IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni, dalla legge
3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il
Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo
allo stesso le funzioni del Ministero della sanita';
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.
129, con cui e' stato emanato il regolamento recante norme di
organizzazione del Ministero della salute;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute
pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge
26 maggio 2004,
n. 138;
Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che
istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per
la prevenzione ed il controllo delle malattie;
Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie,
prevedendone l'articolazione, la composizione ed i relativi compiti;
Decreta:
Art. 1.
Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione
ed il controllo delle malattie - CCM
1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il
coordinamento con le regioni dei piani di sorveglianza e di
prevenzione attiva, dei sistemi nazionali di allerta e risposta
rapida anche con riferimento al bioterrorismo, la promozione
dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei
programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e
la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre
realta' istituzionali e con altre realta' analoghe europee ed
internazionali, la diffusione delle informazioni.
2. Il Centro e' costituito da:
1) il comitato strategico di indirizzo;
2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici
di progetto a termine;
3) il comitato tecnico;
4) la direzione operativa.
3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le
altre istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di
realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1.
Art. 2.
Composizione e compiti del comitato strategico di indirizzo
1. Il comitato strategico di indirizzo e' presieduto dal Ministro
della salute o da un suo delegato ed e' composto da:
1) il coordinatore degli assessori regionali alla sanita' con
funzioni di vicepresidente;
2) due assessori regionali alla sanita', nominati dal
coordinamento delle regioni;
3) il direttore della protezione civile con funzioni di
vicepresidente;
4) il direttore della direzione operativa del Centro;
5) il presidente dell'Istituto superiore di sanita';
6) il presidente del Consiglio superiore di sanita';
7) il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza sul lavoro;
8) due membri nominati dal Ministro della salute.
2. Partecipano alle riunioni del comitato strategico di indirizzo
il capo del Dipartimento della comunicazione e della prevenzione, il
direttore generale della prevenzione, il direttore generale della
comunicazione e delle relazioni istituzionali ed il direttore
generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e
dei principi etici di sistema; possono inoltre partecipare i
direttori delle direzioni generali del Ministero della salute di
volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se
invitate dal presidente.
3. Il comitato strategico puo' utilizzare quale supporto esperti
nominati dal Ministro e dalle regioni.
4. Il comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:
1) approva il programma annuale predisposto dal direttore della
direzione operativa, sentito il comitato scientifico permanente ed il
comitato tecnico;
2) approva i progetti della direzione operativa preparati insieme
al comitato scientifico permanente e/o ai sottocomitati scientifici
di progetto a termine;
3) approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari;
4) definisce le priorita' di intervento e i piani di azione;
5) effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;
6) definisce le linee generali sulla comunicazione e della
formazione specifica.
5. E' strumentale al comitato strategico di indirizzo una sala
operativa presso la direzione generale della comunicazione e delle
relazioni istituzionali del Ministero della salute, collegata con le
strutture competenti regionali, nazionali ed internazionali, con
compiti di raccolta rapida di informazioni, collegamenti operativi,
rapporti con gli organi di informazione e con il cittadino, dotata di
tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di
rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si
interviene.
Art. 3.
Composizione e compiti del comitato scientifico
permanente e dei sottocomitati scientifici di progetto a
termine
1. Il Comitato scientifico permanente nominato con decreto del
Ministro della salute e' composto da dieci esperti aumentabili fino a
quattordici, di cui meta' individuati dal Ministro della salute, e
meta' su proposta delle regioni; del suo apporto possono avvalersi il
comitato di indirizzo strategico, il comitato tecnico e la direzione
operativa.
2. Il comitato scientifico permanente esprime parere sui programmi
annuali, valuta la dimensione integrata dei rischi in termini di
probabilita', gravita' e correlazioni ed esprime parere sui piani per
la gestione del rischio approntati dalla direzione operativa, ma
anche da sottocomitati scientifici di volta in volta attivati dal
comitato scientifico permanente su specifici progetti a termine.
3. La nomina dei membri del comitato scientifico permanente dura
tre anni.
4. Il comitato scientifico permanente viene attivato su specifici
temi dalla direzione operativa o dal presidente del comitato
strategico.
I documenti dei sottocomitati scientifici di progetto vengono
acquisiti dal comitato scientifico permanente per la validazione e
presentazione al comitato strategico di indirizzo per ratifica e
diffusione.
Art. 4.
Composizione e compiti del comitato tecnico
1. Il comitato tecnico e' composto da un esperto epidemiologo
designato da ciascuna regione e provincia autonoma e da cinque
esperti nominati dal Ministro della salute, ed e' presieduto dal
direttore della direzione operativa.
2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni.
3. Il Comitato tecnico realizza il raccordo con le strutture
regionali competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L.,
con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi
delle regioni e province autonome.
Art. 5.
Compiti e composizione della direzione operativa
1. La direzione operativa opera nelle seguenti azioni:
1) realizzare i programmi annuali;
2) curare la realizzazione e gestione della rete di
collaborazione con le regioni e i dipartimenti di prevenzione delle
A.U.S.L.;
3) attivare sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche
tematiche di salute;
4) mettere in opera le decisioni del comitato strategico di
indirizzo e rendicontarne i risultati al comitato strategico di
indirizzo;
5) collaborare con le autorita' ed enti italiani ed esteri nelle
indagini di campo;
6) collaborare alla costruzione di reti di sorveglianza ad hoc ed
alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su
indicazione del comitato strategico di indirizzo;
7) curare la realizzazioni di programmi specifici di
aggiornamento e formazione nei campi specifici ai suoi compiti;
8) curare la restituzione delle informazioni epidemiologiche
aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative;
9) fornire supporto di segreteria agli organi del Centro.
2. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno:
1) malattie diffusive e infettive;
2) promozione della salute e stili di vita;
3) ambiente e clima;
4) vaccini e vaccinazioni;
5) incidenti;
6) bioterrorismo.
3. La direzione operativa e' assicurata dal Dipartimento della
prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute, che,
con proprio provvedimento, ne disciplinera' l'azione ed e' diretta
per i primi tre anni dal dott. Donato Greco.
4. Per realizzare i suoi compiti la direzione operativa si avvale
anche della sala operativa di cui all'art. 2, comma 5, e del Centro
nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute
dell'Istituto superiore di sanita', sulla base di apposita
convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il Ministero della
salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.
5. La direzione operativa propone progetti specifici di concerto
con il comitato scientifico permanente ed i sottocomitati scientici
di progetto a termine, per l'esecuzione dei quali puo' stipulare
apposite convenzioni con l'Istituto superiore di sanita', ISPESL,
IRCCS, Istituti zooprofilattici sperimentali, organi della sanita'
militare, aziende ospedaliere, regioni e province autonome,
dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. o altre strutture di
assistenza e di ricerca pubbliche o private per periodi definiti.
6. La direzione operativa garantisce reperibilita' nelle 24 ore.
Art. 6.
Finanziamento del Centro nazionale
per la prevenzione ed il controllo delle malattie
1. I finanziamenti per l'attivazione e il funzionamento del Centro
nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie,
stanziati con legge 19 maggio 2004, n. 81, per un importo di 32
milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 milioni e 450 mila euro
per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro per l'anno 2006 faranno
carico all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione
della spesa del Ministero della salute. Congrua parte del
finanziamento sara' destinata al potenziamento della rete nazionale
delle strutture regionali e nazionali competenti ed ad alcuni
progetti strategici condivisi con le regioni.
Il presente decreto e' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero della salute per il seguito di competenza e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° luglio 2004
Il Ministro: Sirchia
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato