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Gazzetta Ufficiale N. 183 del 6 Agosto 2004

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 luglio 2004
Remunerazione dei concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione per l'anno 2004.

IL DIRETTORE
dell'Agenzia delle entrate

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente atto;

Dispone:

1. Ripartizione tra i concessionari e i commissari governativi
dell'importo spettante a titolo di remunerazione per l'attivita' di
riscossione.
1.1. La quota pari al 96 per cento dell'importo di cui all'art.
4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad
euro 451.200.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai
concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della
riscossione, e' ripartita per ciascun ambito territoriale secondo le
percentuali e per gli importi fissati nella tabella A allegata al
presente provvedimento.
1.2. La restante quota dell'importo di cui al predetto art. 4,
comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, equivalente ad euro
18.800.000,00, da corrispondere, per l'anno 2004, ai commissari
governativi ed ai concessionari per i quali vige l'obbligo della
redazione bilingue degli atti, e' ripartita, per euro 163.000,00, in
favore del concessionario dell'ambito territoriale della provincia
autonoma di Bolzano, e, per euro 18.637.000,00, secondo le
percentuali e per gli importi fissati, per ciascun ambito
territoriale gestito in forma commissariale, nella tabella B allegata
al presente provvedimento.
1.3. Contro il presente atto e' ammesso ricorso, dinanzi al
Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente atto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Motivazioni.
L'art. 4, comma 118 della legge 24 dicembre 2004, n. 350, prevede
che per l'anno 2004 sia corrisposto ai concessionari e ai commissari
governativi del servizio nazionale della riscossione, quale
remunerazione per il servizio svolto per i ruoli emessi da uffici
statali, un importo pari ad euro 470 milioni.
Ai sensi del successivo comma 119 del predetto art. 4, il 96 per
cento di tale somma deve essere ripartito, per ciascun ambito
territoriale, secondo la percentuale con la quale i concessionari e i
commissari governativi hanno usufruito del meccanismo di salvaguardia
delle remunerazioni, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
La quota che, ai sensi dello stesso comma 119, deve essere
attribuita, a valere sulla restante parte del 4%, al concessionario
della provincia autonoma di Bolzano, unico ambito territoriale ove
vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti, e' stata
individuata con riferimento agli specifici costi di gestione
direttamente sostenuti su base annua a tale titolo, avuto riguardo ai
maggiori oneri, rispetto ad una gestione ordinaria, connessi alla
stampa e spedizione delle cartelle, alla personalizzazione delle
procedure software ed alla traduzione degli atti di riscossione.
Per quanto riguarda la residua quota destinata ai commissari
governativi, in mancanza di un esplicito criterio fissato dal
legislatore ed in coerenza con il metodo adottato per le analoghe
fattispecie relative alle indennita' spettanti per gli anni 2002 e
2003, si e' individuato, quale indice significativo per la
ripartizione, il rapporto tra il numero degli addetti in servizio a
tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2003 in ciascun ambito
gestito in forma commissariale e il numero totali degli addetti degli
stessi ambiti, tenuto conto che il costo del personale costituisce la
voce piu' rilevante tra gli oneri di gestione delle aziende
concessionarie.
Con il presente provvedimento, nel dare attuazione al citato
dettato normativo, si individuano pertanto gli importi spettanti per
l'anno 2004 a ciascun concessionario e commissario governativo del
servizio nazionale della riscossione.
Riferimenti normativi dell'atto.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).
Disposizioni relative ai compensi per l'attivita' di riscossione.
Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, commi 118, 119 e 120).
Roma, 23 luglio 2004

Il direttore: Ferrara

Tabella A

.ce3; RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO SPETTANTE AI CONCESSIONARI E
COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004 (Legge 24 dicembre 2003, n.
350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Tabella

Tabella B

RIPARTIZIONE DELL'IMPORTO RISERVATO
AI COMMISSARI GOVERNATIVI PER L'ANNO 2004
(Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, commi 118, 119 e 120)

Tabella


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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