che nei limiti
previsti in questo paragrafo.
5.2 Si puo' derogare alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 del
presente allegato qualora la legislazione della Parte Contraente lo
preveda e tale deroga costituisca una misura indispensabile, in una
societa' democratica al fine di:
a) proteggere la sicurezza dello Stato e l'ordine pubblico nonche'
gli interessi finanziari dello Stato o a reprimere le violazioni alla
normativa penale;
b) proteggere le persone alle quali si riferiscono i dati in
questione ovvero i diritti e la liberta' altrui.
5.3 La legge puo' prevedere restrizioni all'esercizio dei diritti
di cui al paragrafo 4 lettere b), c) e d) del presente allegato
relativamente ad archivi informatizzati che contengano dati personali
utilizzati a fini statistici o per la ricerca scientifica qualora non
vi sia rischio manifesto, di attentare alla privacy delle persone
alle quali si riferiscono i dati stessi.
6. Ciascuna Parte Contraente si impegna a prevedere sanzioni e
mezzi di ricorso per le violazioni delle disposizioni della
legislazione nazionale che detta i principi fondamentali definiti nel
presente allegata
7. Nessuna delle disposizioni dei presente allegato deve essere
interpretata nel senso di limitare o altrimenti intaccare la
possibilita' per una Parte Contraente di accordare alle persone alle
quali si riferiscono i dati in questione, una protezione piu' ampia
di quella prevista nel presente allegato.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato