IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 1999, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e
contabilita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, recante:
«Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile»,
con il quale, nell'ambito delle attivita' concernenti
l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza,
si prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche
all'estero;
Considerato che lo Stato italiano, nell'ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale, partecipa alle attivita' di assistenza
tecnica e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di
particolare gravita';
Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre
2001, che disciplina la cooperazione a livello comunitario per gli
interventi di soccorso di protezione civile, avente carattere
vincolante nei confronti degli Stati membri;
Visto il messaggio della Commissione europea del 25 luglio 2004;
Viste le note del 26 e 27 luglio 2004 con cui il Servizio nazionale
della protezione civile del Ministero dell'interno della Repubblica
Portoghese ha richiesto l'intervento del Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Ravvisata la necessita' di prestare la necessaria assistenza alle
Autorita' portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei
a fronteggiare il contesto emergenziale;
Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio
connessa alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel
territorio della Repubblica Portoghese;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi nel corso
dell'estate 2004, in adempimento dei doveri di cooperazione
internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza,
il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assumere
tutti gli interventi e le iniziative occorrenti per le attivita' di
soccorso, anche utilizzando beni e materiali.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Roma, 29 luglio 2004
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato