IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 gennaio 1997, con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza a
seguito delle avversita' atmosferiche ed ai gravi dissesti
idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre,
dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della
regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8 maggio 1998, concernente la dichiarazione di emergenza a seguito
delle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5
e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio dei comuni di Sarno,
Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 e 18 dicembre 1999, con i quali e' stato dichiarato lo stato di
emergenza a seguito degli eventi alluvioni e dei dissesti
idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito
il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e
Salerno;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26
del 1° febbraio 1997, recante «Primi interventi urgenti diretti a
fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli
eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi
di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120
del 26 maggio 1998 recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare
i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi
franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio
delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2789 del 15 giugno 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141
del 19 giugno 1998, recante «Ulteriori interventi urgenti per
fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli
eventi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio
delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102
del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i
danni conseguenti alle avversita' atmosferiche e agli eventi franosi
che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle
province di Salerno, Avellino, Caserta nonche' altre misure urgenti
di protezione civile»;
Visto il Capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 2994 del 29 luglio
1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 181 del 4 agosto 1999, recante «Misure urgenti di protezione
civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300
del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione
civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti
idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di
Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16
dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3036 del 9 febbraio 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37
del 15 febbraio 2000, recante «Interventi urgenti di protezione
civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi
meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156
del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione
civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3088 del 3 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234
del 6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile
per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi
alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania
nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed
il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n.
3081/2000»;
Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre
2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 2 del 3 gennaio 2001, recante «Disposizioni urgenti per
fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della
provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di
protezione civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1° giugno 2001
recante «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la
sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni
di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di
protezione civile»;
Visto il Capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3128 del 27 aprile
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione
civile»;
Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3144 del 25 luglio
2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione
civile»;
Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3174 del 16 gennaio 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23
del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di
protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e
6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel
territorio della regione Campania»;
Visto l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12
aprile 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato
per il coordinamento della protezione civile n. 3220 del 15 giugno
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di
protezione civile»;
Visto l'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio
2003, reante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;
Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni
urgenti di protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali del 5 e 6 maggjo 1998 verificatisi nel territorio dei
comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7
febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al
31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi
alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di
novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16
dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13
gennaio 2004 concernente la proroga fino al 30 giugno 2004 della
dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali
e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione
Campania;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335
del 23 gennaio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2004, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai
dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»,
Visto il verbale delle riunione del Comitato istituzionale del 25
giugno 2004, nel corso della quale e' emersa l'opportunita' di un
ulteriore periodo di proroga degli stati di emergenza per consentire,
oltre al completamento delle attivita' di riperimetrazione delle aree
a rischio, la trasformazione in legge, da parte del consiglio
regionale della Campania, del disegno di legge approvato dalla
giunta, concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale campana per
la difesa del suolo, cui saranno trasferite la gestione ed attuazione
di tutte le residue attivita' in corso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
luglio 2004 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della
dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali
e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione
Campania;
Ravvisata la necessita' di adottare misure dirette a favorire la
cessazione dello stato di emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Per le finalita' connesse alle emergenze in atto e di cui alla
premesse della presente ordinanza il Commissario delegato, ove
ritenuto necessario, puo' procedere in deroga, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi
comunitari, alle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 1,
dell'ordinanza n. 3335/04, con esclusione di quelle sottoindicate:
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma
2, e articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modifiche ed integrazioni, art. 191, comma 3;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-quater, ed art. 19, commi 1,
1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinques, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3, 20,
21, 23, 24, 25, 29 e 32; e le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;
legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;
legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;
decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17.
Art. 2.
1. Il termine per la riperimetrazione delle aree esposte a rischio
di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al
31 luglio 2004. La Commissione grandi rischi, Sezione rischio
idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343, convertito con la legge 9 novembre 2001, n. 401, esprime,
entro il 31 ottobre 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata
dal Commissario delegato.
Art. 3.
1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3335/04 e' sostituito dal seguente: «I contributi per
autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n.
2787/98 e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 sono
prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro tale data il Commissario
delegato definisce le condizioni sulla base delle quali i contributi
stessi possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004.
Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di
assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora
non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di
riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, puo' provvedere la
regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di
propria competenza.».
Art. 4.
1. Al fine di assicurare l'operativita' del Campo base di
protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1,
dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del comune
di
Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2,
dell'ordinanza n. 3335/04, e' ulteriormente prorogata fino al 31
dicembre 2004. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per
la protezione civile.
Art. 5.
1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5,
dell'ordinanza n. 2980/98 rimane in carica fino al 31 dicembre 2004.
2. I termini di cui all'art. 2, commi 1 e 5, all'art. 3, comma 5, e
all'art. 6, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3335/04 sono ulteriormente
prorogati al 31 dicembre 2004.
3. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, primo
periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 e' correlato alla data di entrata
in vigore della presente ordinanza.
4. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo,
dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 dicembre 2004.
5. Il termine del 30 giugno 2004 di cui all'art. 2, comma 4
dell'ordinanza n. 3335/04 e' differito al 31 dicembre 2004.
Conseguentemente il Comitato ivi previsto opera a far data dal 1°
gennaio 2005.
6. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04
e' differito al 30 settembre 2004.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 29 luglio 2004
Il Presidente: Berlusconi
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato