IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 125, recante «Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»;
Visto, in particolare, l'articolo 4 della citata legge n. 125 del
2001, che istituisce la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati, prevedendo che con decreto del Ministro per la
solidarieta' sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e il Ministro della salute;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
espresso nella seduta del 13 novembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 novembre 2002
e nell'adunanza dell'8 marzo 2004;
Ritenuto di non dover accogliere l'osservazione del Consiglio di
Stato in ordine alla necessita' di individuare modalita' di rapporti
costanti con gli organismi operanti nel settore, dal momento che tali
modalita' di rapporti sono gia' sufficientemente realizzate in quanto
gli organismi operanti nel settore fanno parte della stessa Consulta
nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, come stabilito
dall'articolo 4 della citata legge n. 125 del 2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 28 agosto
1988, n. 400, con nota prot. n. 95968/16/431/22 del 23 aprile 2004;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1.
Sede e compiti
1. La Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati,
istituita dall'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125, di
seguito denominata Consulta, ha sede presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
2. La Consulta svolge le funzioni e i compiti previsti
dall'articolo 4, comma 5, della legge n. 125 del 2001.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- La legge 30 marzo 2001, n. 125, recante: «Legge
quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati»,
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 18 aprile 2001, n. 90. Il testo
vigente dell'art. 4 e' il seguente:
«Art. 4 (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati). - 1. E' istituita la Consulta nazionale
sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati, di seguito
denominata «Consulta», composta da:
a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la
presiede;
b) tre membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale fra persone che abbiano maturato una
comprovata esperienza professionale in tema di alcol e di
problemi alcolcorrelati;
c) quattro membri designati dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
d) il direttore dell'Istituto superiore di sanita' o
un suo delegato;
e) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche, designato dal suo presidente;
f) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta delle
associazioni di volontariato ed uno su proposta delle
associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
g) due membri designati dal Ministro per la
solidarieta' sociale, di cui uno su proposta del Ministro
delle politiche agricole e forestali ed uno su proposta
delle associazioni dei produttori e dei commercianti di
bevande alcoliche;
h) due membri designati dal Ministro della salute;
i) due membri designati dal Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica;
l) il presidente della Societa' italiana di alcologia
o un suo delegato.
2. La Consulta nomina al proprio interno un
vicepresidente.
3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma
1, lettere c), d), e), f) ed h), e' designato un membro
supplente. I componenti della Consulta durano in carica tre
anni e possono essere riconfermati. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
definite le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e dei
gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta
di cui al comma 1, lettere b), c), f) e g).
4. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta
di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle
riunioni e' richiesta la presenza della meta' dei
componenti. Con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale si provvede alla disciplina del funzionamento e
dell'organizzazione della Consulta.
5. La Consulta:
a) collabora nella predisposizione della relazione
prevista dall'art. 8, esaminando, a tale fine, i dati
relativi allo stato di attuazione della presente legge e
quelli risultanti dal monitoraggio effettuato ai sensi
dell'art. 3, comma 1, lettera c), dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano;
b) formula proposte ai Ministri competenti, alle
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano
per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi
definiti dall'art. 1 nei rispettivi ambiti di competenza;
c) collabora con enti ed organizzazioni
internazionali che si occupano di alcol e di problemi
alcolcorrelati, con particolare riferimento
all'Organizzazione mondiale della sanita', secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
d) fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed
alle province autonome di Trento e di Bolzano pareri in
ogni altro ambito attinente all'alcol e ai problemi
alcolcorrelati in riferimento alle finalita' della presente
legge.
6. Per l'istituzione ed il funzionamento della Consulta
e' autorizzata la spesa di lire 125 milioni annue a
decorrere dall'anno 2001.».
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n.
125, e' riportato nella nota al titolo.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 settembre
1988, n. 214, S.O. Il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n.
125 e' riportato nella nota al titolo.
Art. 2.
Funzionamento
1. La Consulta nomina al suo interno un vicepresidente.
2. La Consulta si riunisce ogni due mesi e su richiesta di un terzo
dei suoi componenti.
3. Per la validita' delle riunioni della Consulta e' richiesta la
presenza della meta' dei componenti.
4. La Consulta puo' essere convocata in seduta plenaria o in
sessioni di lavoro per particolari argomenti; in quest'ultimo caso le
conclusioni delle sessioni di lavoro sono sottoposte all'esame della
seduta plenaria.
5. La Consulta puo', con decisione adottata a maggioranza dei suoi
componenti, istituire commissioni interne, a cui affidare compiti di
studio e di approfondimento e, comunque, compiti strumentali
all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 5, della
legge n. 125 del 2001. Ogni commissione nomina al suo interno un
relatore, avente il compito di riferire alla Consulta in seduta
plenaria i risultati delle attivita' svolte.
6. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati
rappresentanti delle Amministrazioni statali e regionali, di enti,
organismi e associazioni del privato sociale.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della legge 30 marzo 2001, n.
125, e' riportato nella nota al titolo.
Art. 3.
Organizzazione
1. Il supporto organizzativo alle attivita' della Consulta e'
assicurato dalla Direzione generale competente secondo il regolamento
di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Con successivo decreto del direttore generale della Direzione
generale di cui al comma 1 e' definita l'organizzazione del supporto
organizzativo alla Consulta. Il decreto individua, inoltre, il
funzionario responsabile di tale supporto organizzativo.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 3 giugno 2004
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 79
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato