IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito
pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le
modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il
22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici
gia' effettuati, a 60.927 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 26 gennaio, 20 febbraio, 24 marzo,
26 aprile, 25 maggio e 23 giugno 2004 con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 4,25%, con godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto
2014;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo
30 dicembre 2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del
7 aprile 2004, citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una
tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,25%, con
godimento 1° febbraio 2004 e scadenza 1° agosto 2014, fino
all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al
decreto ministeriale del 26 gennaio 2004, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 26 gennaio 2004.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono
compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come
previsto dall'art. 3, ultimo comma del decreto ministeriale
26 gennaio 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate
operazioni di «coupon stripping».
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di
scadenza 1° agosto 2004, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1
del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle
modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 26 gennaio 2004, entro le ore 11 del giorno
29 luglio 2004.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del ripetuto decreto del 26 gennaio 2004.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo, avra' inizio il collocamento della
quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del
10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art.
3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della
tredicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo
non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 26 gennaio 2004, in quanto applicabili, e verra'
collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa
alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
12 del giorno 30 luglio 2004.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di
cui
all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il
2 agosto 2004, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per un giorno. A tal fine, la Banca
d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite nel servizio di
compensazione e liquidazione «Express II» con valuta pari al giorno
di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo
dell'emissione, e relativi dietimi, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 2 agosto 2004.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2005 al
2014, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2014 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente
ai capitoli 2214 (unita' previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unita'
previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in
corso.
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5
del citato decreto del 26 gennaio 2004, sara' scritturato dalle
Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico
al
capitolo 2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2004.
Il presente decreto verra' inviato all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 luglio 2004
p. Il direttore generale: Cannata
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato