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Gazzetta Ufficiale N. 185 del 9 Agosto 2004

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 luglio 2004
Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito
pubblico, e, in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra
l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato
interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio
e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di
interesse o i criteri per la sua determinazione, la durta, l'importo
minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra
caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato
in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del
2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le
modalita' cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo
articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal
direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della
direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito
pubblico;
Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale
il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della
direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e
gli atti relativi alle operazioni suddette;
Visti, altresi, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto
legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato
adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione
accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato
alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei
titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111
del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di
titoli di Stato;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il
22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici
gia' effettuati, ad euro 60.927 milioni e tenuto conto dei rimborsi
ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero
coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ -24»);
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del legislativo 30 dicembre
2003, n. 396, nonche' del decreto ministeriale del 7 aprile 2004,
citato nelle premesse, e' disposta l'emissione di una prima tranche
di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006,
fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi a
sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante
dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti
articoli e' prevista automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli
operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.

Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato nelle premesse, gli importi dei certificati sottoscritti sono
rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto;
tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite
da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di
compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari,
con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante
all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, puo' avvalersi
di un altro intermediario il cui nominativo dovra' essere comunicato
alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle
modalita' dalla stessa stabilite.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari
accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i
sottoscrittori.

Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono compresi tra le attivita' ammesse a garanzia delle operazioni di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 31 luglio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui
ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del
decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art.
16 del presente decreto.
La determinazione della quota dello scarto di emissione sara'
effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, primo
comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in
premessa.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai tini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
«tranche» del prestito.

Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati
soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei
servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui
all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo
l settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia
di cui all'articolo 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel
territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti
previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza
stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia
rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. l6, comma 4, del
menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e)
e g) del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte
nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1
del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1,
iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca
d'Italia.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati
dalle norme contenute nell'appostita convenzione stipulata in data
10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.
I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la
Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.
A rimoborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento
dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto,
in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di
intermediaizone sulle sottoscrizioni della clientela.
Detta provvigione verra' corrisposta, per il tramite della Banca
d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della
Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli
sottoscritti.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo
2247 (unita' previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2004.

Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo
minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di
capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non
verranno prese in considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato
nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno
accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire
entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2004, esclusivamente mediante
trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca
d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
«Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery»
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un
rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini
dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste
pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine
decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di
aggiudicazione. Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato
stampa nel quale verra' altresi data l'informazione relativa alla
quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.
In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo
cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di
assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di
esclusione».
Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la prima meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la prima meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione»,
non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi
superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le
seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la seconda meta' dell'importo
nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore
all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste
che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono
la seconda meta' dell'importo domandato;
b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due
punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati
di cui al precedente art. 11, avra' inizio il collocamento della
seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per
cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente
decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3
del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n.
219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima
tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non
inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno
partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di
sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 luglio 2004.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.

Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno «specialista» dovra' essere presentata con le
modalita' di cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000 euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero importo
del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare
superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo
sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto;
qualora vengano avanzate piu' richieste, verra' presa in
considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui
all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare
al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' «specialisti» presentino richieste inferiori a
quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna
richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che
presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra'
redatto apposito verbale.

Art. 14.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 30 luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal
fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire le relative partite
nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta
pari al giorno di regolamento.
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente
decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.
Il 30 luglio 2004 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della Tesoreria
provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.
La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e
le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni
contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17dicembre 1998.
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati e' esente
da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2006, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537
(unita' previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto
ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unita'
previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra
il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello
stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso all'Ufficio centrale del
bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004
p. Il direttore generale: Cannata


Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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